6 Marzo 2024

La rivalutazione delle partecipazioni estere

di Ennio Vial
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Come noto, l’articolo 1, comma 52, L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha offerto l’ennesima possibilità ai contribuenti di rivalutare i terreni e le partecipazioni detenute al di fuori del regime di impresa al fine di sterilizzare eventuali plusvalenze latenti. L’obiettivo perseguito è noto: innalzando il valore fiscalmente riconosciuto di tali beni, infatti, in caso di vendita a terzi il costo storico da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67, Tuir è esattamente quello risultante dalla rivalutazione utilizzata. In questa sede si affronta il caso della rivalutazione delle partecipazioni detenute all’estero da parte di soggetti italiani e delle partecipazioni in società italiane detenute da soggetti esteri.

 

Introduzione

L’articolo 1, comma 52, L. 213/2023, (“Legge di bilancio 2024”) ha riproposto la possibilità di una rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, previste dagli articoli 5 e 7, L. 448/2001.

In buona sostanza, il Legislatore accorda ai contribuenti la possibilità di anticipare la tassazione sui redditi derivanti dal possesso di talune attività di natura finanziaria e immobiliare (terreni edificabili e con destinazione agricola) che danno luogo a redditi di capitale e a redditi diversi di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, Tuir (partecipazioni qualificate) o nella successiva lettera c-bis) (partecipazioni non qualificate).

Il valore “rivalutato” potrà essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.

Trattandosi di una mera riproposizione di una norma già operante in passato, non possono che ritenersi validi tutti i precedenti chiarimenti di prassi forniti dall’Agenzia delle entrate, da ultimo la circolare n. 16/E/2023.

Ci occuperemo in questo intervento della rivalutazione nell’angolo visuale delle quote societarie, fornendo un inquadramento generale della disciplina e soffermandoci sulla questione della rivalutazione delle quote di partecipazione estere.

 

La rivalutazione delle quote in generale

L’istituto della rivalutazione viene riproposto ormai con cadenza quasi annuale dal Legislatore.

Abbiamo raccolto nella tabella che segue, salvo qualche errore od omissione, la sintesi delle disposizioni succedutesi nel tempo.

Data di riferimento possesso partecipazioni Norma Costo rivalutazione
1° gennaio 2002 Articoli 5 e 7, L. 448/2001 4% qualificate, 2% non qualificate
1° gennaio 2003 Articolo 2, comma 2, D.Lgs. 282/2002, convertito dalla L. 7/2003
1° gennaio 2005 Articolo 11-quaterdecies, D.L. 203/2005
1° gennaio 2008 Articolo 1, comma 91, L. 244/2007
1° gennaio 2010 Articolo 2, comma 229, L. 191/2009
1° luglio 2011 Articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), D.Lgs. 70/2011
1° gennaio 2013 Articolo 1, comma 473, L. 228/2012
1° gennaio 2014 Articolo 1, commi 156-157, L. 147/2013
1° gennaio 2015 Articolo 1, commi 626-627, L. 190/2014 8% qualificate, 4% non qualificate
1° gennaio 2016 Articolo 2, commi 887-888, L. 208/2015 8% sia qualificate sia non qualificate
1° gennaio 2017 Articolo 1, commi 565-566, L. 232/2016
1° gennaio 2018 Articolo 1, commi 997-998, L. 205/2017
1° gennaio 2019 Articolo 1, commi 1053-1054, L. 145/2018 11% qualificate, 10% non qualificate
1° gennaio 2020 Articolo 1, commi 693 e 694, L. 160/2019 11%
1° luglio 2020 (Decreto c.d. “Rilancio”, D.Lgs. 34/2020) + L. 77/2020
1° gennaio 2021 Articolo 1, commi 1122 e 1123, L. 178/2020 + L. 106/2021
1° gennaio 2022 Articolo 29, D.Lgs. 17/2022 (“Decreto energia”) 14%
1° gennaio 2023 L. 197/2022 (articolo 1, commi da 107 a 109) 16%
1° gennaio 2024 L. 213/2023 (articolo 1, commi da 52 a 53) 16%

