16 Maggio 2015

La check list di bilancio e i controlli sui conti Iva

di Viviana Grippo
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7) CONTI IVA

a) Il conto erario c/Iva presenta un saldo che si può riconciliare con la liquidazione Iva?

b) Sono state rilevate le differenze emergenti in sede di dichiarazione annuale Iva? (ventilazione – pro-rata – detrazioni limitate ecc.)

c) Nel caso in dichiarazione Iva risulti Iva a credito in compensazione è stato fatto il giroconto all’apposito conto?

d) Eventuali richieste di rimborso sono evidenziate nel conto IVA/rimborsi? Verificare se vi sono limitazioni previste dalle norme sulle società di comodo

e)  Eventuale Iva in sospeso è evidenziata in appositi conti?

f) Verificare la detrazione Iva di tutti i costi relativi alle auto: leasing, noleggio, manutenzioni e riparazioni, carburanti e lubrificanti, autostrada. Verificare la presenza di auto in fringe benefit con riaddebito in fattura e la detrazione dell’Iva ad esse relativa.

g) Verificare di aver versato l’Iva annuale, altrimenti da ravvedere entro il termine del pagamento dell’acconto Iva relativo al periodo d’imposta successivo (oltre € 50.000 è reato penale tributario)

 

Particolare attenzione va riservata ai conti accesi all’Iva.

Il primo controllo da fare è che in bilancio appaia movimentato al 31/12 solo il conto Erario c/iva e non anche il conto Iva acquisti o vendite, a tale data, difatti, in occasione dell’ultima liquidazione è necessario eseguire il seguente giroconto:

Iva a debito                                                    a                                  Erario c/iva

Erario c/iva                                                     a                                  Iva a credito

 

In tal modo il conto Erario c/Iva presenterà un saldo attivo o passivo pari al credito o debito della liquidazione del mese di dicembre, se la società è mensile, ovvero dell’ultimo trimestre se trimestrale.

Inoltre il saldo del mastro Erario c/Iva, in caso di liquidazione di imposta con cadenza trimestrale, deve corrispondere con il totale del rigo VL 38 TOTALE IVA DOVUTA in caso di saldo a debito o al VL 39 TOTALE IVA A CREDITO in caso di saldo attivo.

Se l’impresa liquida l’imposta con periodicità mensile, al contrario, il saldo del conto Erario c/Iva deve essere pari al saldo della liquidazione del mese di dicembre ma, in caso di saldo negativo, non troverà corrispondenza nei citati righi dichiarativi in quanto in dichiarazione, il quadro VH riporterà l’avvenuto versamento del debito con conseguente azzeramento del risultato del quadro VL.

Inoltre, per una corretta riconciliazione tra bilancio e dichiarazione Iva è necessario appurare che siano state riportate in contabilità le differenze emergenti in sede di dichiarazione annuale Iva derivanti, ad esempio, da ventilazione, pro-rata, limiti alla detrazione.

Nel caso di ventilazione, al 31/12 l’azienda dovrà, dopo il ricalcolo della ventilazione su base annua, sistemare il saldo del conto Erario c/Iva con la seguente scrittura:

Erario c/Iva                                         a                                  Ricavi da corrispettivi

 

Vale a dire, accrediterà il conto Erario c/Iva per l’ammontare dell’Iva scorporata in eccesso nel corso dell’esercizio, rispetto alle risultanze del calcolo della ventilazione Iva su base annua.

Ovviamente, nella situazione opposta, cioè in caso di debito verso l’erario registrerà la scrittura opposta:

 

Ricavi da corrispettivi                                    a                                  Erario c/Iva

 

Come sappiamo poi l’azienda che presenti un credito Iva potrà scegliere, ricorrendone i requisiti, di chiedere tutto o parte del credito a rimborso, in caso di richiesta su dichiarazione annuale l’importo dovrà essere “accantonato” in attesa in apposito conto con la seguente scrittura:

 

Erario c/Iva chiesta a rimborso           a                                  Erario c/iva

 

Infine un ultimo cenno al controllo versamento dell’Iva annuale.

 

L’articolo 10-ter D.Lgs. n.74/00, richiamando l’art.10-bis, prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a 50.000 euro. Ne consegue che nel caso di dichiarazione annuale fedele, che evidenzia un debito di importo superiore a 50.000 euro con mancato versamento dello stesso entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo risulterebbe realizzata la fattispecie del reato penale come specificato anche dalla Circolare n.28 del 4 agosto 2006 par.4.

La redazione del bilancio è quindi un altro momento (il primo resta la compilazione della dichiarazione Iva) nel quale controllare l’avvenuto versamento dell’imposta, in caso contrario, infatti, per non incorrere nelle sanzioni di carattere penale, l’imprenditore dovrà provvedere entro il 27 dicembre a versare almeno l’importo necessario a non integrare l’ipotesi di reato (debito sotto i 50.000 euro).