Rivalutazione quote e terreni a regime dal 2025
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariDopo tanti anni di “riapertura” dei termini per la rivalutazione di quote e terreni, il D.D.L. alla Legge di Bilancio 2025 prevede la possibilità di rivalutare le quote di partecipazione ed i terreni, posseduti alla data del 1° gennaio, entro il 30 novembre di ciascun anno, ferma restando l’imposta sostitutiva del 16%. Non cambiano i soggetti interessati, poiché potranno fruire della possibilità di rivalutazione le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che intendono affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. da a) a c-bis), Tuir. In particolare, entro il 30 novembre di ciascun anno:
- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) deve redigere e asseverare la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
- il contribuente interessato deve versare l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle 3 rate annuali di pari importo.
La quota o il terreno oggetto di rivalutazione deve essere posseduto al 1° gennaio di ciascun anno.
In caso di rivalutazione di terreni o partecipazioni è dovuta un’imposta sostitutiva del 16% da calcolarsi sul valore determinato dalla perizia. È possibile eseguire il versamento dell’imposta in 3 rate annuali di pari importo entro rispettivamente, il 30 novembre, il 30 novembre del primo anno successivo ed il 30 novembre del secondo anno successivo. Le rate medesime dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo a partire dal 30 novembre.
L’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine previsto:
- dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta;
- ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata.
Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato dell’agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti, non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione e può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione. Qualora vi fosse stato un versamento rateale della precedente imposta sostitutiva, devono essere sterilizzati gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima. In caso di nuova rideterminazione che comporta una diminuzione del valore della partecipazione, si ricorda che l’eccedenza di imposta sostitutiva precedentemente versata, che non è stato possibile scomputare dalla “nuova” imposta sostitutiva per incapienza, non può essere chiesta a rimborso.
Resta fermo che, in materia di rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni, l’assunzione del valore rivalutato in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi, ai sensi dell’articolo 68, Tuir. In caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate, quindi, qualora il valore rivalutato sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale per il contribuente (circolare n. 1/E/2013).
È opportuno segnalare che l’“affrancamento” riguarda il costo fiscale solamente, ai fini della determinazione della plusvalenza in caso di successiva cessione e non ha alcun effetto in caso di recesso tipico del socio dalla società. In quest’ultimo caso, infatti, il reddito della persona fisica non rientra tra quelli diversi di cui all’articolo 67, Tuir, ma tra i redditi di capitale (dividendi), con conseguente irrilevanza dell’eventuale rivalutazione.
Si segnala, infine, che, per effetto della proroga contenuta nel D.L. 113/2024, entro il prossimo 30.11.2024, è possibile fruire della rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate) posseduti dai soggetti non imprenditori all’1.1.2024.