3 Novembre 2018

La “nuova” detrazione dell’Iva

di EVOLUTION
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Il diritto alla detrazione è disciplinato nei suoi caratteri essenziali dall’articolo 19, D.P.R. 633/1972, che lo collega alla natura delle operazioni con le quali vengono impiegati i beni e i servizi acquistati o importati dal soggetto passivo.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa della nascita del diritto di detrazione e del termine entro il quale deve essere esercitato.

L’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 individua il termine iniziale e il termine finale per l’esercizio del diritto alla detrazione, stabilendo che esso:

  • sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile
  • e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto medesimo è sorto, precisando, altresì, che il diritto stesso deve essere comunque esercitato alle condizioni esistenti al momento della sua nascita.

L’articolo 2, comma 1, D.L. 50/2017, modificando il comma 1 dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972, ha ridotto il periodo entro cui la detrazione può essere esercitata.

Si ricorda, infatti, che prima della modifica la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo.

La novità ha effetto a decorre dalla fatture emesse dal 1° gennaio 2017. La previsione di una disposizione transitoria, introdotta in sede di conversione del decreto, fa salva la detraibilità dell’Iva per gli acquisti effettuati nel 2016 o nel 2015; in tal modo è scongiurato un penalizzante e ingiustificato effetto retroattivo della modifica.

L’articolo 2 D.L. 50/2017 è intervenuto altresì sull’articolo 25, del decreto Iva prevedendo che le fatture di acquisto debbano essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione del documento. Anche in tal caso la nuova previsione ha effetto dalla fatture emesse dal 1° gennaio 2017.

Sul tema si è espressa, dapprima, l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E/2018 che ha chiarito che il momento a partire dal quale è possibile operare la detrazione è quello in cui si verificano i seguenti 2 requisiti:

  • effettuazione dell’operazione:
  1. cessioni di beni → consegna/spedizione;
  2. prestazioni di servizi → pagamento;
  • ricevimento della fattura d’acquisto.

Invece, il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i 2 requisiti (effettuazione dell’operazione e ricevimento della fattura). In pratica, quindi, esso coincide con il termine ultimo di registrazione della fattura di acquisto. Ciò significa che se ricevo una fattura del 2017 nel 2018 posso detrarre l’Iva fino al 30 aprile 2019.

Successivamente, con riferimento al momento “iniziale” della detrazione, la verifica del duplice requisito è stata puntualmente regolata dal D.L. 118/2018 che con l’articolo 14 è ha modificato l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998, secondo cui, ora, entro il giorno 16 di ciascun mese “può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Pertanto, la detrazione dell’Iva può essere esercitata già nella liquidazione del mese di effettuazione dell’acquisto a condizione che la relativa fattura sia ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo.

Ciò però è possibile solo se l’effettuazione e il ricevimento della fattura, nonché la sua registrazione, si verificano nello stesso anno. Quindi, ad esempio, l’Iva relativa ad un acquisto effettuato nel mese di dicembre 2018, la cui fattura sia ricevuta e annotata entro il 15 gennaio 2019, va portata in detrazione al più presto nella liquidazione di gennaio 2019.

Evidentemente, il meccanismo opera anche per i contribuenti che liquidano l’imposta trimestralmente. Sicché, ai fini della detrazione, rileva che la fattura di acquisto sia ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese in cui scade la liquidazione del trimestre.

In pratica, con la novella normativa, tenuto conto dei termini concessi per la emissione della fattura, in particolare di quella cd “differita”, e dei tempi di recapito della fattura elettronica – la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l’imposta diventa esigibile – il legislatore, con la modifica al D.P.R. 100/1998, ha voluto evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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