3 Ottobre 2019

Iva e cellulari: quando la detrazione è al 100%

di Cristoforo Florio
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’attività di consulenza professionale non è infrequente che il cliente del commercialista, interessato a recuperare in detrazione una maggiore quota di Iva sui propri acquisti e incuriosito dalla lettura di qualche spunto rinvenuto nel vasto mondo del web, richieda dei chiarimenti in merito alla percentuale di detrazione dell’Iva su uno dei beni che ormai ognuno di noi possiede, a titolo personale, aziendale/professionale o promiscuo: il telefono cellulare.

Nel presente contributo riepilogheremo quelle che sono le regole vigenti in merito alla detraibilità dell’Iva sugli acquisti di tali beni e sulle relative spese di gestione.

Ormai nel lontano 2008 l’articolo 1, comma 261, lettera e), n. 3), L. 244/2007 ha abrogato la lettera g), del comma 1, dell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972, con la quale veniva disposto che l’Iva relativa all’acquisto, all’importazione, alle prestazioni di noleggio, locazioni finanziaria e simili nonché alle spese di gestione dei c.d. “telefoni cellulari” era ammessa in detrazione solo nella misura del 50%.

Fino al 31 dicembre 2007, dunque, la detrazione dell’Iva pagata in relazione all’acquisto e all’utilizzo dei cellulari era ammessa forfettariamente in detrazione nella misura del 50%, indipendentemente dalla prova circa l’effettivo utilizzo per finalità aziendali o professionali. Al contrario, invece, il restante 50% era sempre indetraibile, non essendo possibile detrarre il 100% dell’imposta, neanche se il telefono mobile era utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

A partire dal 1° gennaio 2008, invece, la norma in questione è stata soppressa, in quanto ritenuta in contrasto con le disposizioni comunitarie sull’Iva.

Come infatti chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5958/2015, le conclusioni che aveva raggiunto la Corte di Giustizia con la decisione C-288/05 del 14 settembre 2016 circa l’illegittimità delle limitazioni per la detrazione dell’Iva sugli autoveicoli erano da ritenersi valide anche per quel che concerne la limitazione, nella misura del 50%, della detrazione dell’Iva sugli acquisti di telefoni cellulari. In quest’ultima pronuncia giurisprudenziale venivano ricordati i principi contenuti nella vecchia sesta Direttiva n. 77/388 (oggi rifusa nella Direttiva 2006/112/CE) e, in particolare, nell’articolo 17, n. 7.

In base a tali regole:

  • le limitazioni del diritto alla detrazione dell’Iva per alcune tipologie di beni e/o servizi possono essere adottate da parte di uno Stato membro previa consultazione del comitato consultivo europeo sull’Iva; e
  • l’eventuale provvedimento con il quale viene limitata la detrazione dell’Iva deve contenere le indicazioni relative alla sua limitazione temporale e/o deve far parte di un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale miranti a ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito pubblico, pena la sua illegittimità.

Ciò detto, a partire dal 1° gennaio 2008, l’Iva relativa agli acquisti e alle spese di utilizzo dei telefoni cellulari è divenuta detraibile sulla base dei principi generali di cui all’articolo 19 D.P.R. 633/1972.

Pertanto, l’imposta relativa all’acquisto e all’utilizzo di tali beni:

  • è detraibile al 100%, laddove il telefono cellulare sia utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale;
  • è indetraibile, totalmente o parzialmente, nella misura in cui il bene sia utilizzato, in tutto o in parte, per fini privati e per l’esercizio dell’attività d’impresa o professionale.

Sul punto va ricordato che l’articolo 1, comma 255, L. 244/2007 aveva però stabilito che il Fisco, nel fissare i criteri selettivi per l’effettuazione dei controlli in ambito Iva relativamente al periodo 2008-2012, doveva concentrare l’attività di verifica sui contribuenti che, a partire dal 1° gennaio 2008, computavano in detrazione l’Iva sugli acquisti e sull’utilizzo dei telefoni cellulari in misura superiore al 50%.

Peraltro, proprio per agevolare i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, i contribuenti che hanno detratto in misura superiore al 50% l’Iva sugli acquisti di telefoni cellulari e sulle relative prestazioni di gestione sono obbligati a fornirne notizia al Fisco con un’apposita indicazione nella dichiarazione annuale Iva.

Nonostante il decorso del quinquennio 2008-2012, anche relativamente alla dichiarazione annuale Iva 2019 per il periodo 2018 è stato previsto l’obbligo di compilazione del rigo VA5, in cui occorre esporre – in caso di superamento del limite del 50%l’imponibile e l’Iva detratta relativamente agli acquisti, anche mediante contratti di leasing, ed importazioni di apparecchiature telefoniche e dei servizi di gestione.

Dunque, se il soggetto Iva è in grado di dimostrare un uso esclusivo per finalità aziendali/professionali, comprovabile in modo oggettivo e tramite idonea e apposita documentazione, sarà possibile detrarre il 100% dell’Iva sui cellulari e sulle relative spese di gestione.

In tutte le altre ipotesi (e si tratta della maggior parte delle situazioni, vista la difficoltà di trovare una metodologia oggettiva di rendicontazione e di riconducibilità di tali spese all’esclusivo uso aziendale/professionale), quando l’utilizzo aziendale/professionale non è esclusivo oppure quando non è possibile distinguere l’uso aziendale/professionale e l’uso personale, sarà consigliabile detrarre l’Iva nella misura del 50%.

Va poi fatto un cenno all’ipotesi in cui il datore di lavoro decida di assegnare in uso ai dipendenti un telefono cellulare; vi sono due possibili opzioni in questo scenario:

  1. il costo delle telefonate per fini personali del dipendente non viene ribaltato sul dipendente. In questo caso, le spese di gestione vanno considerate come non riferibili interamente all’esercizio dell’attività aziendale/professionale; pertanto, in tale casistica, l’Iva sarà detraibile per il datore di lavoro secondo il criterio d’inerenza vigente dal 1° gennaio 2008 per la telefonia cellulare, nei limiti e alle condizioni sopra illustrate. Dunque, in mancanza di un sistema probatorio di rendicontazione analitica e onde evitare problematiche in fase di controlli, la detrazione potrà essere forfettariamente operata nella misura del 50%;
  2. il costo delle telefonate per fini personali del dipendente viene ribaltato sul dipendente, tramite l’emissione di un’apposita fattura con aliquota ordinaria, trattandosi di “prestazione di servizi” e, in particolare, di “obbligazione di permettere”; in questa situazione, l’Iva sarà detraibile per il datore di lavoro al 100%, essendo recuperata in capo al dipendente – tramite il meccanismo del riaddebito – la quota di IVA indetraibile per utilizzo “personale” (corrispondente all’uso extra aziendale/professionale del telefono cellulare). Peraltro, alle medesime conclusioni si dovrà giungere qualora le telefonate personali siano addebitate direttamente dal gestore di telefonia mobile al dipendente e, quindi, con fattura intestata da parte del gestore a quest’ultimo (v. in questo senso quanto chiarito al paragrafo 10.5 della circolare AdE 12/E/2008).

Va ricordato – da ultimo – che, in caso di riaddebito al dipendente delle spese di utilizzo del cellulare, l’articolo 13, comma 3, D.P.R. 633/1972 prevede che “(…) per la messa a disposizione (…) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore (…)”.

Iva nazionale ed estera