5 Giugno 2023

La “scissione mediante scorporo”: prime riflessioni sul nuovo istituto

di Fabio Landuzzi
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Il nuovo articolo 2506.1 cod. civ., in recepimento della Direttiva UE 2019/2121, introduce nell’ordinamento italiano una nuova operazione societaria straordinaria: la “scissione mediante scorporo”.

Si tratta di una particolare forma di scissione parziale dalla quale si differenzia per il fatto principale che le partecipazioni nella/e società beneficiaria/e vengono assegnate alla stessa società scissa e non ai soci della medesima, come avviene nello schema tipico della scissione; proprio per questa ragione, presupponendo perciò la continuità della società scissa, la scissione mediante scorporo non può atteggiarsi a scissione “totale”, dovendo avere per oggetto solo una parte del patrimonio della scissa.

Altra conseguenza connessa alla particolarità dello schema che caratterizza questa operazione è che quale effetto della sua realizzazione non si dovrebbe determinare alcuna variazione nel patrimonio netto della scissa, in quanto gli elementi “di primo grado” oggetto di scorporo vengono sostituiti dal bene di “secondo grado” rappresentato dalla partecipazione al capitale della/e beneficiaria/e.

Perciò, coerentemente al principio generale di neutralità a cui si informa, anche sotto il profilo della sua rappresentazione contabile, l’operazione di scissione, in linea di principio dalla sua esecuzione la società scissa non può subire alcun depauperamento del patrimonio netto; anzi, qualora si avesse il caso in cui oggetto dello scorporo fosse un compendio che ha un valore netto contabile negativo, ma che ha un valore reale positivo, dall’operazione in questione la società scissa riceverà un incremento del proprio patrimonio per via dell’emersione, in sede di iscrizione della partecipazione nella/e beneficiaria/e, e del corrispondente effetto sul patrimonio netto, dei sottostanti maggiori valori correnti rispetto a quelli contabili.

Infine, avendo come beneficiarie dello scorporo esclusivamente società di nuova costituzione, all’operazione non sarà associato un concambio, con la conseguenza che essa potrà beneficiare di tutte le semplificazioni nell’iter societario di attuazione che sono previste nell’ordinamento per le usuali operazioni di scissione.

In concreto, l’operazione qui in commento presenta perciò dei tratti molto simili a quelli del conferimento che si realizza mediante l’apporto in natura al capitale di una società.

Tuttavia, una prima rilevante differenza con il conferimento si ha proprio con riguardo alla natura delle due operazioni: da una parte la scissione che, secondo il più recente orientamento dei giudici di Cassazione ha natura prettamente successoria (secondo l’orientamento precedentemente preminente, la natura dell’operazione era invece eminentemente riorganizzativa ed evolutiva), dall’altra parte il conferimento che è operazione realizzativa, sebbene manchi il pagamento di un prezzo di denaro a fronte del trasferimento dei beni oggetto di apporto.

Ulteriore elemento distintivo risiede nel fatto che il conferimento può essere eseguito anche a favore di società già esistenti e quindi essere accompagnato dall’esigenza di determinare un concambio, circostanza che, invece, come abbiamo visto, viene meno nel caso della scissione mediante scorporo stante il fatto che la beneficiaria/e deve/devono essere di nuova costituzione.

Ne discende un terzo rilevante elemento distintivo fra le due operazioni qui poste a confronto: mentre nel conferimento, soprattutto quando realizzativo e non meramente trasformativo, possono emergere i valori correnti degli elementi trasferiti con un impatto diretto sulla rappresentazione contabile dell’operazione per ambo le parti coinvolte nella sua esecuzione, nel caso della scissione – ad esclusione del solo caso particolare di cui abbiamo sopra accennato, del patrimonio netto contabile negativo – l’operazione non fa emergere plusvalori latenti, e nelle scritture contabili della società scissa si rileva solo una sostituzione degli elementi oggetto di scorporo (beni di primo grado) con la partecipazione nella/e beneficiaria/e (bene di secondo grado) in continuità di valori.

Infine, una considerazione che introduce molte riflessioni e analisi in ambito fiscale che hanno formato oggetto anche di un primo documento di approfondimento pubblicato da Assonime (circolare n. 14/2023): sia il conferimento che la scissione mediante scorporo possono avere per oggetto singoli beni o compendi aziendali, con la differenza che quando oggetto del conferimento è un singolo bene, dal punto di vista delle imposte sul reddito l’operazione è necessariamente realizzativa determinando l’emersione del plusvalore latente imponibile, mentre nel caso in cui il trasferimento del singolo bene avvenga attraverso la scissione mediante scorporo, l’impianto generale della disciplina della scissione dovrebbe deporre per la neutralità contabile e fiscale dell’operazione, senza emersione di materia imponibile.

Si tratta di uno dei molti temi che sono motivo di discussione in merito alla definizione del regime fiscale applicabile alla scissione mediante scorporo, su cui ci sarà modo e interesse per ritornare nel prosieguo.