20 Febbraio 2024

La nuova ZES unica per il Mezzogiorno

di Chiara GrandiGiuseppe Stagnoli
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Con lo scopo ultimo di attrarre nuovi investimenti, favorire l’insediamento di nuove imprese ed incentivare l’attività imprenditoriale di quelle già operanti in aree territoriali definite “svantaggiate”, il D.L. 124/2023 (conosciuto come “Decreto Sud”) ha istituito, con decorrenza 1.1.2024, una zona economica speciale (“ZES”) unica per il Mezzogiorno.

Nello specifico, beneficeranno di specifiche agevolazioni e semplificazioni le iniziative intraprese nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

La nuova disciplina, declinata negli articoli da 9 a 16 del citato D.L. 124/2023 (e annunciata dal Governo nell’ambito delle proposte di revisione del PNRR inviate alla Commissione Europea), si inserisce nel solco già tracciato dal D.L. 91/2017, che aveva delineato le procedure, le condizioni e le modalità per la creazione di una zona economica speciale in una specifica area del Paese. Sulla base di tali linee guida, sono sorte, nel corso degli anni, otto diverse “ZES” (Abruzzo, Calabria, Campania, Adriatica Interregionale Puglia-Molise, Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, Sardegna, Sicilia occidentale e Sicilia orientale); tale strutturazione creava un’inevitabile duplicazione di ruoli (e di figure chiave), con evidenti inefficienze e duplicazioni di costi. L’accorpamento in un’unica ZES risolve anche tale criticità.

L’organizzazione della nuova ZES unica prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una “Cabina di regia”, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, e di una “Struttura di missione”, a cui è affidato un ruolo più operativo, e che subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari delle precedenti ZES. Per garantire un ordinato e graduale passaggio di consegne, questo trasferimento è stato posticipato al prossimo 1.3.2024 mediante apposito DPCM.

Tra gli incarichi della Struttura di missione vi è quello di predisporre un “Piano strategico”, di durata triennale, volto a definire la politica di sviluppo della ZES unica, con individuazione dei settori da promuovere e di quelli da rafforzare, degli investimenti e degli interventi prioritari per lo sviluppo della stessa (inclusi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica e quelli necessari a rimuovere gli svantaggi dell’insularità nelle regioni Sicilia e Sardegna), nonché le relative modalità di attuazione. Il Piano potrà, altresì, prevedere l’istituzione di apposite zone franche doganali.

Presso la Struttura di missione è istituito lo Sportello Unico Digitale ZES (denominato S.U.D. ZES), competente, tra gli altri, sui procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive, nonché alla realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi.

Allo sportello unico Digitale (S.U.D. ZES) sono altresì attribuite le funzioni di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Salvo alcune esplicite eccezioni previste dall’articolo 14, per i progetti relativi all’avvio di attività economiche o all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica è stabilito un iter autorizzativo semplificato, introdotto dall’invio di un’istanza corredata della documentazione e degli eventuali elaborati progettuali previsti dalle specifiche normative di settore, atte a consentire alle competenti amministrazioni la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa. Lo S.U.D. ZES rilascia apposita ricevuta riportante i termini entro cui l’amministrazione è tenuta a rispondere; l’eventuale silenzio equivale all’accoglimento della domanda.

Si attiva, quindi, un unico procedimento, a cui prendono parte tutti gli enti coinvolti, ad esito del quale viene emessa un’unica autorizzazione che consente di realizzare tutte le opere, prestazioni e attività previste. Se necessario, questa costituisce anche variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’intervento.

Oltre alle agevolazioni di carattere procedurale ed amministrativo sin qui descritte, si segnala che un rilevante ammontare di risorse (1,8 miliardi di euro) è stato destinato alla concessione di contributi, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali effettuati nella ZES unica a tutte quelle imprese che intendono acquistare, anche in leasing, nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova costituzione nel periodo tra l’1.1.2024 ed il 15.11.2024. Le caratteristiche del credito ricalcano quelle del precedente beneficio istituito dalla L. 208/2015 per gli investimenti nel Mezzogiorno, rimasto in vigore fino al 2023. Sono agevolabili le spese facenti parte di un progetto di investimento iniziale – come definito nel Regolamento (UE) n. 651/2014 – avente importo minimo di 200.000 euro e massimo di 100.000.000 Euro.

La misura del credito è differenziata a seconda della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento, secondo quanto stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Sono previsti meccanismi di recapture, nel caso in cui i beni agevolabili non entrino in funzione entro il secondo periodo d’’imposta successivo a quello della loro acquisizione, oppure siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione.

Il credito, che costituisce aiuto di Stato, è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio (sempreché tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla disciplina di riferimento), è utilizzabile solo in compensazione e allo stesso non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007. Gli aspetti operativi, tra i quali le modalità di accesso al credito, sono demandati ad un decreto ministeriale attuativo che, tuttavia, non risulta ad oggi ancora emanato.