8 Novembre 2023

Ipotesi di perdita e applicazione della“flat tax incrementale”

di Laura Mazzola
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, commi da 55 a 57, L. 197/2022, ha introdotto, limitatamente all’anno di imposta 2023, un regime agevolato opzionale, anche detto “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”.

Tale “flat tax incrementale” deve essere applicata su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito di impresa (o di lavoro autonomo), determinato nell’anno 2023, e il reddito di impresa (o di lavoro autonomo) di importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, successivamente abbattuta del 5 %.

Nell’ipotesi di reddito negativo, come affermato dall’Agenzia delle entrate, “ai fini della determinazione dell’incremento di reddito da assoggettare alla “flat tax incrementale”, la perdita è da ritenersi irrilevante. La determinazione della quota di reddito incrementale, difatti, ha la finalità di stabilire quanta parte del reddito 2023 è soggetta alla tassa piatta incrementale e, per differenza, a tassazione ordinaria” (circolare n. 18/E/2023).

Si ipotizzi, ad esempio, che un contribuente esercente attività di impresa abbia conseguito i seguenti redditi:

  • 40.000 euro nel periodo di imposta 2023;
  • 20.000 euro nel periodo di imposta 2022;
  • – 10.000 euro nel periodo di imposta 2021 (perdita fiscale);
  • 10.000 euro nel periodo di imposta 2020.

Come affermato dall’Amministrazione finanziaria, nel caso di reddito negativo, ai fini della determinazione dell’incremento di reddito da assoggettare alla “tassa piatta incrementale”, la perdita è da ritenersi irrilevante.

Ai fini del calcolo, quindi, occorre non prendere in considerazione la perdita fiscale conseguita nel periodo di imposta 2021.

Ai fini del calcolo della base imponibile occorre sottrarre, dal reddito del periodo di imposta 2023 (40.000 euro), il reddito più elevato dichiarato nel triennio di monitoraggio (20.000 euro), il quale deve essere decurtato della franchigia del 5 % sul reddito più elevato (1.000 euro).

Pertanto, l’imposta è pari a 2.850 euro che è stata calcolata applicando l’aliquota del 15% sulla base imponibile di 19.000 euro = euro 40.000 (reddito 2023) – euro 20.000 (reddito più elevato del triennio) – 5% di euro 20.000 (franchigia sul reddito più elevato).

Potrebbe accadere che il contribuente, nel triennio dal 2020 al 2022, sia sempre stato in perdita; in tale ipotesi il parametro di confronto, rispetto al reddito del 2023, è negativo e, di conseguenza, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, “il reddito soggetto alla tassa piatta incrementale è tutto quello dell’anno 2023 (non di più), sempre nei limiti di 40.000 euro (analogamente a quanto risulterebbe nel caso in cui il parametro di confronto fosse pari a zero)”.

Si ipotizzi, ad esempio, che un contribuente, esercente attività di lavoro autonomo, abbia conseguito i seguenti redditi:

  • 15.000 euro nel periodo di imposta 2023;
  • – 5.000 euro nel periodo di imposta 2022 (perdita fiscale);
  • – 10.000 euro nel periodo di imposta 2021 (perdita fiscale);
  • – 15.000 euro nel periodo di imposta 2020 (perdita fiscale).

Il reddito più elevato del triennio precedente è pari a – 5.000 euro; pertanto, il parametro di confronto è negativo.

In tale ipotesi, il contribuente deve assoggettare a “flat tax incrementale” tutto il reddito relativo al periodo di imposta 2023, ossia 15.000 euro.

Pertanto, l’imposta è pari a 2.250 euro, calcolata applicando l’aliquota del 15 % su 15.000 euro.

Infine, si evidenzia che, nel caso di un parametro di confronto negativo, la “tassa piatta incrementale” non può essere applicata.

Vale a dire che se, ad esempio, il contribuente, esercente attività di impresa, ha conseguito i seguenti redditi:

  • 15.000 euro nel periodo di imposta 2023;
  • 20.000 euro nel periodo di imposta 2022;
  • – 10.000 euro nel periodo di imposta 2021 (perdita fiscale);
  • – 15.000 euro nel periodo di imposta 2020 (perdita fiscale).

il parametro di confronto è pari a 20.000 euro e supera il reddito relativo al periodo di imposta 2023; pertanto non è configurabile un valore incrementale da assoggettare a “flat tax.