22 Luglio 2019

Il nuovo Ccnl lavoratori impianti e attività sportive – I° parte

di Guido Martinelli
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Tra Confalavoro Pmi (fra i cui associati è ricompresa la Federazione Italiana Sport Equestri), gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni ASI e Libertas e la Federazione Italiana dello sport come organizzazioni datoriali e la Fesica-Confsal quale parte sindacale è stato sottoscritto un contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive.

Detto accordo raccoglie il testimone di quello sottoscritto nel 2015 dalla Confederazione Italiana dello sport (al cui interno è ricompreso Asc, altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) da una parte e le organizzazioni di settore di Cisl, Uil e Cgil dall’altra, scaduto al 31 dicembre 2018 e in corso di discussione per il rinnovo.

Il nuovo contratto: “trova applicazione nella gestione dei rapporti di lavoro previsti ed esistenti negli impianti e nelle attività sportive svolte, nel rispetto della normativa vigente e regolamenta su tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro che abbiano come finalità la gestione di atleti e/o l’utilizzo di un impianto o di aree destinate allo svolgimento della pratica sportiva, del fitness e del benessere ed il relativo personale.”

Pur non essendo stato espressamente menzionato, si ritiene che il nuovo testo debba e possa trovare applicazione esclusivamente per le attività “non professionistiche” intendendosi come tali quelle non soggette all’applicazione della L. 91/1981.

Si evidenzia come il campo di applicazione appaia più ampio di quello delimitato dalle discipline sportive riconosciute dal Coni in quanto applicabile anche ai centri sportivi in cui sono presenti servizi di cura alla persona  – “trattamenti estetici, massofisioterapia, medicina naturale (shiatsu, riflessologia plantare, ayurveda), sauna, bagno turco, idro massaggio” – e ai centri o siti benessere considerando come tali quelli in cui l’offerta delle attività di tipo è ridotta e comunque non prevalente rispetto ai servizi alla persona.

Questo porta a evidenziare subito la novità di maggior rilievo del nuovo accordo. Quella di avere espressamente previsto all’articolo 44, nella classificazione del personale, la figura del collaboratore sportivo: “Rientrano nella categoria dei Collaboratori Sportivi i soggetti che svolgono mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni e che, quindi, per il rapporto di collaborazione sportiva trova applicazione l’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir”.

E’ ovvio che questa categoria di lavoratori potrà entrare in gioco solo per le attività espressamente previste come sportive dal Coni e che, pertanto, il perimetro di applicazione di questa figura appare più ristretto rispetto a quello dell’intero Ccnl.

Infatti la premessa prevede che questa figura sia utilizzabile “nei modi e limiti stabiliti dalla normativa vigente”.

La definizione precedente riprende integralmente il contenuto della circolare 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; le parti, facendo sicuramente riferimento sia a questo documento di prassi che ad una copiosa giurisprudenza delle Corti di Appello di Firenze, Milano, Genova, Bologna e Venezia hanno espressamente riconosciuto, che, a tal fine: non sussistono impedimenti giuridici alla elaborazione di un contratto di lavoro atipico o sui generis ovvero di un contratto non espressamente disciplinato dal diritto civile bensì creato nel caso di specie dallo stesso Ccnl in base alle specifiche esigenze delle parti. Ciò in quanto certamente si tratterebbe di un contratto lecito e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela”.

Viene correttamente chiarito che dovranno essere tenute distinte, nella lettura dei contenuti del contratto,  le figure dei lavoratori da quelle dei c.d. collaboratori (ovvero i soggetti percettori dei compensi per prestazione sportiva dilettantistica).

A tal fine viene prevista la costituzione di un ente bilaterale che avrà, tra i propri scopi, anche quello di organizzare percorsi formativi professionalizzanti sia per lavoratori che per collaboratori; così come per entrambe le categorie sarà possibile sottoscrivere polizze e mutue integrative al servizio sanitario nazionale mediante polizze integrative. Il finanziamento di detto ente avverrà con contributi “anche” dei collaboratori sportivi di tre euro annuali per collaboratore, da trattenere e versare da parte dell’azienda.

Vengono previsti organismi di mediazione e commissioni di garanzia e conciliazione che avranno competenza sia per i lavoratori che per i collaboratori sportivi.

Sia i lavoratori che i collaboratori, in caso di contrasto con la parte datoriale, dovranno operare un tentativo di conciliazione in sede sindacale.

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