15 Giugno 2015

Le operazioni in valuta con derivato di copertura

di Fabio Pauselli
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Chi utilizza nel proprio processo produttivo materie prime e/o semilavorati acquistati sui mercati internazionali si trova, molto spesso, a regolare la totalità delle transazioni in valuta e, nella stragrande maggioranza dei casi, in dollari. In questo contesto, esigenze di programmazione economico-finanziaria spingono le società a “coprirsi” dal rischio di cambio, fissando anticipatamente il tasso di cambio tramite operazioni di acquisto a termine di valuta.

Come noto, le operazioni a termine su valute si configurano come contratti di compravendita delle stesse ad un prezzo “a termine” che viene già fissato alla data di stipula del prodotto finanziario: in sostanza, nel caso del dollaro si scambia quest’ultimo con l’euro ad una data futura e ad un livello di cambio già fissato, pari solitamente al c.d. cambio “spot” (o cambio corrente) alla data di stipula del contratto  aumentato (o ridotto) del differenziale di interesse esistente tra le due valute.

La sottoscrizione dei “contratti di acquisto a termine di valuta effettuati a copertura di specifici impegni di acquisto di materie prime” è contabilizzata, in conformità a quanto previsto dal principio contabile nazionale OIC n. 26, secondo una specifica procedura. In primis il “premio” (o “sconto”), pari alla differenza tra il cambio “spot” ed il cambio a termine previsto dal contratto medesimo viene registrato in contabilità come un componente di reddito di natura finanziaria in contropartita ad un rateo attivo (ovvero passivo). Al momento della consegna del bene (ovvero al passaggio di proprietà, se in data diversa), il costo di acquisto delle materie prime è contabilizzato al cambio della data di consegna del bene stesso, rilevando in contropartita il relativo debito verso fornitori. Inoltre viene individuato, quale differenza tra tale cambio ed il cambio spot alla data di stipula del contratto di copertura, il componente di reddito (sconto o premio, a seconda se sia positivo o negativo) relativo all’operazione di copertura. Tale componente di reddito va a rettificare il costo originario di acquisto delle materie prime, riducendo in contropartita il debito verso fornitori. Contestualmente, al fine di dare evidenza contabile all’operazione di copertura, il rateo acceso al momento della rilevazione del premio (o sconto) viene stornato in contropartita al debito verso fornitori.  A conti fatti, in seguito al descritto criterio di contabilizzazione, il costo di acquisto della merce risulterà iscritto per un controvalore determinato al cambio spot alla data di stipula del contratto a termine, il debito verso fornitori, invece, risulterà iscritto per un controvalore determinato al cambio a termine previsto dal contratto di copertura.

A seguito dell’aggiornamento dei principi contabili che ha riguardato, tra gli altri, anche l’OIC 26, tutta questa procedura sopra riportata è stata completamente rimossa. Nello specifico è stato detto che la corretta contabilizzazione delle operazioni in copertura sarà oggetto di uno specifico principio contabile che riguarderà, più in generale, i derivati finanziari. Ciò avverrà nelle more di una riscrittura completa dell’OIC 3, non appena il nostro Paese recepirà definitivamente la direttiva n. 34/2013 in materia di bilanci.

Nell’attesa di questi nuovi aggiornamenti, ricordando che i nuovi principi contabili si applicano già per la redazione dei bilanci al 31.12.2014, coloro che si troveranno a dover gestire situazioni analoghe a quelle descritte poc’anzi, non potranno far altro, a parere di chi scrive, che adeguarsi a quanto riportato nel vecchio principio OIC n. 26.