16 Aprile 2016

Leasing: è ancora presto per applicare il metodo finanziario

di Alessandro Bonuzzi
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La contabilizzazione del leasing finanziario da parte delle imprese utilizzatrici che adottano i principi contabili nazionali ha da sempre raccolto un grande interesse tra i tecnici della materia in quanto rappresenta il caso in cui la forma giuridica prevale sulla sostanza economica.

Il leasing finanziario è quel particolare contratto con cui un concedente (società di leasing) mette a disposizione di un utilizzatore un bene per un determinato periodo verso un corrispettivo periodico (canone) con la previsione di un riscatto.

Esistono due diverse modalità di contabilizzazione di un contratto di leasing finanziario:

  • il metodo patrimoniale, secondo cui l’utilizzatore rileva il bene in bilancio solo all’atto dell’eventuale riscatto, mentre in vigenza del contratto iscrive solamente in conto economico i “canoni” maturati;
  • il metodo finanziario, previsto dai principi contabili internazionali, in base al quale l’utilizzatore, giacché ne ha l’effettiva disponibilità, tratta il bene come se fosse di sua proprietà.

Spesso si è dibattuto sulla possibilità o meno di applicare il metodo finanziario anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali.

Al riguardo, la giurisprudenza ha in qualche occasione fornito parere favorevole. In particolare, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8292 del 26 maggio 2003, ha sancito la piena legittimità del ricorso alla contabilizzazione secondo il metodo finanziario – da parte di un’impresa Oic – in base ai principi contabili internazionali conformemente all’aspetto sostanziale dell’operazione. Ciò in base all’assunto che “costituisce scelta insindacabile dell’impresa l’assoggettamento dei componenti negativi del reddito al regime dei ricavi – costi – rimanenze o a quello della loro patrimonializzazione”. Il medesimo principio è stato espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia nella più recente sentenza 12 giugno 2012, n. 231.

In entrambe le circostanze i giudici si sono appellati al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che, prima delle modifiche recate dal D.Lgs. 139/2015, era contenuto nell’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), è prevedeva che “la valutazione delle voci deve essere fatta … tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.

La norma innovata dal decreto presenta, ora, una nuova struttura e formulazione. Il passaggio richiamato è stato spostato nel punto 1-bis) del primo comma dell’articolo e prevede che “la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.

La modifica ha di fatto rafforzato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, si potrebbe sostenere, in linea interpretativa, oggi ancora più di prima, che l’adozione del metodo finanziario possa essere estesa anche alle imprese che adottano i principi contabili nazionali.

Tuttavia, occorre considerare che tale contabilizzazione è espressamente prevista soltanto per le imprese che redigono il bilancio in base agli Ias. Infatti, il codice civile e gli Oic impongono nella pratica di procedere alla rilevazione del leasing secondo il metodo patrimoniale.

L’unica deroga concessa dal codice civile che consente di disapplicare le norme ivi contenute è rappresentata dal disposto dell’articolo 2423, quarto comma, il quale dispone che “se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata”.

Questa norma consente di derogare alle disposizioni codicistiche e ai principi contabili nazionali quando precludono la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio; tuttavia, ciò è possibile solo in casi eccezionali. La stipula di un contratto di leasing non può rappresentare un caso eccezionale il quale deve essere connotato da caratteristiche quali l’unicità e la casualità.

Peraltro, il rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma è espressamente garantito dall’articolo 2727, primo comma, numero 22), il quale prevede che “La nota integrativa– quale parte integrante del bilancio – “deve indicare … le operazioni di locazione finanziaria … sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute …, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni”.

In conclusione, a parere di chi scrive, è ancora presto per poter ritenere applicabile anche per le imprese Oic il metodo finanziario. Restiamo a vedere come verrà declinato il rinnovato principio della sostanza economica nell’ambito del prossimo aggiornamento dei principi contabili nazionali che dovrà essere effettuato sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2015.