9 Gennaio 2024

La rappresentazione contabile degli obblighi di garanzia secondo l’OIC 34

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

La cessione di beni accompagnata dall’assunzione dell’obbligazione di garanzia a favore del cliente viene diversamente rappresentata in bilancio alla luce delle indicazioni contenute nell’OIC 34 a seconda che:

  • si tratti della garanzia prevista per legge, nel qual caso il valore dell’obbligazione di garanza non va separato da quello del bene oggetto di cessione, e perciò tale obbligazione non deve essere trattata alla stregua di una unità elementare di contabilizzazione distinta rispetto alla cessione del bene. Pertanto, dinanzi a questa circostanza, la società dovrà rilevare il ricavo nell’esercizio di competenza per l’intero ammontare corrispondente alla vendita, mentre dovrà provvedere alla stima di un eventuale accantonamento al Fondo per rischi e oneri di garanzia, secondo le indicazioni di cui all’Oic 31, tenendo a tale fine conto del costo di sostituzione e/o riparazione che essa stima di dover sostenere in futuro per far fronte all’obbligo di garanzia previsto ex lege; oppure
  • si tratti di una garanzia extra, perciò supplementare rispetto a quella legale, che viene prestata al cliente sulla base di un accordo specifico; in questo caso, queste obbligazioni rappresentano unità elementari di contabilizzazione, e perciò l’impresa deve rilevare in corrispondenza delle stesse un ricavo separato da quello relativo alla cessione dei beni a cui tali garanzie afferiscono.

Nel primo caso, quello delle garanzie di legge, l’Oic 34 non introduce, perciò, delle novità rispetto alle modalità con cui già ora le società rappresentano la fattispecie nei loro bilanci. L’accantonamento al Fondo garanzia sarà classificato nel Conto economico alla Voce B.13) ed il ricavo di vendita, per il suo intero ammontare, sarà classificato nella Voce A.1).

Nel secondo caso, invece, l’Oic 34 impone alla società – che nel contratto di vendita del bene accorda al cliente una garanzia extra rispetto a quella legale – la necessità di segmentare il contratto e riferire all’obbligo di garanzia una porzione del ricavo tratto dalla vendita del bene, in quanto la prestazione di garanzia viene qualificata come una unità elementare di contabilizzazione. Il Par. 16 dell’OIC 34 prescrive, infatti, che devono essere trattate separatamente anche le prestazioni che sono promesse al cliente mediante il contratto, agendo mediante la segmentazione del contratto che si rende necessaria quando, come nel caso di specie, da un unico contratto di vendita possono scaturire obbligazioni da contabilizzare separatamente.

L’Esempio n. 5 riportato in calce all’Oic 34 è utile a descrivere il processo a cui è chiamata l’impresa nel caso di specie.

Si assuma che una società produca e venda al cliente nell’anno X un’attrezzatura al prezzo di euro 50.000 e che nel contratto di vendita sia previsto che, nel prezzo, è inclusa anche l’assistenza gratuita per i primi 24 mesi successivi.

La società, seguendo il processo di analisi indicato dall’Oic 34, dovrà, perciò, in via preliminare, identificare le singole componenti – intese come le unità elementari di contabilizzazione – incluse nel contratto di vendita che, nel caso di specie saranno due:

  • la prima, relativa alla cessione del bene;
  • la seconda relativa all’obbligazione di assistenza tecnica gratuita nei 24 mesi successivi alla cessione.

Data questa segmentazione del contratto in due unità elementari di contabilizzazione, la società dovrà, quindi, al momento della consegna dell’attrezzatura, una volta verificato che siano trasferiti i rischi e i benefici della stessa al cliente, rilevare la parte di corrispettivo di vendita corrispondente al valore del solo bene; mentre per quanto concerne l’obbligazione di garanzia e di assistenza gratuita, non trattandosi di una garanzia ex lege, rappresentarla contabilmente in modo separato rispetto alla cessione del bene.

Come dovrà procedere in concreto la società? Dovrà allocare il prezzo complessivo della vendita – euro 50.000 – fra le due distinte unità elementari di contabilizzazione – la vendita del bene e l’obbligazione di assistenza gratuita – e per fare ciò dovrà ricorrere ai criteri di cui al Par. 21 dell’Oic 34; in prima battuta, si farà, quindi, riferimento a quanto indicato nei propri listini di vendita riferiti al bene – quando questo viene ceduto anche senza l’assistenza gratuita – e al servizio di assistenza stessa, quando questo viene messo a disposizione dei clienti dietro pagamento di un compenso.

In assenza di listini disponibili, si utilizzerà uno degli altri criteri ivi indicati.

Assumendo che la società abbia i listini di entrambe le unità elementari, rispettivamente, il bene a euro 55.000 e l’assistenza tecnica per 24 mesi a euro 3.000, si potrà trarre che nel caso di specie la società applica uno sconto implicito di euro 8.000 = (euro 55.000 + euro 3.000 – euro 50.000).

L’allocazione del prezzo fra le due diverse unità elementari potrà, dunque, avvenire come segue:

  • attrezzature: euro 47.414 = euro 50.000 x ((euro 55.000 / (euro 55.000 + euro 3.000));
  • assistenza gratuita: = euro 2.586 = euro 50.000 x (euro 3.000 / (euro 55.000 + euro 3.000)).

La società rileverà, perciò, nell’anno X, il ricavo di euro 47.414 relativo alla cessione dell’attrezzatura, mentre il corrispettivo di euro 2.586 relativo alla prestazione dei servizi di assistenza tecnica sarà rilevato pro-rata temporis nel corso dei 24 mesi successivi alla vendita del bene.