3 Agosto 2021

La disciplina Iva dei voucher multiuso e monouso

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

La Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 (Direttiva voucher) ha regolamentato a livello unionale la disciplina Iva dei voucher o buoni corrispettivi, modificando la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. Tale disposizione è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 141/2018 (Decreto voucher) che ha modificato il Decreto Iva nazionale.

L’articolo 6-bis D.P.R. 633/1972 definisce il buono-corrispettivo come uno strumento che prevede “l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.

Pertanto, sono elementi essenziali di un buono corrispettivo:

  1. l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
  2. l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei potenziali fornitori.

La normativa prevede due tipologie di buoni-corrispettivo, ossia il voucher monouso (articolo 6-ter D.P.R. 633/1972) e quello multiuso (articolo 6-quater D.P.R. 633/1972).

Un voucher è definito monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina Iva applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto (articolo 6-ter, comma 1). In tal caso, ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione (articolo 6-ter, comma 2).

Nel secondo caso – voucher multiusoal momento dell’emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto (articolo 6-quater, comma 1).

In tale ipotesi, pertanto, ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione (articolo 6-quater, comma 2).

Con la risposta all’istanza di interpello n. 523 del 29.07.2021 l’Agenzia delle entrate ha offerto nuovi chiarimenti in materia.

L’interpello affronta il caso di una società che opera nel settore Food & Beverage: l’istante ha sviluppato una piattaforma elettronica informatica che tramite apposita App consente agli utenti registrati di ordinare i pasti o scegliere uno degli altri prodotti offerti, pagando online tramite carta elettronica o attraverso un “borsellino elettronico” (cosiddetto “wallet“), precedentemente alimentato da versamenti effettuati dallo stesso utente mediante carte elettroniche, contanti o ticket restaurant.

Fino ad oggi, l’interpellante ha consentito l’utilizzo del wallet solo per il fast food, in quanto questa tipologia di vendita è caratterizzata dall’aliquota Iva del 10 per cento, applicata già al momento della ricarica. Per il futuro, la società intende estendere l’utilizzo del borsellino elettronico a tutte le modalità di vendita dalla stessa adottate (fast food, take away, food delivery, cessioni di bevande e gadget).

L’istante ritiene di poter emettere, al momento della ricarica, un documento commerciale fuori campo Iva per l’importo del versamento stesso; successivamente, cioè quando effettua l’operazione, sarà emessa la fattura o il documento commerciale con applicazione dell’aliquota Iva propria del prodotto/servizio acquistato mediante il borsellino elettronico.

L’Agenzia delle entrate, nel rispondere favorevolmente al contribuente, ricorda che la distinzione tra le due tipologie di buoni-corrispettivo si fonda sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione al momento dell’emissione dello stesso, qualora l’utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore.

A tal fine, ciò che assume rilevanza è la certezza o meno, già al momento dell’emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini Iva attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. In altri termini, il cedente/prestatore deve aver certezza circa la territorialità dell’operazione e la natura, qualità, quantità nonché l’Iva applicabile ai beni e servizi (si veda anche la risposta all’istanza di interpello n. 147 del 03.03.2021).

Per i buoni multiuso l’imposta sarà, quindi, esigibile quando i beni o i servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati, mentre qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto ad Iva.

In conclusione, nella fattispecie in esame, è possibile procedere come segue:

  • la ricarica del borsellino elettronico costituisce una mera movimentazione di denaro, esclusa dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972;
  • a seguito della ricarica effettuata dall’utente, la società emette a favore di quest’ultimo un buono corrispettivo dematerializzato, che contiene l’obbligo di essere dalla stessa accettato come corrispettivo a fronte di future cessioni di beni o prestazioni di servizi;
  • tale voucher dematerializzato è da considerarsi multiuso visto che al momento dell’emissione non risulta nota la disciplina Iva applicabile all’operazione sottostante. In sede di emissione, infatti, non sono determinate la natura, qualità, quantità nonché l’aliquota Iva applicabile ai beni e servizi oggetto della compravendita;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi descritte devono considerarsi effettuate ai fini Iva al momento in cui il cliente acquista gli stessi, ossia quando ne effettua il pagamento mediante il voucher/borsellino elettronico. Solo in questo momento sono noti tutti gli elementi necessari a individuare il corretto trattamento Iva dell’operazione sottostante e la società emetta una fattura (elettronica) ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972 (se richiesta dall’utente), ovvero effettua la memorizzazione elettronica con invio telematico dei corrispettivi giornalieri in base all’articolo 2 D.Lgs. 127/2015.