20 Marzo 2020

La proroga dimentica ritenute e tassa libri sociali

di Fabio Garrini
Scarica in PDF

Gli articolo 60, 61 e 62 D.L. 18/2020 hanno regolamentato le proroghe dei versamenti fiscali e contributivi legati all’emergenza coronavirus; vi sono però alcuni versamenti, come la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali e le ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (in particolare, quelle legate a compensi professionali ovvero quelle relative a provvigioni), che non hanno ricevuto una puntuale regolamentazione.

La conclusione a cui si deve pervenire, logicamente poco condivisibile, ma dalla quale non pare vi possano esservi appigli per discostarsi, porta ad affermare che tali importi dovrebbero essere versati oggi, 20 marzo; si tratta infatti di versamenti non coperti da alcuna delle ipotesi di proroga contenute nei successivi articoli 61 e 62 (per la verifica delle diverse ipotesi di proroga si rinvia al precedente contributo “Il tetris delle proroghe dei versamenti”).

 

La scadenza del 20 marzo

Il tenore letterale dell’articolo 60 D.L. 18/2020 introduce una proroga ampia dei versamenti originariamente in scadenza il 16 marzo, proroga che si conclude oggi; tale beneficio opera in relazione ad ogni tipo di scadenza. Da questo punto di vista è eloquente la formulazione utilizzata anche nella risoluzione 12/E/2020, che si riferisce a “versamenti effettuati a qualsiasi titolo; conseguentemente, la previsione ha sortito l’effetto di rinviare legittimamente alla scadenza del 20 marzo anche la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali e le altre ritenute.

A questo punto, per verificare ulteriori differimenti, occorre analizzare il contenuto dei due successivi articoli, nei quali l’individuazione dei versamenti da sospendere è molto più selettiva.

Utili indicazioni, a tal proposito, possono trarsi anche dal “Vademecum misure fiscalipubblicato nella giornata di ieri dall’Agenzia delle entrate.

Ad un’attenta lettura, va notato come in nessuno di questi provvedimenti venga citata la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (codice tributo “7085”), ma soprattutto non vengono citate le altre ritenute, diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato.

Sul punto deve osservarsi che non pare lecita alcuna interpretazione estensiva: la scrittura del provvedimento non pare nascondere una dimenticanza, ma dimostra una precisa scelta.

Il legislatore, infatti, ha fatto esplicito riferimento alle ritenute di cui agli articoli 23 (ritenute su redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenute si redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) D.P.R. 600/1973, non facendo alcuna menzione degli articoli successivi; in particolare, ma non esclusivamente, le ritenute “tralasciate” sono quelle per redditi di lavoro autonomo (articolo 25, che riguarda le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e le ritenute su compensi di tipo provvigionale (l’articolo 25 si occupa delle ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari).

Anzi, l’articolo 61, comma 1, D.L. 18/2020, nell’ambito delle ipotesi di proroga contenute dall’articolo 8, comma 1, lett a), D.L. 9/2020 (ossia la proroga che venne concessa a favore del settore turistico ricettivo, ora ampliata dal successivo articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020) inizialmente prevedeva la sospensione dei versamenti per le ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29; il D.L. 18/2020 elimina le ritenute di cui all’articolo 29, quindi ben dimostrando come non possano esservi dubbi circa il fatto che il legislatore, in tutti questi provvedimenti, ha inteso individuare chirurgicamente le ritenute i cui versamenti possono essere legittimamente differiti.

L’unica ipotesi in cui il differimento di tali somme (tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali e altre ritenute) è ammissibile è quella relativa ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “ex zona rossa” (allegato 1 al D.P.C.M. 01.03.2020).

Per tali soggetti opera infatti un differimento specifico, diverso e più ampio: l’articolo 62, comma 4, D.L. 18/2020 stabilisce infatti che “restano ferme le disposizioni dell’articolo 1, D.M. 24 febbraio 2020”, il quale, nel definire la sospensione, faceva riferimento generalizzato ai versamenti in scadenza entro il 31 marzo (che ora devono essere adempiuti entro il 31 maggio).

A parte quest’ultimo ridotto gruppo di soggetti, per tutti gli altri il rinvio oltre la scadenza del 20 marzo, in termini di ritenute, opera in maniera selettiva esclusivamente per quelle previste agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973; con la conseguenza che tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali e le altre ritenute vanno versate oggi, 20 marzo.