19 Marzo 2020

Il tetris delle proroghe dei versamenti

di Fabio Garrini
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Finalmente è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso decreto contenente i provvedimenti economici per fronteggiare l’emergenza Covid19: con l’entrata in vigore del D.L. 18/2020 diventa operativo un complesso sistema di proroghe di versamenti, differenziato in base alla tipologia di imposte, alla ubicazione territoriale del contribuente ed alla sua dimensione.

Sono tre gli articoli che contengono questo ingarbugliato sistema di rinvii:

  • l’articolo 60 effettua un rinvio generalizzato al 20 marzo dei versamenti originariamente in scadenza al 16 marzo; la disposizione fa generale riferimento ai versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, quindi pare essere di portata generale;
  • i successivi articoli 61 e 62 introducono invece le diverse ipotesi di proroga.

Viene prima di tutto estesa la proroga riguardante determinati settori, indipendente dalla zona geografica di ubicazione.

Tale estensione riguarda:

  • prima di tutto i settori di attività. Tale previsione, già contenuta nel L. 9/2020 con riferimento alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, oggi viene estesa a numerosi settori elencati all’articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020 (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto);
  • la tipologia di versamenti sospesi. Accanto alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato (articolo 24 e 25 D.P.R. 600/1973) e contributi previdenziali ed assicurativi (si tratta di fattispecie già indicale nell’articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) che beneficiava della sospensione fino al 30 aprile, viene altresì prevista la sospensione dell’Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 2). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio, con possibilità di beneficiare di un versamento ripartito in 5 rate mensili.

In merito all’appena richiamata previsione, si sottolinea che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 12/E/2020, pubblicata ieri, 18 marzo, ha fornito, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020 e dall’articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020.

Vi è poi una disposizione che interessa specificamente il mondo dello sport: limitatamente alle federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, si applica la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’obbligo di effettuare ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Rimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo lo scadenziario originale). Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Ai sensi dell’articolo 62, comma 2, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (da verificarsi sul 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute su lavoro dipendente e assimilato, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ai sensi del successivo comma 3 è prevista la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo per tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

In entrambi questi due casi, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Viene confermato il differimento previsto per i Comuni dell’Ex zona rossa: per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; Nella Regione Veneto: Vo’) restano ferme le disposizioni dell’articolo 1, D.M. 24.02.2020 (sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti entro il 31 marzo).

Anche per tali soggetti il versamento potrà essere effettuato entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (originariamente era prevista come scadenza la fine di aprile, in unica soluzione).

 

 

Esonero dalla ritenuta

Vi è poi una ulteriore previsione, piuttosto singolare, che esenta alcuni soggetti dal fatto di subire ritenute: per i soggetti che presentano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (da verificare sul 2019), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 (lavoro autonomo) e 25-bis (provvigioni) del D.P.R. 600/1973, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

A tal fine sarà necessario rilasciare apposita dichiarazione; essi provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.