10 Marzo 2022

Il pagamento del saldo Iva a debito

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

Il saldo Iva a debito, risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2022, per il periodo d’imposta 2021, può essere versato, entro il 16 marzo, in unica soluzione, ovvero rateizzato in massimo nove rate o, ancora, differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

L’importo dovuto a saldo è quello indicato all’interno del rigo VL38, denominato “Totale Iva dovuta”, della dichiarazione Iva annuale 2022.

Tale importo si ricava sottraendo dall’Iva a debito i crediti eventualmente utilizzati e sommando gli interessi trimestrali dovuti.

In particolare, l’importo è dato dalla seguente operazione: VL32 – (VL34 + VL35) + VL36.

L’importo, se superiore a 10,33 euro, ossia 10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati all’interno della dichiarazione, deve essere riportato nel rigo VX1, denominato “Iva da versare” della dichiarazione stessa.

L’importo indicato nel rigo VX1 deve essere versato con modello F24 entro il 16 marzo 2022, in unica soluzione, ovvero in forma rateale ai sensi dell’articolo 20 D.Lgs. 241/1997.

In particolare, le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere successiva al 16 novembre 2022.

Sull’importo delle rate successive alla prima, da versare entro il 16 marzo, è dovuto l’interesse fisso pari allo 0,33 per cento mensile.

RATEIZZAZIONE DEL SALDO IVA
Rata Scadenza Interessi
Prima 16 marzo
Seconda 19 aprile (il 16 cade di sabato, il 17 è Pasqua e il 18 Lunedì dell’Angelo) 0,33%
Terza 16 maggio 0,66%
Quarta 16 giugno 0,99%
Quinta 18 luglio (il 16 cade di sabato) 1,32%
Sesta 22 agosto (il 20 cade di sabato – proroga estiva) 1,65%
Settima 16 settembre 1,98%
Ottava 17 ottobre (il 16 cade di domenica) 2,31%
Nona 16 novembre 2,64%

Il versamento, inoltre, può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Pertanto, se il saldo è versato entro il 30 giugno 2022, la maggiorazione da applicare risulta pari all’1,60 per cento, dato dallo 0,40 per cento moltiplicato per i quattro mesi.

È consentita, inoltre, la possibilità, anche con saldo Iva versato secondo le scadenze fissate per le imposte sui redditi, di eseguire il versamento in forma rateale.

Occorre, in questo caso:

  • maggiorare il saldo Iva dell’1,60 per cento;
  • suddividere tale importo per il numero di rate prescelte;
  • applicare, sulle rate successive alla prima, interessi forfetari fissi di rateazione dello 0,33 per cento mensile.

Si evidenzia, infine, che il contribuente ha la possibilità di effettuare la compensazione (parziale o totale) del debito Iva con eventuali altri crediti (es. Irpef e relative addizionali, Ires, Irap, etc.), che risultano dalla dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui il pagamento avvenga “a zero, a seguito della compensazione effettuata, la maggiorazione dello 0,4 per cento non è dovuta.

Se, invece, la compensazione è effettuata in modo parziale, la maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere computata soltanto sulla differenza di Iva a debito.