22 Luglio 2019

Registratori telematici agevolabili con l’iper ammortamento?

di Alessandro Bonuzzi
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La circolare 23 maggio 2018, n. 177355, del MiSE ha fornito rilevanti chiarimenti in materia di iper ammortamento individuando alcuni beni agevolabili.

Nell’occasione è stato chiarito che rientrano nel beneficio i distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande (cd. vending machine).

Ciò in ragione del fatto che tali cespiti, siccome costituiscono dei “negozi automatici”, essendo in grado di prestare autonomamente (e automaticamente) il servizio, e cioè la vendita di prodotti finiti in essi (fisicamente) contenuti, sono assimilabili, agli effetti della disciplina dell’iper ammortamento, ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica” e, quindi, riconducibili al punto 12 del primo gruppo dell’allegato A della L. 232/2016.

Solo, però, i distributori automatici di nuova generazione presentano caratteristiche tecnologiche tali da soddisfare potenzialmente le condizioni per accedere all’agevolazione.

In tal senso, il documento ministeriale ha precisato che, per soddisfare il requisito dell’interconnessione i distributori automatici devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale:

  • in ingresso – ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti – e
  • in uscita – comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica.

Con la successiva circolare del 1° agosto 2018, n. 295485, il MiSE ha osservato che per alcuni beni strumentali di cui all’Allegato A della L. 232/2016 – quali trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione –, ai fini del rispetto del requisito dell’interconnessione, l’applicazione della disciplina agevolativa non richiede necessariamente che “il bene sia in grado di ricevere in ingresso istruzioni … riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, programmate e/o dettate esternamente …; è, al contrario, sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzioni e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni d i lavoro e dei parametri di processo”.

Ora, alla luce degli interventi ministeriali, non può non sorgere quantomeno il dubbio che possano rientrare nell’ambito applicativo dell’iper ammortamento anche i nuovi registratori telematici in grado di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Trattasi, infatti, di beni strumentali materiali che, ai fini dell’invio dei dati, dovrebbero essere interconnessi al sistema aziendale.

Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo atteso che non si rinvengono precisazioni ufficiali al riguardo. Gli stessi tecnici, laddove interrogati, si limitano a confermare la possibile agevolabilità dell’acquisito, senza però sbilanciarsi, non avendo avuto anch’essi indicazioni.

È dunque auspicabile un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle entrate o del Ministero, considerato il tutt’altro trascurabile impatto fiscale che avrebbe il beneficio per le piccole-medio imprese.

Difatti, ipotizzando un costo di acquisito per un registratore telematico nuovo di 1.000 euro, il maggior valore su cui calcolare l’iper ammortamento sarebbe pari a ben 1.700 euro (170%).

L’iper ammortamento sarebbe, peraltro, cumulabile con il credito d’imposta concesso agli esercenti che provvedono o che hanno già provveduto all’acquisito di uno o più registratori telematici, stabilito in misura pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo, per ogni strumento, di 250 euro.

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