 

Ambito soggettivo

I soggetti che possono beneficiare della disposizione in commento sono:

  • le persone fisiche;
  • le società semplici e le società e associazioni a esse equiparate ai sensi dell’articolo 5, Tuir;
  • gli enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa, e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

 

Ambito oggettivo

Formano oggetto di rivalutazione i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, nuda proprietà, superficie, enfiteusi, uso, servitù) con la precisazione che i beni in regime di comunione possono essere rivalutati anche dal singolo comproprietario limitatamente alla propria quota di spettanza.

Sono rivalutabili i terreni sia agricoli sia edificabili.

Per quanto attiene alle partecipazioni possono essere rivalutate:

  • le quote di partecipazione in Srl o in società di persone,
  • i titoli azionari, nonché i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (diritti d’opzione, warrant, obbligazioni convertibili).

Il Legislatore ha esteso la facoltà di rideterminare il costo d’acquisto anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, per le quali, in luogo del costo o valore di acquisto, si assume il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir calcolato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento all’ultimo mese (nel caso di specie, si tratta del mese di dicembre 2023). Risultano, altresì, rivalutabili le partecipazioni in società estere.

 

Modalità di perfezionamento della disciplina

La rivalutazione si perfeziona con la redazione e il giuramento della perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 16% entro il termine del 30 giugno 2024.

Ovviamente, come accaduto in passato, l’imposta sostitutiva può essere rateizzata in 3 rate di uguale importo.

 

L’ammissibilità della rivalutazione di quote estere

È pacifico che la procedura di rideterminazione del valore delle partecipazioni è applicabile anche alle quote di società residenti all’estero[1].

A favore di questa tesi, infatti, depone in modo inequivocabile la lettera dell’articolo 5, L. 448/2001 istitutiva della disciplina, la quale prevede che la rideterminazione rileva “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, [ora articolo 67] comma 1, lettere c) e c bis), del testo unico delle imposte sui redditi” norma che trova applicazione anche per le società estere.

Peraltro, una diversa conclusione potrebbe configurare una violazione del principio di libertà di stabilimento sancito dal Trattato istitutivo dell’Unione Europea che vieta qualsiasi discriminazione tra le società residenti e quelle non residenti.

Una volta appurato che la disciplina trova applicazione al caso oggetto della nostra analisi, è bene tratteggiarne i contorni.

 

Le partecipazioni estere

Come visto poc’anzi, possono formare oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni estere. Ebbene, ipotizziamo che una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, detenga in regime privatistico una partecipazione in una società estera e che intenda dismetterla.

Per quanto attiene al profilo impositivo l’analisi va svolta sia considerando la disciplina domestica, sia avuto riguardo alle previsioni convenzionali, considerando che risulta oramai pacifica la prevalenza delle Convenzioni sulla normativa interna.

 

In relazione alla normativa nazionale

Come noto, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono assoggettati a tassazione sui redditi ovunque prodotti mentre i soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione solo sui redditi prodotti in Italia.

Pertanto, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società estere detenute da un soggetto fiscalmente residente in Italia sono tassate in Italia, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, Tuir.[2]

Una volta chiarito che la potestà impositiva spetta all’Italia, in via esclusiva o concorrente a seconda dei casi, il criterio di tassazione è quello individuato all’articolo 67, Tuir.

Pertanto, la plusvalenza sconterà la tassazione del 26% a prescindere dal fatto che la partecipazione sia qualificata o non qualificata.

La previsione domestica va, ad ogni buon conto, coordinata con quella convenzionale.

 

Il modello Ocse 2017

La norma di riferimento è rappresentata dall’articolo 13, modello Ocse 2017. Le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazione, infatti, vengono normate dall’articolo 13, § 5, modello Ocse 2017.

Riportiamo per comodità il testo dell’articolo in commento.

