28 Febbraio 2019

Il voto via pec del creditore dissenziente sul concordato

di Luigi Ferrajoli
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Con l’ordinanza n. 3860 del 08.02.2019, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il voto sulla proposta di concordato preventivo trasmesso tramite posta elettronica certificata (pec) dal creditore dissenziente prima del deposito della relazione del Commissario giudiziale e dell’adunanza dei creditori rende comunque necessaria la presenza del creditore medesimo all’udienza di omologazione, nel caso in cui non gli sia stato notificato il decreto di fissazione di tale udienza camerale prevista dall’articolo 180 L.F..

Ciò in quanto tale omissione si esplica in una violazione del contraddittorio con conseguente nullità del giudizio, anche nel caso in cui la dichiarazione di voto sia stata previamente trasmessa a mezzo pec.

Nel caso specifico, una S.r.l. aveva adito la Suprema Corte impugnando il decreto con cui il Tribunale di Cagliari aveva omologato il concordato preventivo di una S.p.a. in liquidazione assumendosi creditrice dissenziente rispetto al piano concordatario depositato.

Nello specifico, la ricorrente aveva dedotto la violazione del principio di partecipazione al giudizio di omologa con conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, argomentando come, a seguito della trasmissione via pec del proprio voto sfavorevole sulla proposta, non avesse potuto partecipare all’udienza camerale a causa dell’omessa notificazione, da parte della società debitrice, del provvedimento di fissazione della stessa.

Investita della questione, la Prima Sezione ha innanzitutto evidenziato che la comunicazione via pec con cui la società creditrice aveva manifestato il proprio dissenso rispetto alla proposta concordataria, era idonea all’espressione della volontà del creditore posto che – come affermato dalla recente giurisprudenza – “nel computo dei voti, si deve tenere conto non solo dei suffragi inviati in Cancelleria ma anche delle dichiarazioni trasmesse dai creditori al Commissario giudiziale, in quanto la menzionata norma diversamente dalla L. Fall., articolo 125, comma 2, in materia di concordato fallimentare – non fornisce alcuna indicazione sul luogo in cui tali dichiarazioni debbono pervenire, non essendo decisiva nel senso del deposito in Cancelleria la previsione della loro annotazione in calce al verbale da parte del Cancelliere” (Cass. Civ., n. 2326/2014).

Ciò significa, in buona sostanza, che il voto espresso al di fuori dell’adunanza dei creditori ha validità a prescindere dal momento della sua espressione, posto che le disposizioni normative non contemplano un dies a quo dal quale far decorrere il termine per le comunicazioni del voto.

La Cassazione ha inoltre aggiunto che, nel processo di formazione del consenso sulla proposta presentata dal debitore, il concordato preventivo si orienta “anche alla generale disciplina del perfezionamento dell’accordo negoziale”. Sul punto, è però necessario accertare che il voto espresso dal creditore sia riferito alla proposta concordataria definitivamente formulata dal debitore, atteso che, in caso contrario, la stessa non può avere efficacia ai fini di un’eventuale adesione alla stessa.

Alla luce di tali assunti, la Corte ha ritenuto valido il voto espresso via pec dalla società ricorrente che, ai sensi dell’articolo 180, comma 1, L.F., in quanto creditrice dissenziente, avrebbe dovuto ricevere dal debitore la notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale, per eventualmente costituirsi nel procedimento dieci giorni prima della stessa (articolo 180, comma 2, L.F.).

In considerazione del fatto che il giudizio di omologa si era celebrato in violazione del contraddittorio necessario, la Cassazione ha quindi accolto il ricorso proposto.

Ebbene, rinviando la causa al Tribunale di Cagliari, i giudici di legittimità hanno definitivamente statuito che il voto espresso dal creditore, ancorché con dichiarazione trasmessa al commissario giudiziale a mezzo pec prima del deposito della relazione di cui all’articolo 172 L.F. e dell’adunanza dei creditori, è valido, purché trovi esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore “e, se negativo, deve essere tenuto in considerazione al fine di individuare nel creditore che lo ha manifestato un soggetto dissenziente a cui estendere necessariamente il contraddittorio in sede di giudizio di omologazione, ex art. 180 l. fall.”.

La riforma della legge fallimentare