18 Maggio 2015

Voluntary: perché aderire?

di Fabrizio Vedana
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Il 30 settembre, termine entro il quale è possibile aderire al programma di emersione volontaria dei capitali non dichiarati al Fisco varato con la legge 186/2014, si avvicina ma molti contribuenti, nonostante lettere ed inviti ad aderire al programma da parte dei loro professionisti e delle banche, in specie estere, presso le quali hanno disponibilità, non hanno ancora preso una decisione.

Le titubanze rischiano però di costare care: il ricevimento di un avviso di accertamento o di un questionario dell’Agenzia delle Entrate inibirebbe di fatto la possibilità di adesione al programma di voluntary disclosure.

Ma perché aderire? Per almeno due ordini di motivazioni: la riduzione sostanziale delle sanzioni amministrative connesse agli illeciti fiscali commessi e la previsione della non punibilità (penale) per i reati fiscali commessi, per il delitto di riciclaggio e per quello di autoriciclaggio nei termini di seguito indicati.

 

Sanzioni

La Legge 186/2014 (Cfr. articolo 5-quinquies, comma 4) al fine di incentivare l’adesione al programma di voluntary disclosure, prevede una sostanziale riduzione delle sanzioni amministrative che si associano agli illeciti fiscali commessi da quanti detengono attività, finanziarie o patrimoniali, all’estero non dichiarate al fisco.

In particolare, per quanti detengono beni in Paesi che entro il 2 marzo hanno sottoscritto con l’Italia un accordo per lo scambio di informazioni in ambito fiscale, la sanzione per la mancata compilazione del quadro RW sarà pari, nel minimo, al 3 per cento. Tale sanzione, da applicarsi su base annua e per un numero di annualità dipendente dal Paese in cui i beni si trovano, verrà ridotta della metà se i beni verranno rimpatriati in Italia o mantenuti all’estero con conferimento di incarico alla fiduciaria di fare da sostituto d’imposta (negli altri casi la riduzione sarà di un quarto), e poi ad un terzo nel caso di adesione del contribuente al programma di voluntary disclosure. Pertanto la sanzione per la mancata compilazione del quadro RW sarà pari allo 0,50 per cento/anno.

Analoghe sostanziali riduzioni vengono previste per le altre sanzioni da applicarsi sui redditi che i capitali non dichiarati al Fisco hanno prodotto; al fine di agevolare il calcolo di tali redditi, che andranno pagati a titolo di imposte evase, maggiorate delle relative sanzioni da calcolarsi in misura ridotta ad un quarto del minimo più interessi, la Legge 186/2014 prevede, per i patrimoni finanziari sino a due milioni di euro, la possibilità di utilizzare un metodo forfetario: presumendo un rendimento annuo del 5 per cento ed applicando un’aliquota del 27 per cento, l’imposta da pagare sarà pari all’1,35 per cento da applicarsi, normalmente, per cinque anni.

 

Coperture penali

La Legge 186/2014 (Cfr. articolo 5-quinquies, comma 1), prevede, nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria (il cosiddetto disclosante) l’esclusione della punibilità per i reati di cui agli articoli 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti  per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 4 (Dichiarazione infedele), 5 (Dichiarazione omessa), 10-bis (Omesso versamento di ritenute certificate) e 10-ter (Omesso versamento di IVA) del d.lgs. 74/2000 nonché per i reati di cui agli articoli 648-bis (reato di riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (reato di autoriciclaggio) del codice penale.

È bene sottolineare che la Legge prevede, inoltre, l’estensione delle sopra citate cause di non punibilità anche a tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti sopra indicati.