 

Articolo 13, § 5, modello Ocse 2017
Testo originale Traduzione non ufficiale
Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Gli utili derivanti dall’alienazione di qualsiasi bene, diverso da quello di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Come desumibile dalla tabella sopra riportata, l’articolo 13, § 5, modello Ocse 2017, prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni siano soggette a tassazione esclusiva nel Paese del venditore e non in quello della società venduta. Viene quindi esclusa la potestà impositiva del Paese in cui è collocata la partecipazione.

Una previsione particolare, tuttavia, è contenuta nell’articolo 13, § 4, modello Ocse 2017, dedicato alle società immobiliari.

Riportiamo per comodità il § 4 del citato articolo 13.

Articolo 13, § 4, modello Ocse 2017
Testo originale Traduzione non ufficiale
4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting State if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these sha- res or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property, as defined in Article 6, situated in that other State 4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall’alienazione di azioni o interessi comparabili, quali partecipazioni in una società di persone o in un trust, sono imponibili nell’altro Stato contraente se, in qualsiasi momento durante i 365 giorni precedenti l’alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili derivano più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili, come definiti all’articolo 6, situati in detto altro Stato.

In sostanza, le plusvalenze conseguite da un soggetto estero a seguito dell’alienazione di quote che derivano per oltre il 50% del loro valore da beni immobili situati nell’altro Stato sono tassabili in questo Stato. In mancanza dell’avverbio “soltanto”, per le partecipazioni relative a società immobiliari opera la tassazione concorrente.

In ogni caso, non possiamo esimerci dall’evidenziare come l’analisi del modello Ocse sia utile per esprimere considerazioni di carattere generale. Diversamente, quando si devono analizzare fattispecie concrete, sarà necessario fare riferimento alla Convenzione concretamente applicabile[3].

 

 

Il problema del credito di imposta

In tema di rivalutazione di partecipate estere segnaliamo come una questione particolarmente delicata attenga alla impossibilità di recuperare le eventuali imposte scontate all’estero.

Il problema discende dal punto 2.2, circolare n. 9/E/2015, dove viene affermato che per beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 165, Tuir, è necessario che i redditi prodotti all’estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente.

Secondo l’Agenzia delle entrate, l’istituto non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 18, Tuir [4].

L’Italia, inoltre, non concede crediti, qualora Direttive comunitarie o Convenzioni internazionali escludano la potestà impositiva dello Stato estero. In questo caso, pertanto, se dovesse essere pagata l’imposta nello Stato estero, non resterebbe altra via che chiederla a rimborso presso la competente Autorità fiscale.

L’impossibilità di scomputare le eventuali imposte dovute all’estero, ove non sia ammesso il rimborso nel Paese estero, comporta, evidentemente, un considerevole inasprimento della tassazione sulla plusvalenza. In tale contesto, risulta particolarmente apprezzabile l’opportunità di rideterminare il costo della partecipazione, con la conseguente riduzione della plusvalenza da assoggettare a tassazione.

A ogni buon conto, non si può non sottolineare come la questione della doppia imposizione sembri, prima facie, limitata in quanto sostanzialmente circoscritta al caso delle partecipazioni in immobiliari e all’ulteriore caso in cui la Convenzione contro le doppie imposizioni prevede la tassabilità della plusvalenza anche nel Paese della fonte.

Ad analoghe conclusioni si deve giungere altresì nel caso in cui il socio residente abbia rivalutato a pagamento il costo fiscale della partecipazione estera.

 

L’ipotesi delle partecipazioni detenute in società italiane da soggetti non residenti

L’articolo 3, comma 1, Tuir, stabilisce che i soggetti fiscalmente non residenti in Italia sono tassati nel nostro Paese per i soli redditi qui prodotti (c.d. principio di territorialità).

Si tratta, a questo punto, di individuare se le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti a seguito della vendita di partecipazioni in società domestiche si possano considerare redditi prodotti in Italia in quanto annoverati nell’articolo 23, Tuir.

La risposta risulta in linea di massima positiva.

