4 Novembre 2021

L’interpello sui nuovi investimenti

di Federica Furlani
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Tra le cinque tipologie di interpello previste dal nostro ordinamento, l’interpello sui nuovi investimenti (introdotto dall’articolo 2 D.Lgs. 147/2015, c.d. “decreto internazionalizzazione”) è un’istanza che può essere rivolta all’Agenzia delle Entrate da parte degli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, allo scopo di conoscere preventivamente il parere in merito al corretto trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni straordinarie pianificate per la conseguente esecuzione dello stesso.

Come precisato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29.04.2016 (Decreto attuativo) sono ammessi alla presentazione dell’istanza: gli imprenditori individuali; le società di capitali e gli enti residenti, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; gli enti residenti, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata; le società di persone, escluse le società semplici, e gli altri soggetti residenti ad esse equiparati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Tuir; le società e gli enti di ogni tipo non residenti, nonché i trust, indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Nello spirito di incentivare l’accesso all’istituto in esame, il Decreto attuativo include inoltre tra i destinatari della disciplina, sia i soggetti che, pur non qualificandosi a priori come imprenditori, promuovono investimenti che abbiano come target un’impresa localizzata nel territorio dello Stato, che i gruppi di società e i raggruppamenti d’imprese, alla luce del fatto che l’investimento, pur rimanendo unitario, possa essere programmato e posto in essere da una pluralità di soggetti.

Per quanto riguarda il progetto di investimento, esso deve:

  • realizzarsi nel territorio dello Stato;
  • avere ricadute occupazionali significative e durature;
  • essere di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro. In ogni caso, non è necessario che l’ammontare dell’investimento si realizzi in un solo periodo d’imposta: il business plan può, infatti, prevedere un’esecuzione articolata in una pluralità di anni.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono costituire oggetto di interpello le tipologie di investimento consistenti:

  • nella realizzazione di nuove attività economiche (ad esempio, costituzione di una nuova azienda, anche mediante partecipazione a gare pubbliche o comunque finalizzate all’aggiudicazione di commesse per la realizzazione di specifiche nuove opere) o nell’ampliamento di attività economiche pre-esistenti, con conseguente adeguamento della struttura aziendale (produttiva, commerciale o amministrativa);
  • nella diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente (incidendo, ad esempio, sulla scala o dimensione dell’attività attualmente svolta dall’impresa oppure sulla tipologia del bene prodotto o del servizio erogato e/o del mercato di riferimento);
  • nella ristrutturazione di un’attività economica esistente al fine di consentire all’impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi, attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento;
  • nelle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un’impresa.

L’istanza d’interpello è redatta in carta libera e deve essere presentata alla Divisione Contribuenti, o, per i soggetti in regime di cooperative compliance, all’Ufficio Adempimento collaborativo – Settore Strategie per la Compliance e per l’attrazione degli investimenti – Direzione Centrale Grandi contribuenti della Divisione Contribuenti, e deve contenere la descrizione dettagliata del piano di investimento, sul quale l’istante chiede la valutazione dell’Agenzia delle entrate con riferimento al relativo trattamento fiscale e alle operazioni societarie pianificate per la relativa attuazione.

La descrizione deve necessariamente specificare: l’ammontare dell’investimento e i metodi prescelti per la quantificazione; i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso; le ricadute occupazionali significative da valutare in relazione all’attività in cui avviene l’investimento e durature, e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l’investimento oggetto dell’istanza ha sul sistema fiscale italiano.

La risposta deve essere fornita entro 120 giorni (prorogabili, se necessaria documentazione integrativa, di ulteriori 90 giorni) e vincola l’Agenzia delle Entrate, in relazione al piano di investimento descritto nell’istanza, restando valida fino a che sono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla cui base è stata resa (o desunta in caso di silenzio-assenso).