25 Novembre 2022

Il concordato minore nel nuovo codice della crisi

di Francesca Dal Porto
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Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, nel testo entrato in vigore il 15 luglio scorso, tratta la il concordato minore nel capo II del titolo IV, relativo agli strumenti di regolazione della crisi, negli articoli da 74 a 83.

Il concordato minore è il nuovo strumento previsto per i debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c), CCIII (non assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali) che si trovino in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore.

Per quest’ultimo è previsto in via esclusiva l’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti come alternativa alla liquidazione controllata.

Il concordato minore si pone in linea di sostanziale continuità con l’accordo disciplinato dagli articoli 10 e seg. della L. 3/2012, sulla composizione della crisi da sovraindebitamento.

La proposta di concordato minore può essere formulata quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Altrimenti, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica dettagliatamente tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti

attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione, diversa in rapporto alla qualifica del debitore (imprenditore, professionista o altro), necessaria per ricostruirne la situazione economica e finanziaria, che, in ogni caso, deve indicare l’entità e la qualità dei debiti e l’identità dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione posti in essere negli ultimi cinque anni, le entrate del debitore e della famiglia e la somma occorrente al mantenimento della stessa.

Come nel caso del concordato preventivo, la proposta può prevedere il pagamento parziale dei crediti privilegiati, purché in misura non inferiore a quanto il creditore otterrebbe in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato dei beni su cui grava il privilegio come attestato dall’organismo di composizione della crisi.

L’ultimo comma dell’articolo 75 CCII prevede che quando è prevista la continuazione dell’attività d’impresa, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate di ammortamento del contratto di finanziamento in essere, che sia assistito da garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa.

Perché questo accada è necessario però che il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, abbia adempiuto le proprie obbligazioni o che il giudice lo autorizzi al pagamento del debito, per capitale ed interessi scaduto a tale data.

In tal caso, è necessario che l’OCC attesti che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non leda i diritti degli altri creditori.

Anche nel concordato minore svolge un ruolo fondamentale l’organismo di composizione della crisi, al quale compete la formulazione della domanda, del piano e della proposta.

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata redatta dall’OCC, che deve indicare: le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, nonché le ragioni dell’incapacità di adempiere; la relazione deve anche fornire elementi per valutare la proposta e la sua convenienza rispetto alla liquidazione, i costi presumibili della procedura, la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento, i criteri utilizzati in caso di formazione delle classi.

Per quanto riguarda il procedimento, l’articolo 78 CCII stabilisce che il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell’OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

Inoltre, con lo stesso decreto, il giudice:

a) dispone la pubblicazione dello stesso dettandone le modalità;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

d) su istanza del debitore, dispone le opportune misure protettive del patrimonio.

Con il D.Lgs. 83/2022 è stato inserito il nuovo comma 2-bis all’interno dell’articolo 78.

Tale modifica prevede che con il decreto di cui al comma 1, il giudice possa nominare un commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell’OCC nel caso in cui:

a) sia stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

b) sia proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’articolo 112, comma 2;

c) la nomina sia richiesta dal debitore.

L’articolo 79 CCII detta i criteri per il raggiungimento delle maggioranze ai fini dell’approvazione del concordato minore: il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza

dei crediti ammessi al voto.

Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di cui la proposta prevede l’integrale pagamento, in quanto sostanzialmente privi di interesse rispetto alla proposta, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza, né ammessi al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Stesso trattamento ai fini del calcolo della maggioranza e del diritto di voto è riservato a coloro che sono legati da vincoli legali di coppia, di parentela o affinità con il debitore, alla società che controlla la società debitrice, alle società da questa controllate e a quelle sottoposte a comune controllo nonché ai cessionari o aggiudicatari di crediti degli stessi da meno di un anno prima del deposito della domanda e ciò allo scopo evidente di garantire la trasparenza del processo formativo della volontà dei creditori.

Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.

Ai sensi dell’articolo 80 CCII, il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.