In base all’articolo 23, comma 1, lettera f), Tuir si considerano prodotti nel territorio dello Stato “le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti […].”. In sostanza, la plusvalenza realizzata da un soggetto estero in occasione della cessione di una partecipazione in una società domestica, deve essere assoggettata a tassazione in Italia.

Il Legislatore prevede 2 casi di esclusione relativi alle plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-bis) Tuir, (partecipazioni non qualificate), derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute (articolo 23, comma 1, lettera f), n.1), Tuir, e le plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 239/1996, ossia residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (articolo 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997)[5].

Si tratta, in sostanza, del caso tutt’altro che marginale del socio residente in un Paese incluso nel D.M. 4 settembre 1996 che realizza una plusvalenza da cessione di partecipazione non qualificata in una società italiana.

L’esenzione, tuttavia, non è riconosciuta in relazione alle società immobiliari.

L’articolo 1, comma 97, L. 197/2022, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2023 ha inserito il successivo comma 5-bis a mente del quale l’ipotesi di esclusione prevista dal comma 5 non trova applicazione “ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato.”

Dall’analisi condotta emerge, quindi, che il soggetto non residente è assoggettato a tassazione in Italia sulle plusvalenze conseguenti alla cessione di partecipazioni, pur con alcune eccezioni.

 

La rivalutazione della quota estera e il conferimento

Torniamo al tema della rivalutazione delle partecipazioni detenute all’estero da soggetti residenti per svolgere alcune considerazioni in merito alle casistiche in cui detta rivalutazione può apparire opportuna.

La rivalutazione del costo delle partecipazioni estere può assumere un concreto profilo di interesse non solo in ipotesi di cessione di partecipazioni, ma anche nell’ambito di operazioni di conferimento.

A mente dell’articolo 9, comma 5, Tuir, infatti, i conferimenti sono equiparati alle cessioni. Per effetto della suddetta equiparazione i conferimenti, al pari delle cessioni, risultano suscettibili di produrre plusvalenze.

In ipotesi di conferimento di partecipazioni non quotate la plusvalenza è determinata come differenza tra il valore di mercato del patrimonio societario e il costo fiscalmente riconosciuto.

La rivalutazione del costo delle partecipazioni consente di mitigare la tassazione della plusvalenza.

Ovviamente, la rivalutazione acquista rilevanza, laddove il conferimento ricada nella regola generale poc’anzi delineata e contenuta nell’articolo 9, Tuir.

Volgendo l’attenzione sempre alle partecipazioni estere, l’agevolazione in commento perde di interesse in ipotesi di conferimento intracomunitario. Le norme dedicate ai conferimenti di partecipazioni intracomunitarie sono gli articoli 178 e 179, Tuir.

L’articolo 178, Tuir, delinea l’ambito soggettivo di applicazione degli scambi intracomunitari, richiedendo che la conferitaria riceva dai soci conferenti azioni o quote che consentano l’acquisto o l’integrazione di una partecipazione di controllo nella conferita. Il successivo articolo 179, Tuir, individua il regime fiscale applicabile, per effetto del quale le operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento, indicate nell’articolo 178, Tuir, non comportano realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

Il conferimento ai sensi dell’articolo 178, Tuir avviene, pertanto, secondo una vera e propria neutralità fiscale, rendendo di fatto superflua un’eventuale rivalutazione del costo della partecipazione.

Allo stesso modo, ma il tema è al di fuori del nostro ambito di analisi, la rivalutazione non assume connotazione essenziale in ipotesi di conferimenti effettuati ai sensi dell’articolo 177, comma 2, Tuir, in quanto si tratta di un regime di neutralità indotta dove la plusvalenza può essere compressa. Tuttavia, la norma appena citata è riservata ai conferimenti domestici.

