6 Settembre 2023

L’imposta di registro relativa alle sentenze emesse in un giudizio con pluralità di parti

di Francesca Benini
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La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di Giustizia di Primo Grado di Verona, con la sentenza n. 234/02/2023 del 06.12.2022 depositata il 03.07.2023, si è pronunciata in merito alle modalità di tassazione di una sentenza emessa in un giudizio civile con pluralità di parti.

In particolare, i giudici veronesi, con la citata sentenza, sono stati chiamati a pronunciarsi in relazione al pagamento dell’imposta di registro dovuta a seguito di una sentenza emessa dal Tribunale di Verona nella quale veniva riconosciuta come unica responsabile dei fatti di causa una delle parti, con consequenziale condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali, mentre venivano dichiarati totalmente estranei al rapporto processuale le altre due parti chiamate in causa.

Tali ultimi due soggetti, essendo stati ritenuti dall’Agenzia delle Entrate responsabili solidali per il pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza del Tribunale, avevano adito la Corte di Giustizia Tributaria evidenziando come, in caso di litisconsorzio facoltativo, l’obbligazione solidale di versamento dell’imposta su una sentenza non può gravare su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento unico, ma solo in capo ai soggetti destinatari degli effetti della sentenza.

I giudici veronesi, accogliendo i motivi di doglianza dei ricorrenti, hanno affermato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’obbligazione solidale, prevista dall’articolo 57, comma 1, D.P.R. 131/1986, per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti, non grava sulla sentenza in quanto tale, ma solo ed esclusivamente sul rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva colpita dall’imposta (Corte di Cassazione, sentenza n. 21297/2020).

Secondo i giudici veronesi, infatti, il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (Corte di Cassazione, sentenza n. 21134/2014 e sentenza n. 25970/2020), ma occorre avere riguardo esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno dell’imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata.

I giudici veronesi, inoltre, nella sentenza oggetto di esame, hanno ricordato che i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sono stati condivisi anche dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 82/E/2003.

In questa pronuncia di prassi, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il rapporto di solidarietà passiva deve trovare applicazione solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza, con esclusione, pertanto, dei soggetti che a detto rapporto sono risultati estranei.

Nello stesso senso, si è espressa l’Amministrazione finanziaria con la risoluzione 95/E/2015, dove è stato chiarito che, nel caso di litisconsorzio facoltativo, ove ciascun soggetto agisca per la tutela di un autonomo diritto e le statuizioni della sentenza sono riferite a ciascun rapporto giuridico, ogni attore privato, parte del processo, risulta essere responsabile del pagamento dell’imposta di registro relativa esclusivamente alla propria posizione giuridica.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, pertanto, l’imposta di registro deve essere liquidata pro-quota dall’Ufficio nei confronti di ciascun attore, in ragione del rapporto giuridico oggetto della statuizione della sentenza allo stesso riferibile.

A parere di chi scrive, la pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Verona deve essere accolta con favore dal momento che tutela l’esigenza di tenere distinte, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, le varie statuizioni contenute in una medesima sentenza nel caso in cui le stesse siano riferibili a distinti rapporti giuridici.

I giudici veronesi, infatti, hanno correttamente accolto il principio secondo il quale il presupposto impositivo dell’imposta di registro deve essere individuato, non nell’atto considerato in sé quale mero documento, ma nell’atto giuridico avente contenuto economico, ossia idoneo a produrre ricchezza e, dunque, sintomo di capacità contributiva.