3 Ottobre 2019

L’incarico di direttore generale è compatibile con la professione

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF

L’esercizio della professione di dottore commercialista è incompatibile con talune cariche o attività individuate dalla legge, dalle circolari interpretative e dalle note informative emanate nel tempo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

È importante accertarsi che non vi siano condizioni di incompatibilità, poiché gli eventuali anni dichiarati incompatibili non sono utili ai fini previdenziali e assistenziali; tantoché i relativi contributi nel frattempo versati alla Cassa (fatto salvo il contributo integrativo calcolato sul volume di affari Iva) sono rimborsati, su specifica domanda, in quanto non più dovuti. A tal fine, la Cassa verifica periodicamente, anche su richiesta dell’iscritto, la presenza di eventuali condizioni di incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista.

La disciplina sull’incompatibilità è contenuta nell’articolo 4 D.Lgs. 139/2005, secondo cui “l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale:

  • della professione di notaio;
  • della professione di giornalista professionista;
  • dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
  • dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
  • dell’attività di promotore finanziario.

L’incompatibilità è esclusa qualora l’attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico”.

Occorre osservare come la nozione di esercizio contenuta nella norma attenga ad un concreto esercizio sia dell’attività di dottore commercialista sia dell’attività concorrente e incompatibile. Va quindi distinta la qualità di dottore commercialista, che si acquista con il superamento dell’esame di stato e che “rimane”, dal concetto di attività, che può modificarsi a seconda dell’esercizio concreto.

Il CNDCEC nelle note interpretative – aggiornate al 1° marzo 2012 -, rese note con la lettera informativa n. 26/2012, ha analizzato alcuni casi in modo specifico, affermando, ad esempio, che l’esercizio della professione:

  • è incompatibile con lo status:
  1. di imprenditore individuale;
  2. di socio di Snc;
  3. di socio accomandatario di Sas o di Sapa;
  4. di titolare di impresa familiare;
  5. di socio di società di capitale che al contempo ricopre la carica di amministratore;
  • è compatibile con lo status:
  1. di socio accomandante di Sas;
  2. di socio di società di capitali;
  3. di consigliere delegato, presidente, amministratore unico o liquidatore di società di capitali.

Di recente il Consiglio Nazionale è tornato ad esprimersi sul tema con il Pronto Ordini 116/2019 in risposta a una richiesta che riguardava la possibile incompatibilità con l’esercizio della professione dell’incarico di direttore generale presso una società avente come oggetto sociale la fornitura di prodotti, servizi, consulenza e formazione in ambito di sicurezza informatica. In particolare, vi era il dubbio che l’assunzione di tale carica potesse configurare lo svolgimento di un’attività d’impresa.

Al riguardo il documento stabilisce che “il rapporto avente ad oggetto l’incarico di direttore generale presso una società commerciale privata non configura esercizio di attività di impresa per proprio conto”. Ciò in ragione del fatto che la figura del direttore generale è riconducibile a quella dell’institore di cui all’articolo 2203 cod. civ. e, quindi, a una figura ausiliaria al ruolo dell’imprenditore “preposto da questi all’esercizio di un’impresa commerciale”.

Dunque, per quanto attiene i vincoli diretti derivanti dalla professione, si può affermare che l’attività di dottore commercialista ed esperto contabile è compatibile con la carica di direttore generale di società.

Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 D.Lgs. 139/2005, resta da verificare, precisa il Pronto Ordini, se sia vero anche il contrario, ovverosia se “il contratto intercorrente tra l’iscritto e la società privata preveda, o meno, l’esercizio di un’attività professionale come specifica ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento di tale rapporto di lavoro”.

L’assetto organizzativo, amministrativo e contabile: Aspetti giuridici e operativi della gestione d’impresa