28 Febbraio 2019

Le aliquote per l’anno 2019 alla Gestione Separata Inps

di Luca Mambrin
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Nella recente circolare n. 19/2019 l’Inps ha reso note le aliquote contributive da applicare per l’anno 2019 agli iscritti alla Gestione Separata Inps.

Collaboratori e figure assimilate:

  • l’articolo 2, comma 57, L. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995 (quali ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, i lavoratori autonomi occasionali che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i venditori porta a porta se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 6.410,26, ecc.) l’aliquota contributiva e di computo, invariata rispetto allo scorso anno, è, per l’anno 2019, pari al 33%;
  • la L. 81/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita Iva, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.

La circolare Inps 19/2019 ha precisato poi che tale aliquota si aggiunge a quelle già attualmente in vigore pari allo:

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019 è stabilita al 24%.

Professionisti:

  • l’articolo 1, comma 165, Legge di Stabilità 2017 ( 232/2016) ha disposto che, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%;
  • non è stato modificato invece quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale).

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota, per il 2019, è stabilita al 24%.

Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2019 sono complessivamente fissate come segue:

 

Liberi professionisti Aliquota 2019
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

                                                      

Collaboratori e figure assimilate Aliquota 2019
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che, per l’anno 2019, è stato fissato ad euro 102.543, mentre il reddito minimale per l’accredito contributivo ammonta ad euro 15.878.

Si ricorda infine che, come disposto dall’articolo 51 Tuir, le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (principio di cassa allargato).

Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, Tuir, i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’ anno d’imposta 2018 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria, 32,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL oppure, dal 1° luglio 2017, 33,23% per i soggetti obbligati anche ad aliquota DIS-COLL).

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