21 Dicembre 2023

La determinazione dell’acconto Iva in scadenza il prossimo 27.12.2023

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

I contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche Iva, ossia i possessori di partita Iva che esercitano attività di impresa o attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, D.P.R. 633/1972, sono tenuti al versamento dell’acconto Iva.

Sono, però, esonerati i soggetti che non dispongono dei dati storico o previsionale Iva. In particolare, a titolo esemplificativo, in riferimento all’ambito oggettivo, sono esonerati:

  • i “contribuenti mensili” (ossia coloro che liquidavano l’Iva mensilmente) che hanno cessato l’attività entro il 30.11.2023;
  • i “contribuenti trimestrali” (ossia coloro che liquidavano l’Iva trimestralmente) che hanno cessato l’attività entro il 30.9.2023;
  • i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023 e, di conseguenza, non possiedono un dato storico per il calcolo dell’acconto;
  • coloro che hanno chiuso il periodo di imposta 2022 con un credito Iva e, pertanto, non hanno un dato storico positivo ai fini del calcolo dell’acconto;
  • coloro che prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta e, pertanto, un versamento ulteriore non farebbe altro che aumentare il credito già esistente.

Passando all’ambito strettamente soggettivo, risultano esonerati:

  • i soggetti che hanno effettuato soltanto operazioni imponibili, esenti o non soggette ad imposta;
  • i produttori agricoli con volume d’affari inferiore a 7.000 euro, di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
  • i contribuenti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale, per i quali l’articolo 74, D.P.R. 633/1972, consente il versamento dell’Iva con le stesse modalità previste per l’imposta sugli intrattenimenti;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro-loco in regime forfettario, che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1, L. 398/1991;
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta;
  • coloro, imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30.9.2023, se contribuenti trimestrali, ovvero entro il 30.11.2023, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva.

L’importo dovuto in acconto, da versare all’Erario entro il prossimo 27.12.2023, può essere calcolato scegliendo alternativamente, in base alla convenienza, il metodo “storico”, o il “previsionale” ovvero quello “analitico effettivo”.

Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88 % del versamento effettuato, o che dovrebbe essere stato effettuato, per il mese, ovvero per il trimestre, dell’anno precedente.

Tale importo, da prendere come base per il calcolo, deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente. In particolare, la base di calcolo, su cui applicare l’88 % dovuto, è pari al debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili, dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2022;
  • per i contribuenti trimestrali ordinari, dalla dichiarazione annuale Iva 2023, relativa al periodo di imposta 2022, e dalla comunicazione della liquidazione periodica Iva relativa all’ultimo trimestre 2022, quale la differenza tra il totale dell’Iva dovuta (VL38 da dichiarazione annuale Iva) e gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (VL36 da dichiarazione annuale Iva), una volta aumentato dell’acconto dovuto (VP13 da comunicazione della liquidazione periodica ovvero VH17 da dichiarazione annuale Iva);
  • per i contribuenti trimestrali “speciali”, quali autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc., occorre fare riferimento alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno 2022.

Applicando il metodo previsionale, l’acconto Iva è pari all’88 % di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31.12.2023. In particolare, la base di calcolo, su cui applicare l’88 per cento dovuto, è pari al debito previsto:

  • per il mese di dicembre 2023, se si tratta di contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale Iva, quale la differenza tra il totale dell’Iva dovuta (VL38 da dichiarazione annuale Iva) e gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale (VL36 da dichiarazione annuale Iva), una volta aumentato dell’acconto dovuto (VP13 da comunicazione della liquidazione periodica ovvero VH17 da dichiarazione annuale Iva);
  • per il quarto trimestre 2023, se si tratta di contribuenti trimestrali “speciali”, di cui all’articolo 4 del D.P.R. 633/1972.

Questi risultati devono essere considerati al netto dell’eventuale eccedenza detraibile, riportata dal mese ovvero dal trimestre precedente.

Applicando l’ultimo metodo, ossia il metodo analitico, l’acconto Iva è pari al 100 % delle operazioni effettuate fino al 20.12.2023.

L’acconto Iva deve essere versato con modello F24, in un’unica soluzione, utilizzando i codici tributo:

  • 6013, per i contribuenti mensili;
  • 6035, per i contribuenti trimestrali.

Infine, si evidenzia che l’acconto Iva non è dovuto se di importo inferiore a 103,29 euro.