28 Marzo 2018

Invio dello spesometro entro il 6 aprile

di EVOLUTION
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L’articolo 21 del D.L. 78/2010 dispone l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, dei dati “di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrateivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni”.

Tuttavia, per l’anno d’imposta 2017 la comunicazione delle fatture è avvenuta su base semestrale. Inizialmente, sono state, infatti, previste 2 comunicazioni da trasmettere, rispettivamente, entro il 28/09/2017 (per i primi 2 trimestri – termine “prorogato” rispetto al 16/09/2017) e il 28/02/2018 (per il 3° e 4° trimestre).

Con il Provvedimento del 5 febbraio 2018, n. 29190, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle modifiche alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative sia alle informazioni da trasmettere sia alle modalità di comunicazione delle stesse, recate comma 2 dell’articolo 1-ter del D.L. 148/2017. Le novità si applicano non solo dal periodo di imposta 2018, ma anche per i dati relativi al 2° semestre 2017, nonché per le comunicazioni integrative relative al 1° semestre 2017.

Sul piano operativo, i dati devono essere inviati telematicamente solo in forma “analitica” (e, non anche in forma “aggregata”). Nello specifico, l’articolo 21, comma 2 del D.L. 78/2010, stabilisce che la comunicazione dei dati dovrà contenere “almeno” i seguenti elementi:

  • dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita Iva o codice fiscale, denominazione / nome e cognome, sede);
  • data e numero della fattura;
  • base imponibile, aliquota applicata e imposta;
  • tipologia dell’operazione.

Tuttavia, intervenendo sul punto, il comma 2 dell’articolo 1-ter del D.L. 148/2017 ha previsto che i dati oggetto di trasmissione possono ora “limitarsi”:

  • alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni ovvero, il codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese arti e professioni;
  • alla data ed al numero della fattura;
  • alla base imponibile;
  • all’aliquota e imposta applicata;
  • alla tipologia di operazione ai fini Iva nel caso l’imposta non sia indicata in fattura.

Con la novella normativa, quindi, la semplificazione investe soltanto i dati identificativi dei soggetti, per i quali è ora possibile indicare anche la sola partita Iva o il codice fiscale, mentre resta, a questo punto, facoltativa (in quanto non più necessaria) l’indicazione degli altri dati.

Inoltre, lo stesso comma 2, dell’articolo 1-ter del D.L. 148/2017, alla lettera b) stabilisce che il contribuente, laddove si sia avvalso della facoltà di annotare le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro in un “unico” documento, come consentito dall’articolo 6 del D.P.R. 695/1996, può trasmettere tale documento “riepilogativo”, in luogo dei dati relativi alle singole fatture. Il documento “riepilogativo” deve indicare i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata. Tali dati devono, peraltro, essere trasmessi “unitamente”:

  • alla partita Iva del cedente/prestatore, per il documento riepilogativo delle fatture “attive”;
  • alla partita Iva del cessionario/committente, per il documento riepilogativo delle fatture “passive”;
  • a data e numero del documento riepilogativo;
  • all’ammontare complessivo dell’imponibile e della relativa imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

Proprio alla luce delle suddette modifiche e per garantire il rispetto dello Statuto del contribuente, in base al quale devono trascorrere almeno 60 giorni prima dell’entrata in vigore di nuovi adempimenti, il Provvedimento AdE del 5.2.2018 ha previsto lo spostamento del termine per l’invio dei dati del secondo semestre 2017 al 6 aprile 2018 (il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento).

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