29 Novembre 2022

Aspetti previdenziali delle Stp

di Laura Mazzola
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I redditi derivanti dalla partecipazione nelle società tra professionisti (Stp) sono soggetti a contribuzione previdenziale.

In particolare, in base a quanto definito dalle diverse Casse private, il contributo soggettivo è calcolato sul reddito netto professionale, determinato sommando, all’eventuale reddito professionale prodotto dal singolo professionista, la quota di reddito prodotto dalla società e attribuita “a cascata” al socio, in ragione della quota di partecipazione agli utili.

Lo stesso Regolamento unitario della CNPADC stabilisce, in merito al contributo soggettivo, che è dovuto in percentuale variabile sulla quota di reddito prodotto dalla Stp nell’anno precedente, quale risulta dalla dichiarazione fiscale, ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.

Ne deriva che il contributo soggettivo, secondo le percentuali previste dai regolamenti interni alle Casse previdenziali, ovvero optate dal singolo professionista, è calcolato pro-quota sul reddito prodotto dalla società nell’anno precedente e risultante dalla dichiarazione fiscale.

Il contributo integrativo, invece, è applicato dalla società tra professionisti su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari prodotto ai fini Iva.

Pertanto, la Stp, soggetta all’obbligo di iscrizione nella sezione speciale degli Albi di cui all’Ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti, deve applicare la maggiorazione, ad esempio del 4 per cento, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari.

Spetta poi al singolo professionista, socio della Stp, versare annualmente il contributo integrativo alla propria Cassa di appartenenza, indipendentemente dall’effettiva riscossione.

L’importo del contributo integrativo dovuto è calcolato sulla parte del volume di affari complessivo della Stp, corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista.

Nell’ipotesi in cui all’interno della società tra professionisti siano presenti anche soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei sono non professionisti.

Spetta alla società dichiarare ogni anno il volume di affari professionale su cui è addebitato il contributo integrativo.

La Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti, con la deliberazione CdA n. 81/14/DI, ha chiarito che il volume di affari complessivo ai fini Iva, da porre a base del calcolo del contributo integrativo, è determinato sommando, all’eventuale volume di affari ai fini Iva prodotto individualmente, ovvero in associazione professionale, l’ammontare pari al volume d’affari complessivo della Stp, moltiplicato per la percentuale di partecipazione agli utili spettante al professionista stesso.

In conclusione, si propone un esempio di calcolo del contributo integrativo.

Si supponga che una Stp sia formata da tre soci:

  • il Dottore Commercialista A con quota pari al 40 per cento;
  • il Dottore Commercialista B con quota pari al 40 per cento;
  • l’investitore C non professionista con quota pari al 20 per cento.

Il volume d’affari del periodo di riferimento è pari a 400.000 euro.

Il contributo integrativo dovuto, pari a 16.000 euro, ossia il 4 per cento di 400.000 euro, deve essere versato dai due soci professionisti in parti uguali (8.000 euro ciascuno), poiché pari è la quota di partecipazione agli utili.