3 Febbraio 2023

I forfettari in dropshipping con IOSS

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel modello di vendita comunemente conosciuto come ”ddimiddimiropshipping”, il fornitore vende i prodotti senza possederli fisicamente al momento dell’acquisto da parte degli utenti dell’e-commerce.

L’ordine ricevuto dal cliente finale viene prontamente inoltrato al fornitore (effettivo possessore della merce), il quale si occupa della spedizione e consegna del prodotto per conto dell’impresa venditrice.

Nell’ambito delle vendite a distanza di beni importati da terzi o da Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, le cessioni di beni si considerano effettuate dal fornitore presunto (deemed supplier) in qualità di soggetto passivo che le facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

Il soggetto facilitatore si considera cessionario e rivenditore dei beni.

Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o Paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili.

La definizione di vendite a distanza di beni importati di cui all’articolo 38bis, comma 2, D.L. 331/1993 riportata, è stata inserita dal D.Lgs. 83/2021 in fase di recepimento delle disposizioni della Direttiva 2017/2455/UE e della Direttiva 1995/2019/UE circa le regole Iva applicabili all’e­commerce transfrontaliero business­to­consumer (B2C).

In base alla fictio juris operata dal legislatore, il soggetto passivo che facilita la cessione è anche il soggetto che riceve i beni (dal fornitore indiretto) e che li cede (in qualità di fornitore presunto) al consumatore finale. Di conseguenza, ai fini Iva, il soggetto passivo che facilita la cessione attraverso un’interfaccia elettronica figura quale fornitore effettivo dei beni ed è tenuto, come tale, alla riscossione e all’assolvimento dell’Iva.

L’impianto impositivo Iva della vendita a distanza di un bene importato da un territorio terzo o da Paese terzo mediante la facilitazione di una piattaforma residente è scomponibile, in due diverse operazioni:

  • l’operazione di acquisto del prodotto all’esterno dell’Unione Europea da parte della piattaforma; l’operazione tra il fornitore extra UE e la piattaforma non verrà assoggettata ad imposta in quanto fuori campo Iva per difetto di territorialità, essendo considerata alla stregua di una operazione senza trasporto (cessione B2B dal fornitore indiretto a quello presunto);
  • la successiva rivendita del prodotto nei confronti dell’acquirente finale non soggetto passivo da parte della medesima piattaforma che sarà la cessione alla quale viene assegnato il trasporto e, pertanto, soggetta ad Iva (cessione B2C dal fornitore presunto al cliente finale).

Con specifico riferimento alle vendite a distanza di beni importati, è stata eliminata l’esenzione Iva per le importazioni entro il valore di 22 euro e sono stati introdotti dei meccanismi opzionali semplificati per la riscossione dell’Iva nelle vendite di prodotti importati con valore intrinseco non superiore a 150 euro.

In qualità di meccanismo opzionale semplificato, il regime IOSS (articolo 74sexies.1 D.P.R. 633/1972) prevede il pagamento dell’Iva da parte dell’acquirente finale al momento della transazione commerciale e consente al venditore (fornitore/fornitore presunto) di versare successivamente il tributo direttamente al suo Stato di identificazione.

Nel caso di opzione per il regime IOSS, occorrerà dichiarare e versare l’Iva della cessione B2C attraverso il portale dedicato. L’introduzione del bene sul territorio unionale non verrà sottoposta ad imposizione in dogana posto che, fornito l’identificativo IOSS in quella sede, il pagamento dell’Iva verrà posticipato al tempo della dichiarazione IOSS relativa al periodo, entro la fine del mese successivo all’operazione.

L’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare il regime IOSS anche con riferimento ai soggetti forfettari(risposte 74/E/2023 e 77/E/2023).

Innanzitutto, l’applicabilità di tale regime alle piattaforme operanti attraverso il c.d. ”dropshipping” è indirettamente confermata dalle Note esplicative della Commissione UE sul commercio elettronico, pubblicate a settembre 2020 (par.2.1.8).

L’importo da prendere in considerazione per l’applicazione dell’imposta è rappresentato dal corrispettivo pagato alla società istante dall’acquirente finale.

Cosa succede quando il fornitore presunto rientra nel regime forfettario?

I soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 possono svolgere operazioni con l’estero ed in particolare applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972, ferma restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta, con dichiarazione di intento ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, D.P.R. 633/1972.

I contribuenti in regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e ss. D.P.R. 633/1972.

Inoltre, il regime forfettario esclude i soggetti passivi con ammontare dei ricavi e compensi inferiore a 85.000 euro annui dall’obbligo di applicare l’Iva in rivalsa sulle cessioni di beni o prestazioni di servizi dagli stessi poste in essere.

Ferma restando l’applicazione alle operazioni soggette a detto regime delle ordinarie regole in materia di territorialità e gli adempimenti connessi (di cui all’articolo 1, comma 58, lettera e, L. 190/2014), l’adesione al regime IOSS è possibile anche per i soggetti che beneficiano del regime c.d. forfettario.

In conclusione, l’Agenzia delle entrate ritiene che un soggetto aderente al regime forfettario, operante in Italia come piattaforma facilitatrice o come fornitore diretto, possa dichiarare all’interno del regime IOSS, tramite il portale dedicato, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi a favore di acquirenti residenti, applicando l’imposta ordinariamente dovuta in Italia.

Il soggetto passivo Iva che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell’Iva è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 1, comma 151, L. 197/2022.