18 Febbraio 2020

Mancata nomina del revisore: quali conseguenze?

di EVOLUTION
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La scheda di FISCOPRATICO

Una S.r.l., pur essendo obbligata, non ha nominato l’organo di controllo entro il previsto termine. Quali conseguenze potrebbero derivare da questa omissione?


Come noto, ai sensi dell’articolo 379, comma 3, D.Lgs. 14/2019, le società a responsabilità limitata e le società cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della richiamata disposizione, devono provvedere, se obbligate, a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto al nuovo quadro normativo entro il 16 dicembre 2019 (ovvero entro nove mesi dall’entrata in vigore della norma, prevista per il 16 marzo dello stesso anno).

A tal proposito non può tuttavia ignorarsi che, in questi giorni, è stata annunciata la possibilità di uno slittamento dei termini, i quali verrebbero a coincidere con la scadenza prevista per l’approvazione del bilancio 2019 (ovvero, fine aprile 2020).

Fino a quando la notizia non acquisirà ufficialità, deve tuttavia ritenersi che, ad oggi, risultino ampiamente decorsi i termini previsti, sicché, effettivamente, si rende necessario analizzare le conseguenze connesse alla mancata nomina.

A tal proposito merita di essere richiamato l’articolo 2477, comma 5, cod. civ., in forza del quale, se l’assemblea non provvede alla nomina, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Sul punto Unioncamere ha chiarito, con un’apposita nota, che, pur a fronte delle mancate nomine, non procederà automaticamente alla segnalazione al Tribunale, ritenendo opportuno inviare apposta comunicazione alle società obbligate, al fine di sensibilizzarle alla necessità di adeguamento.

Assume poi rilievo il documento emanato dalla Camera di Commercio di Padova in data 11 dicembre 2019, il quale, nel ricordare che gli amministratori sono tenuti a convocare l’assemblea al fine di deliberare sulla nomina dell’organo di controllo o del revisore entro il 16 dicembre 2019 (pena l’applicazione delle sanzioni previste, da 1.032 a 6.197 euro), precisa che, se, per qualsiasi motivo, l’assemblea, pur regolarmente convocata, non delibera in merito alla nomina di un organo di controllo o del revisore, è necessario convocare una nuova assemblea.

I motivi per i quali l’assemblea, pur regolarmente convocata, possa non nominare l’organo di controllo sono numerosi e profondamente diversi tra loro: si pensi, ad esempio, al caso in cui l’assemblea non raggiunga il quorum costitutivo, oppure vi siano delle divergenza tra i soci, ad esempio per la quantificazione del compenso, oppure infine, il sindaco o revisore, pur essendo stato individuato, accetti l’incarico con riserva, manifestando però il suo rifiuto dopo aver valutato la struttura societaria.

L’avvenuta convocazione nei termini dovrà essere richiamata nel successivo verbale di nomina, nonché nella nota integrativa che accompagnerà il bilancio 2019: in tal modo, infatti, l’Ufficio del Registro delle Imprese potrà individuare i motivi che hanno impedito la nomina, e, in tal modo, escludere la responsabilità degli amministratori.

Tutto quanto appena premesso, dubbi potrebbero sorgere con riferimento alle conseguenze dell’imminente approvazione del bilancio al 31.12.2019 in assenza della relazione del revisore e/o del collegio sindacale (salvo non sia definitivamente concessa l’annunciata proroga).

In merito a tale ultimo aspetto assume rilievo un chiarimento formulato dal Comitato Triveneto dei Notai, nella sua massima I.D.10 del 2011, la quale, seppur risalente, continua ancora oggi ad essere valida. Il Comitato Triveneto dei Notai ha rilevato che la mancanza di un organo di controllo obbligatorio impedisce l’adozione “con piena efficacia” di tutte quelle delibere che presuppongono un’attività da parte del suddetto organo: tra queste, ovviamente, non può essere ignorata la delibera di approvazione del bilancio.

Il Comitato Triveneto dei Notai ha chiarito, inoltre, che tali conclusioni sono valide indipendentemente dai motivi che hanno condotto alla mancata nomina dell’organo di controllo (“impossibilità di funzionamento dell’assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico”; ecc.).

Il Comitato Triveneto dei Notai, tuttavia, non si è soffermato su quale tipo di invalidità sia connessa a questa fattispecie, ovvero se ricorra un’ipotesi di nullità o di annullabilità della delibera.

Gli effetti dell’una o dell’altra qualificazione non sono di poco conto, posto che, nel primo caso, la nullità è rilevabile anche d’ufficio: ben potrebbe accadere, quindi, che il Tribunale, adito dal Conservatore del Registro delle imprese per la nomina in via sostitutiva, non soltanto nomini l’organo di controllo ma, contestualmente, dichiari la nullità della delibera di approvazione del bilancio.

Sebbene possano essere richiamate alcune pronunce di giurisprudenza che qualificano la fattispecie come un’ipotesi di nullità (Corte d’Appello di Milano, 26.06.1998 e Tribunale di Milano n. 11595/2015), la prevalente giurisprudenza ritiene che la mancanza della relazione del Collegio sindacale determini la mera annullabilità della delibera (Tribunale di Milano n. 1474/2017, Tribunale di Latina 23.03.2011, Tribunale di Napoli 14.12.2007).

Sarebbero quindi legittimati ad impugnare soltanto gli amministratori e i soci, peraltro nel breve termine di 90 giorni. Sul punto, tuttavia, non è ancora possibile individuare un’interpretazione univoca.