Sul punto, infatti, si segnala che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 43/E/2017, ha negato l’applicabilità dell’articolo 177, comma 2, Tuir, al conferimento, operato da una società residente in Italia a beneficio di una società non residente, di una partecipazione di controllo in altra società non residente, ritenendo che: “valgano le stesse condizioni di ordine soggettivo già individuate dal comma 1 del medesimo articolo, riguardante la permuta di partecipazioni, nonostante il comma 2 non ne faccia menzione. Per motivi di ordine logico sistematico, si ritiene, perciò, che sia la società acquirente/conferitaria sia la società acquisita/scambiata debbano essere soggetti indicati dalla lettera a) nell’articolo 73, Tuir, ossia società di capitali residenti”.

Appare, quindi, pacifico che la rivalutazione di una società estera in un’altra società estera assume rilievo nei conferimenti effettuati ai sensi dell’articolo 9, Tuir.

Ai fini della nostra analisi, pertanto, l’opportunità riconosciuta dall’articolo 1, comma 52, L. 213/2023, assume rilievo in ipotesi di:

  • conferimento di una partecipazione detenuta in una società comunitaria in altra società comunitaria (sono infatti 2 società estere);
  • conferimento di una partecipazione detenuta in una società extra comunitaria in altra società extra UE;
  • conferimento di una partecipazione detenuta in una società extra comunitaria in società comunitaria;
  • conferimento di una partecipazione detenuta in una società extra comunitaria in società italiana.

 

La rivalutazione in ipotesi di successione e donazione

Restando in tema di valutazione della convenienza a operare la rideterminazione del costo di acquisto della partecipazione (mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 16%), ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 68, Tuir, in ipotesi di successione, l’erede non può assumere quale costo fiscale della partecipazione ereditata il costo fiscale eventualmente rivalutato dal de cuius, ma deve fare necessariamente riferimento al valore indicato nella dichiarazione di successione.

In questo caso gli eredi vedranno vanificata la rivalutazione del parente deceduto, realizzando, in ipotesi di successiva vendita della partecipazione, una plusvalenza ragionevolmente tassabile. Ma vi è di più: gli eredi, infatti, potrebbero trovarsi nella situazione di dover versare la seconda e terza rata dell’imposta sostitutiva della rivalutazione che il de cuius non ha fatto a tempo a versare.

Diversamente, in ipotesi di donazione, l’articolo 68, comma 6, Tuir, nel disciplinare la determinazione del reddito diverso scaturente dalla cessione della partecipazione (c.d. “capital gain”), prevede che “nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante”.

 

In ipotesi di partecipazione ricevuta in donazione, pertanto, l’eventuale rivalutazione del valore della quota di partecipazione non è vano.

[1] Il tema è stato sfiorato dalla DRE Lombardia nella risposta che ha avuto a oggetto una consulenza giuridica protocollo n. 904-116059/2014 dove l’Ordine dei commercialisti di Milano chiedeva informazioni circa la compilazione del quadro RW ed RT in ipotesi di detenzione di partecipazione societaria estera e successiva alienazione. L’ufficio ha precisato che, in ipotesi di cessione della partecipazione, “ai fini della determinazione della plusvalenza si applicano i criteri previsti dall’articolo 68, Tuir. […] Nel caso di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate, effettuate con perizia giurata di stima (Articolo 5, L. 448/2001 e articolo 2, D. Lgs. 282/2002) si assume il valore “rideterminato” in luogo del costo del valore di acquisto.”

[2] Analogamente le plusvalenze realizzate in Italia da soggetti non residenti sono tassate in base all’articolo 23 con espressa esclusione di quelle relative a partecipazioni quotate in mercati regolamentati.

[3] Le convenzioni stipulate dall’Italia che contengono una clausola che prevede la tassazione concorrente in caso di società immobiliari sono circa una ventina.

[4] In base all’articolo 18, Tuir, i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti e percepiti direttamente all’estero senza l’intervento di un sostituto d’imposta sono soggetti, a cura del contribuente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, a imposizione sostitutiva nella stessa misura delle ritenute a titolo d’imposta che sarebbero applicate se tali redditi fossero corrisposti da sostituti d’imposta o intermediari italiani.

[5] Come si può notare, questa casistica è gestita da una norma estranea al Tuir.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione.