8 Febbraio 2017

Le variazioni di rendita catastale ancora modificabili

di Luigi Scappini
Scarica in PDF

Il 31 gennaio scorso sono scaduti i termini per poter liberamente presentare, a cura dei proprietari dei terreni, la dichiarazione di variazione dei redditi fondiari, con effetto per l’anno precedente e quindi, con decorrenza per il periodo di imposta 2016.

Tale facoltà, espressamente dettata per il reddito dominicale con l’articolo 29, Tuir, ma che, per effetto del rimando di cui al successivo articolo 34, sempre Tuir, si rende applicabile anche al reddito agrario, prevede la possibilità di procedere a modifica del reddito catastale.

Attenzione, tuttavia, perché, ai sensi del comma 1, dell’articolo 29, Tuir richiamato “Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito”, il che, sta a significare come non sempre il cambio di coltivazione determina una variazione di rendita catastale, sia essa in aumento o in diminuzione.

Sul tema delle variazioni in diminuzione, individuabili in quelle che derivano alternativamente o dalla sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con una di minor reddito o  dalla diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni, sempre l’articolo 29, comma 3, Tuir ha modo di precisare come non rilevino quando sono direttamente collegabili a deterioramenti intenzionali o a circostanze transitorie.

Con il successivo articolo 30, Tuir, vengono dettate modalità di denuncia delle variazioni intervenute e soprattutto la loro decorrenza.

Nello specifico:

  1. le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti e hanno effetto da tale anno (comma 2) e
  2. le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti a condizione che la denuncia sia presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo, in caso contrario, la variazione decorrerà dall’anno in cui è stata presentata (comma 3).

Attenzione che, in caso di mancata denuncia, il contribuente è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000 euro.

Il Legislatore, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei singoli contribuenti, con l’articolo 2, comma 33, D.L. 262/2006 ha introdotto l’esonero dagli adempimenti di denuncia sopra descritti, quando il contribuente ha già provveduto all’utilizzo delle “… dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori (nel caso dell’Italia la AGEA n.d.A.), riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo …”.

È sottointeso che l’effetto sostitutivo di tale dichiarazione si avrà solamente a condizione che la stessa contenga tutti gli “elementi per consentire l’aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola …”.

Una volta che AGEA ha ricevuto la dichiarazione, propone l’aggiornamento della banca dati catastale all’attuale Agenzia delle Entrate che provvede alla modifica.

Tali nuove rendite catastali dispiegano i propri effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione.

Compete al contribuente procedere alla verifica delle eventuali variazioni e tale controllo è previsto a seguito dell’obbligo in capo all’Agenzia delle Entrate di pubblicare in Gazzetta Ufficiale (da ultimo vedasi la G.U. n. 302 del 31 dicembre 2016) i risultati delle operazioni di aggiornamento catastale.

È data facoltà al contribuente di poter presentare ricorso, ai sensi dell’articolo 2, D.Lgs. 546/1992, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato e quindi, da ultimo, entro il 2 maggio 2017.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

La fiscalità dell’impresa agricola