23 Marzo 2023

Gli oneri deducibili sono accertabili ordinariamente

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Attraverso il controllo formale, di cui all’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria verifica la correttezza dei dati riportati in dichiarazione, confrontandoli con la documentazione in possesso dei contribuenti (per esempio, scontrini, ricevute, fatture, etc.) e con le informazioni ricevute da altri soggetti (Inps, datore di lavoro, etc.).

Il cd. “36-ter” è, quindi, quel controllo che investe la dichiarazione nel suo complesso, con il quale gli uffici possono, per esempio, escludere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, ovvero le detrazioni o deduzioni non spettanti, etc..

Per effetto dei commi 3 e 4, del medesimo articolo 36 ter D.P.R. 600/1973, il contribuente è invitato, preliminarmente, a fornire chiarimenti e a trasmettere l’eventuale documentazione in ordine ai dati indicati nella propria dichiarazione.

Il contribuente raggiunto dall’invito dovrà far pervenire la documentazione richiesta, atta a comprovare la correttezza degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, dei premi, contributi, crediti d’imposta e ritenute dichiarati (anche telematicamente attraverso Civis).

Al di là della naturale presentazione della documentazione richiesta, i contribuenti possono anticipare la rettifica e regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, straordinariamente, fino al 31 marzo 2023, in forza di quanto disposto dai commi da 174 a 178, dell’articolo 1 L. 197/2022, con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti;  ovvero dopo il 31 marzo 2023, ordinariamente secondo le modalità previste dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

In caso di mancato invio della documentazione richiesta, l’Ufficio procederà alla rettifica dei dati dichiarati e alla comunicazione dell’esito del controllo e delle relative somme dovute.

Qualora l’ufficio, dall’esame della documentazione, rilevi un errore del contribuente nella valutazione della natura degli oneri documentati, ai fini dell’esatta quantificazione delle deduzioni o detrazioni spettanti, e in assenza di ravvedimento da parte del contribuente, procede alla rettifica della dichiarazione.

La comunicazione contiene le motivazioni delle rettifiche effettuate e il riepilogo delle somme dovute, comprensive della sanzione ridotta e degli interessi previsti.

In questa fase il contribuente può godere di vantaggi sanzionatori, nel caso in cui provveda al pagamento entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione (la sanzione ordinaria del 30% sarà ridotta al 20%).

Se questo è il percorso classico tuttavia è possibile il recupero a tassazione degli oneri deducibili, utilizzando l’accertamento ordinario e non attraverso l’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973, tenuto conto che larticolo 38 D.P.R. 600/1973, al comma 1, prevede che l’ufficio possa procedere alla rettifica delle dichiarazioni presentate “quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione”, applicando la sanzione per dichiarazione infedele (90%).

In questi casi, gli organi di controllo, quindi, possono usufruire del maggior termine di decadenza di cui all’articolo 43 D.P.R. 600/1973 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Termine diverso rispetto a quello previsto dall’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973, secondo cui gli uffici procedono al controllo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione (termine non perentorio), fermo restando che, in forza di quanto indicato dall’articolo 25, lett. b), D.P.R. 602/1973, è possibile notificare la relativa cartella entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.