13 Luglio 2017

La banca delle terre incolte per gli under 40

di Luigi Scappini
Scarica in PDF

In un precedente contributo abbiamo analizzato uno degli interventi contenuti nel cd. D.L. Mezzogiorno (il D.L. 91/2017) dedicati esplicitamente al settore dell’agricoltura.

Tale previsione contenuta nell’articolo 2, comma 1, e atta a estendere la cd. misura “Resto al Sud” anche al comparto agricolo, deve essere letta in stretta connessione con l’ulteriore norma dedicata all’agricoltura, contenuta nel successivo articolo 3, disciplinante la cd. banca delle terre incolte e abbandonate, la quale, in via sperimentale e con il preciso obiettivo di provare a rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, introduce una specifica procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono.

Ma quand’è che si è in presenza di beni abbandonati o incolti?

È il successivo comma 2 a occuparsi di definire come tali rispettivamente:

  • i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l’attività agricola minima, come definita dal Regolamento UE 1307/2013, da almeno 10 anni;
  • i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, a esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle leggi in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni e
  • le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno 15 anni.

Questi beni saranno ricompresi in elenchi, che i Comuni provvederanno a compilare entro 3 mesi dalla conversione in legge del D.L. 91/2017 e a pubblicare sui propri siti internet istituzionali. Gli elenchi, poi, saranno aggiornati con cadenza annuale.

Una volta creati gli elenchi, i Comuni provvederanno a pubblicare uno o più bandi annuali in modo che i giovani, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, potranno fare domanda di concessione dei terreni e/o immobili in locazione, comprensiva di un progetto di valorizzazione e utilizzo dei beni richiesti, locazione che potrà avere una durata massima di 9 anni, ripetibile un’unica volta.

Ai fini dell’utilizzo dei terreni assegnati, gli under 40 possono, come affermato al comma 11, procedere alla costituzione di una società che deve rispettare obbligatoriamente i requisiti di cui all’articolo 2, D.Lgs. 99/2004 e quindi avere la denominazione o la ragione sociale comprensiva della locuzione società agricola e avere quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135, cod. civ..

In tal caso, tuttavia, il giovane che ha ottenuto in concessione i terreni e/o immobili, dovrà anche avere la maggioranza del capitale, nonché il potere di amministrare la società con la connessa rappresentanza legale.

Sempre il comma 11 ammette anche lo svolgimento dell’attività attraverso un’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis, cod. civ., fermo restando che in questo caso l’under 40 assegnatario dei terreni dovrà risultare obbligatoriamente quale imprenditore dell’impresa e non coadiuvante.

Per quanto riguarda gli aspetti formali della concessione, il contratto di affitto dovrà essere trascritto ai sensi dell’articolo 2645-quater, cod. civ., e il relativo canone d’uso indicizzato dovrà essere determinato dal Comune concedente a mezzo di una perizia di stima specifica.

L’articolo 3, tuttavia, oltre ai terreni di proprietà comunale, prevede la possibilità che gli under 40 richiedano la concessione in uso anche di beni di proprietà privata che, ovviamente, dovranno rispettare i requisiti per essere definibili come abbandonati e incolti.

In tale fattispecie, il comma 7 prevede che gli interessati presentino al Comune il progetto di valorizzazione e utilizzo, comprensivo di un certificato, redatto da un notaio, in cui siano individuati tra gli altri, i dati catastali e i nominativi dei proprietari del fondo come risultanti dai registri immobiliari.

Nel caso in cui il Comune valuti positivamente il progetto, procede a informare i proprietari tramite raccomandata AR o posta certificata della proposta che può essere accettata o meno.

Da ultimo si segnala come, per effetto di quanto previsto al comma 15, in caso di assegnazione del bene, sia pubblico che privato, automaticamente si origina un diritto di prelazione in capo all’assegnatario, infatti, nel caso in cui il proprietario, nei 5 anni successivi alla restituzione, intenda trasferire il bene a titolo oneroso, dovrà notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all’assegnatario, che ha 60 giorni di tempo per eventualmente esercitare tale diritto.

In mancanza della notificazione ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall’atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile, colui che ha diritto alla prelazione può, entro 6 mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l’immobile dall’acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

La fiscalità dell’imprenditore agricolo