20 Marzo 2017

Fusione e affrancamento “speciale” dei maggiori valori

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Ai fini delle imposte sui redditi, l’articolo 172 del Tuir dispone che l’operazione di fusione (sia “propria”, sia per “incorporazione”) è caratterizzata da un regime fiscale di neutralità per tutti i soggetti coinvolti (soggetto dante causa, soggetto avente causa e soci di entrambi i citati soggetti). Più in particolare, per quel che riguarda la società incorporante, la neutralità fiscale implica, tra l’altro, l’irrilevanza ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti nel proprio stato patrimoniale dei seguenti elementi:

  • plusvalori rivenienti dalle valutazioni inserite nell’eventuale perizia di stima, ovvero nella relazione degli esperti per la valutazione del rapporto di cambio;
  • allocazione del disavanzo di fusione negli elementi patrimoniali recepiti tramite la fusione, o alla voce “avviamento”.

Nel passato, e precisamente con l’articolo 1, comma 47, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), il legislatore, nel confermare il principio di neutralità dell’operazione di fusione, ha introdotto nell’articolo 172 del Tuir (comma 10-bis), un regime (del tutto opzionale) di imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap che consente alla società incorporante di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili iscritti nel proprio stato patrimoniale.

Il successivo comma 47 dell’articolo 1 della stessa Legge 244/2007, rinvia all’emanazione di un apposito decreto di natura non regolamentare, da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per l’attuazione delle disposizioni relative all’esercizio ed agli effetti dell’opzione, nonché a tutte le altre “regole” che devono essere rispettate per l’opzione in oggetto. Tale decreto è stato approvato in data 25.7.2008, e successivamente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate a commento di tale decreto, con la circolare 47/E/2008, e con la risoluzione 46/E/2009.

Schematicamente, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole:

  • differenze affrancabili: l’articolo 2 del D.M. 25.7.2008 (di seguito “decreto attuativo”), dispone che l’affrancamento riguarda “le differenze tra il valore di iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di operazioni di fusione (….) e classificati tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato, fuso (….)”. Sul punto, come precisato dalla circolare 57/E/2008, i maggiori valori devono riguardare necessariamente i beni provenienti dalla società incorporata, e non anche quelli già esistenti in capo alla società incorporante;
  • categorie omogenee di beni: l’imposta sostitutiva, a norma del comma 2 dell’articolo 1, del decreto attuativo, applicabile anche per le fusioni, pur potendo essere applicata anche in misura parziale, e quindi solamente sulla quota parte del suddetto differenziale di valore, deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni. In particolare, per quelle immateriali, il citato articolo 1, comma 2, prevede per l’avviamento costituisca una categoria omogenea a sé stante, e quindi affrancabile autonomamente rispetto alle altre;
  • modalità e tempi di esercizio dell’opzione: ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.M. 25.7.2008, l’opzione per l’imposta sostitutiva può essere esercitata, distintamente per ciascuna operazione di fusione, “nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’operazione stessa (….)”;
  • misura dell’imposta sostitutiva: secondo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 1 del decreto attuativo, l’imposta sostitutiva si applica a “scaglioni”. In particolare: 12% sulla parte dei maggiori valori fino a euro 5milioni, 14% sulla parte dei maggiori valori superiori a euro 5milioni e fino a euro 10milioni e 16% sulla parte dei maggiori valori eccedenti l’importo di euro 10milioni;
  • versamento dell’imposta sostitutiva: il comma 8 del decreto attuativo prevede che l’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate: la prima, pari al 30% dell’importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative al periodo d’imposta dell’operazione di fusione, ovvero in caso di opzione ritardata, a quello successivo; la seconda, pari al 40%, e la terza, pari al 30%, entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative, rispettivamente, al primo ed al secondo, ovvero al secondo ed al terzo, periodo successivo a quello dell’operazione di fusione. Sulla seconda e terza rata, si rendono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annui.

Come detto, l’avviamento costituisce categoria omogenea a sé stante, con la conseguenza che è possibile procedere all’affrancamento della relativa differenza di valore (anche in misura parziale), senza dover necessariamente procedere all’affrancamento anche di altre poste di bilancio, in quanto facenti parte di differenti categorie omogenee.

Le operazioni straordinarie caso per caso