10 Gennaio 2014

Il recupero edilizio in misura decrescente

di Leonardo Pietrobon
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La detrazione del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del Tuir, non conosce pace. Il 31.12.2013 sembrava fosse l’ultimo giorno di vita della “maxi-detrazione” nella misura del 50%, invece il Legislatore nazionale, forse in vena di regali natalizi, con la Legge di Stabilità 2014 ha fortunatamente prorogato la detrazione in commento fino alla fine del 2014, stabilendo che per l’anno 2015 la stessa sarà ridotta alla misura del 40%, per poi ritornare a partire dal 2016 alla tradizionale misura del 36%.

Oltre allo spostamento temporale di validità della “maxi-detrazione” nella misura del 50%, la Legge di Stabilità 2014 ha mantenuto inalterato anche il limite massimo di spesa per unità immobiliare fissato in € 96.000,00, fino al 31.12.2015, per poi ridurre tale limite ad € 48.000,00, a partire dal 1° gennaio 2016.

In termini numerici, quindi, la detrazione Irpef massima sarà così composta:

Periodo di sostenimento della spesa

Percentuale di spesa detraibile

Limite massimo

di spesa

Detrazione Irpef massima ammessa

1.1.2014 – 31.12.2014

50%

€ 96.000,00

€ 48.000,00

1.1.2015 – 31.12.2015

40%

€ 96.000,00

€ 38.400,00

1.1.2016 – 31.12.2016

36%

€ 48.000,00

€ 17.280,00

Tali aspetti numerici, meritano alcune considerazioni che al momento del sostenimento della spesa, spessop vengono dimenticate.

In primo luogo, una considerazione apparentemente banale, ma necessaria è rappresentata dalla valutazione dell’ipotetica capienza d’imposta del soggetto Irpef, al fine di prendere in considerazione l’eventuale concorrenza alla spesa di un altro soggetto Irpef, quale potrebbe essere il convivente, al fine di massimizzare il “beneficio” fiscale.

In secondo luogo, considerando che la tipologia di spesa in commento fortunatamente rappresenta una detrazione a regime, ma con percentuali e limiti di spesa decrescenti nel prossimo triennio, le maggiori attenzioni dovranno essere prestate con riferimento al passaggio dal 2015 al 2016, in cui, come accennato la soglia di spesa massima passa da € 96.000,00 (per il 2015) ad € 48.000,00 (per il 2016). Con riferimento a tale ultima annualità e al singolo intervento, il contribuente deve verificare di non aver già raggiunto, nel corso dell’anno precedente (anno 2015), l’importo di € 48.000,00, in quanto, l’eventuale spesa eccedente sostenuta nel corso dell’anno 2016 risulterebbe indetraibile.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, il contribuente che, per tipologia di intervento, prevede di superare la soglia di € 48.000,00 dovrebbe cercare di sostenere le spese negli anni 2014 e 2015, beneficiando in tal modo: da un lato della maggiore detrazione (50% e 40%) e dall’altro lato di un maggior “plafond” di spesa detraibile.

Una previsione normativa di sicuro gradimento, aggiuntiva rispetto alla proroga della “maxi-detrazione” di cui sopra, è rappresentata dalla proroga anche delle c.d. “spese minori”, contenute nelle lett. da c) ad l) del comma 1 dell’art. 16-bis D.P.R. 917/1986, quali:

  • la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
  • la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • la prevenzione di atti illeciti;
  • la cablatura degli edifici;
  • il contenimento dell’inquinamento acustico;
  • le misure antisismiche;
  • la bonifica dell’amianto;
  • la riduzione degli infortuni domestici;
  • il conseguimento di risparmio energetico.

Di conseguenza, la proroga, nei temimi sopra indicati, non riguarda solo i conosciuti interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e le ristrutturazioni, quali interventi specificati alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, ma riguarda anche gli interventi minori sopra elencati.

Il dubbio circa la validità della proroga in commento, invece, riguarda la detrazione prevista al comma 3 dell’art. 16-bis del Tuir e riguardante la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari site in edifici completamente ristrutturati da imprese di costruzione o cooperative edilizie che, entro i sei mesi successivi alla fine dei lavori, provvedono alla vendita/assegnazione dell’immobile e la cui detrazione è determinata applicando la percentuale di detrazione vigente nel periodo (50%, 40% o 36%) sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite massimo di € 96.000,00 o € 48.000,00.

Il dubbio nasce dal fatto che il comma 130 della L. n. 143/2013 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce che le proroghe come sopra esplicitate sono stabilite “ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Di conseguenza, interpretando in modo letterale e restrittivo la norma sembrerebbe che, dal 1° gennaio 2014, la detrazione di cui al comma 3 dell’art. 16-bis D.P.R. 917/1986 (spese per l’acquisto di immobili completamente ristrutturati), esiste ancora certamente, non più nella misura del 50% con il limite di € 96.000,00, ma nella misura del 36% calcolata sul 25% del corrispettivo pagato e con il limite di € 48.000,00.

La questione, tuttavia, potrebbe essere risolta rivolgendo un sguardo al passato e precisamente a quando l’art. 11, comma 1 del D.L. 83/2013 aumentò per la prima volta la detrazione dal 36% al 50% creando il medesimo dubbio applicativo, in quanto venne stabilito che tale aumento riguardava tutte le detrazioni di cui al comma 1 dell’art. 16-bis D.P.R. 917/1986, omettendo di citare il comma 3 dello stesso dettato normativo.

Sulla questione, tuttavia, si potrebbe ritenere ancora applicabile l’indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. 29/E/2013, peraltro preceduta dalla Studio del Notariato dell’8.1.2013 n. 129-2012-T, secondo cui “l’innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% el’incremento delle spese ammissibili da € 48.000 a € 96.000 si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui al successivo comma 3 del medesimo art. 16-bis del TUIR, assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell’unità immobiliare. Ciò in quanto gli interventi oggetto del comma 3 (restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia) coincidono con quelli ammissibili alla detrazione in base al comma 1 (in particolare alle lett. a e b), così come sono i medesimi l’aliquota applicabile e l’importo massimo della spesa ammissibile”. Sulla questione appare doverosa una breve conferma, da parte della stessa Agenzia.