17 Gennaio 2024

Le 4 fasi tecniche nell’applicazione dell’OIC 34

di Fabio LanduzziSara Geslao
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Il nuovo Principio contabile OIC 34 è dedicato alla disciplina dei criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi (e delle relative informazioni da presentare nella nota integrativa) e ha quale obiettivo primario quello di fornire strumenti puntuali ai fini della valorizzazione di “tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico” (§2).

Come delineato nelle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” allegate al documento, la ratio dell’OIC 34 risiede in primis nella necessità di rispondere all’istanza proveniente da numerosi stakeholders, secondo cui le disposizioni in tema di ricavi presenti nel set dei Principi contabili risultavano ormai non più adeguate, rispetto alla crescente complessità delle tipologie di transazioni realizzate dalle società, con la conseguenza che si moltiplicavano comportamenti contabili difformi, non sempre sistematici, specialmente in presenza di contratti complessi, ossia comprensivi di molteplici prestazioni, sebbene a fronte di un unico prezzo.

In tal scenario, da un lato, l’OIC 34 si pone in ogni caso in piena continuità e coerenza rispetto ai postulati della competenza economica dei ricavi e della rappresentazione sostanziale delle operazioni; dall’altro lato, il nuovo Principio contabile persegue lo scopo di rendere più sistematica e uniforme la modalità tecnica di rappresentazione contabile di tutti i ricavi originati dalle vendite di beni e dalle prestazioni di servizi, anche laddove siano classificati nella voce A.5 del conto economico, eccezion fatta per quelle derivanti da lavori in corso su ordinazione, da cessioni di azienda, da fitti attivi, da ristorni e da transazioni che non hanno finalità di compravendita.

Quindi, a partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall’1.1.2024, o da una data successiva (§43), le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali dovranno applicare i precetti dell’OIC 34. In sede di prima applicazione, è consentita l’applicazione prospettica (§45) del nuovo Principio contabile, ovvero solamente ai contratti di vendita stipulati a partire dall’1.1.2024. In ogni caso, è assolutamente raccomandabile che le imprese avviino con tempestività un’attenta disamina delle principali tipologie contrattuali che contraddistinguono il loro modello di business dal lato attivo, in modo da essere preparate rispetto alle esigenze contabili poste dai nuovi precetti contenuti nell’OIC 34. A tal scopo, giova rammentare che la rappresentazione dei ricavi delle vendite nel conto economico, secondo l’approccio tecnico indicato dall’OIC 34, è il risultato di una procedura di analisi che è delineata nel Principio stesso, la quale presenta tratti similari a quella prevista dal Principio contabile internazionale IFRS15; la procedura è in modo particolare articolata in quattro fasi:

  1. Determinazione del prezzo complessivo del contratto (§§10-15) “desumibile dalle clausole contrattuali”, avendo riguardo inter alia ai termini di pagamento, a eventuali importi dovuti al cliente in assenza di controprestazione e a eventuali corrispettivi variabili. A tal proposito, i) la valorizzazione deve essere definita al netto di eventuali sconti, abbuoni, penalità e resisolo nel momento in cui [essi] divengono ragionevolmente certi”; ii) in presenza di contratti con pagamento differito oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con un ammontare di componenti finanziarie di importo differente dai tassi di mercato, il prezzo complessivo va determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di mercato. In sintesi, la prima parte dell’analisi consiste nella esplicitazione delle regole di misurazione del prezzo da tramutarsi in un ricavo rilevabile a conto economico, secondo il principio di competenza temporale.
  2. Identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione (§§16-18): è richiesta una puntuale analisi del contratto di vendita e, se del caso, il raggruppamento di più contratti o la segmentazione del singolo contratto. Con riguardo alla segmentazione, l’analisi è volta alla individuazione di eventuali diritti ed obblighi differenti che, attraverso il medesimo contratto, sono promessi a favore del cliente, ma che richiedono una contabilizzazione separata. Questa fase assume particolare rilevanza nel caso in cui ciascuna prestazione abbia tempi e modalità differenti. Pertanto, non si renderà necessaria la segmentazione in presenza di eventuali integrazioni o interdipendenze tra le unità, di cessioni a titolo di omaggio di beni non rientranti nelle attività caratteristiche dell’impresa o di prestazioni di garanzie fornite ex lege.
  3. Valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione (§19-21) allocando, quindi, il prezzo complessivo del contratto a ciascuna di esse. In via generale, il prezzo delle singole unità è quindi quello contrattualmente previsto, a meno che lo stesso non presenti significative differenze rispetto al listino prezzi, anche tenuto conto di potenziali sconti generalmente applicati nella prassi. In assenza di un prezzo effettivo di riferimento, il Principio propone differenti metodologie applicative utilizzabili ai fini di una stima del valore delle singole unità elementari.
  4. Rilevazione dei ricavi (§§22-33), ossia individuazione del momento in cui i ricavi valorizzati per ogni unità vanno rilevati nel conto economico. Sono confermate le regole delineate dal Principio contabile OIC15 “Crediti” circa l’individuazione della competenza temporale. Per le cessioni di beni, i ricavi devono essere rilevati in presenza della contestuale verifica del trasferimento sostanziale dei rischi (qualitativi e quantitativi, con espressa eccezione di quello di credito) e dei benefici collegati alla vendita e dell’attendibilità della valorizzazione dei componenti positivi. Per quanto concerne i servizi, i ricavi devono essere imputati a conto economico, ove l’accordo tra le parti preveda che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi sulla base della esecuzione della prestazione e i componenti positivi possano essere attendibilmente misurati; in caso in cui ciò non sia possibile, i ricavi devono essere iscritti a conto economico al momento della ultimazione del servizio.

Eventuali revisioni delle stime effettuate dalla società devono essere opportunamente recepite, contabilizzando separatamente una prestazione aggiuntiva, ovvero allocando il valore residuo del contratto alle prestazioni da effettuare quando si è in presenza di modifica del corrispettivo o della prestazione.