6 Febbraio 2015

Il nuovo OIC 29: la correzione di errori

di Federica Furlani
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Con riferimento al nuovo OIC 29, in un precedente articolo abbiamo trattato il tema del
cambiamento di principi contabili (F. Furlani, “OIC 29: il cambiamento di principi contabili” del 20.01.2015).

In questo intervento ci occuperemo della correzione di errori: può infatti succedere, sia nel corso dell’esercizio, che in fase di redazione del bilancio di esercizio, che vengano effettuati errori nelle rilevazioni contabili.

In assenza di specifiche indicazioni da parte del codice civile circa il trattamento da riservare agli errori contabili, di questa fattispecie si occupa l’OIC 29, nella versione licenziata nel 2014.

La nuova versione del principio contabile definisce errore contabile una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un’informazione fornita in nota integrativa.

Si commette pertanto un errore quando non si applica o si applica in modo improprio un principio contabile pur avendo a disposizione tutte le informazioni e i dati necessari per la corretta applicazione.

Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile, fattispecie pertanto diverse da quelle relative ai cambiamenti di stime o di principi contabili, dalle quali gli errori si distinguono.

L’OIC 29, nella nuova versione aggiornata, non contiene più la distinzione tra errori determinanti e non, ma distingue tra errori marginali o addirittura irrilevanti e quelli che invece arrecano pregiudizio alla conformità del bilancio al postulato della rappresentazione veritiera e corretta.

Viene rilevata inoltre l’impossibilità di definire le soglie di significatività e rilevanza di un errore, per stabilire quando arrechi o meno tale pregiudizio, perché diverse sono le variabili in gioco: possono aversi errori che, pur non essendo rilevanti sul piano quantitativo, lo sono tuttavia sul piano qualitativo e altri che, pur non essendo rilevanti di per sé, lo divengono a causa delle conseguenze che si sarebbero avute qualora non fossero stati commessi.

Ad esempio, un mero errore di calcolo relativamente modesto, commesso nell’iscrivere in bilancio valori liquidi superiori al reale (di per sé non rilevante) potrebbe divenire tale se il mantenimento di un ammontare minimo di liquidità sia una condizione essenziale di un contratto, il cui mancato avverarsi comporterebbe rilevanti conseguenze economiche per l’impresa.

In ogni caso, quando si verifica un errore, questo va rilevato nel momento in cui è individuato e sono disponibili le informazioni ed i dati per un suo corretto trattamento. Chiaramente, se viene rilevato prima della chiusura dell’esercizio non ci sono particolari problematiche da gestire: basterà annullare o correggere la scrittura contabile originaria.

Se invece l’errore è individuato dopo la chiusura dell’esercizio, la correzione si effettua in quello in corso modificando la voce patrimoniale interessata, e imputando come contropartita un provento od un onere da classificarsi tra i componenti straordinari alla voce “E) Proventi ed oneri straordinari” (E20 e E21) creando la sottovoce “componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti”.

Vi sono tuttavia dei casi in cui le correzioni riguardano errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul conto economico: in tali fattispecie la correzione non avrà come contropartita il conto economico, ma il patrimonio netto nelle sue corrispondenti voci.

E’ il caso, ad esempio, di errori compiuti nel rilevare la rivalutazione iniziale di una immobilizzazione eseguita a seguito di leggi speciali, la cui correzione troverà contropartita nella relativa Riserva di rivalutazione; o il caso di correzione di scritture contabili operate a seguito di operazioni di conferimento o fusione, che troveranno contropartita nella voce differenza di conferimento o fusione.

Per quanto riguarda le informazioni che devono essere contenute nella nota integrativa,nel caso di correzione di errori, nel fornire l’informativa di cui all’art. 2427, comma 1, Cod Civ., al punto 13) “la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico, quando il loro ammontare sia “apprezzabile”, andrà illustrata:

  • la natura dell’errore commesso;
  • l’ammontare della correzione operata nell’esercizio corrente e l’ammontare della stessa con riferimento agli esercizi precedenti inficiati dagli errori rilevati, qualora determinabile.

Inoltre per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, andrà indicato l’importo corretto della voce corrispondente del precedente esercizio.

 
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