12 Aprile 2022

Il cessionario del ramo d’azienda risponde di tutti i debiti fiscali se non prova la non inerenza

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

In tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio di inerenza del debito, desumibile dall’articolo 2560 cod. civ. è applicabile anche ai debiti tributari, a condizione che il contribuente provi che è stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale. Il contribuente è tenuto altresì a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dal comma terzo dell’articolo 14 D.Lgs. 472/1997, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento inerisce non già al ramo d’azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente oppure ceduto a terzi

È questo il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11678 pubblicata ieri, 11 aprile.

Ad una Sas, cessionaria di un ramo d’azienda, venivano notificate alcune cartelle di pagamento relative alle imposte dovute dalla cedente, in qualità di responsabile in solido.

La società impugnava le cartelle di pagamento, ritenendo di dover rispondere dei soli debiti tributari inerenti il ramo d’azienda ceduto e non dell’intera azienda; in effetti il ramo d’azienda ceduto era stato quello concernente l’attività di officina meccanica, mentre l’attività svolta dalla cedente in via principale (ovvero quella di concessionaria per la vendita di autovettura) non era stata oggetto di cessione. Ciò premesso, venivano ritenuti rilevanti i dati degli studi di settore, che attribuivano all’attività di officina soltanto il 5% del totale dei ricavi: soltanto il 5% della quota totale dei debiti tributari poteva essere pertanto richiesta alla cessionaria.

La tesi prospettata dalla contribuente veniva accolta dalla Commissione regionale ma la Corte di Cassazione si è mostrata di diverso avviso.

Nell’ambito della responsabilità del cessionario del ramo d’azienda per i debiti del cedente trova applicazione, ma solo a determinate condizioni, la disposizione civilistica dell’articolo 2560 cod. civ., in forza del quale “Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. L’acquirente, quindi, risponde dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano inerenti alla gestione del ramo d’azienda ceduto.

L’articolo 14 D.Lgs. 472/1997, in ambito tributario, prevede che “Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”.

Tale ultima disposizione, pur essendo norma speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 2560 cod. civ., non è una norma eccezionale: l’articolo 14 D.Lgs. 472/1997 introduce una speciale disciplina in tema dei rapporti tributari nell’ambito della cessione d’azienda, ma nelle parti in cui non è derogata, opera la disciplina generale dell’articolo 2560 cod. civ..

Non essendo quindi espressamente derogato il principio codicistico dell’inerenza, deve ritenersi che anche in ambito tributario, il cessionario risponde solo dei debiti inerenti alla gestione del ramo d’azienda ceduto.

L’articolo 14 D.Lgs. 472/1997, tuttavia, introduce specifiche misure antielusive volte a tutelare i crediti tributari, evitando che, mediante il trasferimento del ramo d’azienda, l’originaria garanzia patrimoniale del debitore possa essere dispersa in pregiudizio dell’interesse pubblico alla riscossione delle imposte.

Essendo dunque la responsabilità fondata sull’inerenza del debito al compendio acquistato, la responsabilità non opera, anche in ambito tributario, per quelle obbligazioni che sono riconducibili all’altro ramo aziendale rimasto di proprietà del cedente; è però onere del cessionario dimostrare la non inerenza del debito tributario al ramo d’azienda acquistato e la prova non può darsi tramite presunzioni, come, ad esempio, il ricorso agli studi di settore. È invece necessario escludere che nel caso di specie sia stata violata la finalità antielusiva della norma, tramite l’esibizione del certificato di cui all’articolo 14, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e della contabilità aziendale.