11 Gennaio 2019

Legge di bilancio 2019: interventi in materia di imposta di registro

di Fabio Landuzzi
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L’articolo 1, comma 1084, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) dovrebbe porre definitivamente fine alla querelle relativa alla portata “innovativa” o “interpretativa autentica” delle modifiche apportate all’articolo 20, comma 1, D.P.R. 131/1986, dall’articolo 1, comma 87, lett. a), Legge di Bilancio 2018.

Il divario tra le due versioni dell’articolo 20 Tur, quella anteriore e quella successiva alle modifiche anzidette, e la sostanziale differenza che ne deriva rispetto alla concreta applicazione della norma in termini di “riqualificazione” degli atti portati alla registrazione, sono agevolmente percepibili dalla tavola seguente, dove i due testi sono posti a raffronto.

 

Testo articolo 20 Tur ante modifiche

Testo articolo 20 Tur “novellato”

L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente

L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi

 

Il tema controverso era quindi quello della decorrenza della modifica normativa, ovvero: tale norma ha natura di interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1, Tur, per cui essa si applica retroattivamente anche a tutti gli atti per i quali la liquidazione dell’imposta di registro non sia divenuta definitiva? Oppure essa ha solamente portata innovativa, e, come tale, si applica esclusivamente agli portati alla registrazione dopo il 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore del testo normativo novellato?

Mentre la Relazione illustrativa al DDL di Bilancio 2018 era chiaramente favorevole alla prima soluzione – laddove si affermava che detta modifica era appunto “volta a dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa dell’articolo 20 del Tur” – la giurisprudenza si era prevalentemente orientata a favore della soluzione “innovativa” (si veda: Cassazione n. 2007/2018, n. 4407/2018, n. 14999/2018. Contro: CTR Emilia Romagna, n. 2087/14/2018; CTP Reggio Emilia, n. 4/2/2018; CTP Milano, n. 1358/2018).

La questione sembrava poi essere stata risolta con un sostanziale “pareggio” mediante la Risposta resa dall’Agenzia delle Entrate alla Interrogazione parlamentare n. 5-00644 del 28/11/2018 in cui si era affermato:

  • da una parte, che la norma aveva portata “innovativa” dell’articolo 20 Tur in quanto, prendendo spunto dalla Cassazione n. 2007/2018, essa rappresenterebbe una “rivisitazione strutturale, profonda e autentica della fattispecie impositiva pregressa”; ma
  • dall’altra parte, veniva riconosciuto che le modifiche trovano “applicazione con riferimento all’attività di liquidazione dell’imposta effettuata dagli uffici dell’Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2018 a prescindere dalla data di registrazione degli atti”.

In sostanza, si era così risolta la questione per tutti gli atti per i quali, a prescindere dalla data della loro registrazione (quindi, anche anteriore al 1° gennaio 2018), l’attività di liquidazione dell’imposta di registro da parte degli Uffici preposti non era a tale data terminata con la notifica degli avvisi di liquidazione dell’imposta, ma era stata ribadita la irretroattività del testo novellato.

Restava quindi pendente tutto il contenzioso aperto in merito alla riqualificazione degli atti effettuata dall’Amministrazione Finanziaria in forza del precedente testo dell’articolo 20 Tur, con particolare riguardo al caso assai diffuso della c.d. “cessione indiretta di azienda” (ovvero, lo schema tipico del conferimento di azienda seguito dalla cessione della partecipazione nella conferitaria).

Ebbene, ora, alla luce dell’intervento contenuto all’articolo 1, comma 1084, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), la questione pare essere stata definitivamente chiusa, essendo stata superata anche la succitata interrogazione parlamentare, poiché il Legislatore ha affermato, senza mezzi termini, che la modifica apportata al testo dell’articolo 20 Tur ha natura di “interpretazione autentica” della norma.

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