25 Maggio 2016

Caratteristiche e requisiti delle Op

di Luigi Scappini
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L’unione fa la forza e, per quanto riguarda il mondo agricolo, varie sono le forme attraverso le quali gli operatori del settore possono aggregarsi o federarsi tra di loro per presentarsi sul mercato in maniera maggiormente competitiva e sinergica.

In questi ultimi tempi, sicuramente lo strumento che sta suscitando maggiore interesse è il contratto di rete, in ragione dei vantaggi e agevolazioni che il Legislatore riserva a questo strumento una volta che viene declinato in agricoltura.

Preso atto che esso rappresenta una forma snella e versatile, non si possono, tuttavia, dimenticare altri strumenti, da tempo messi a disposizione del mondo agricolo, quali le organizzazioni di produttori (Op) e quelle interprofessionali (Oi), seppur con alcune limitazioni rispetto alle reti.

In questo contesto, il Mipaaf, con il decreto 3 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, ha disciplinato le modalità di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca per le Op operanti nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, Regolamento (UE) 1308/2013 a esclusione dei seguenti:

  • prodotti del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola;
  • prodotti ortofrutticoli;
  • prodotti ortofrutticoli trasformati.

A eccezione delle cosiddette Organizzazioni di produttori transnazionali, cioè quelle in cui sono presenti produttori appartenenti a due o più Paesi dell’Unione europea, i cui maggiori impianti operativi o la quota maggioritaria della produzione commercializzata è effettuata in Italia, il riconoscimento è delegato alle singole Regioni.

Le Op riconosciute saranno, come previsto dall’articolo 6 del decreto, inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni di produttori tenuto dal Mipaaf che, ad ognuna, attribuisce un codice univoco di riconoscimento e pubblica l’elenco sul proprio sito internet.

L’Organizzazione di produttori assume, alternativamente, una tra le seguenti forme giuridiche:

  1. società di capitali;
  2. società cooperative agricole e loro consorzi;
  3. società consortili ex articolo 2615-ter cod. civ., costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate.

Ulteriore caratteristica delle Op è che, per la loro costituzione è necessario il rispetto di determinati requisiti tra cui si segnalano, salvo deroghe espressamente previste nel decreto per determinati settori, tra gli altri:

  1. l’iniziativa deve essere a cura di imprenditori agricoli in possesso del fascicolo aziendale;
  2. in ragione del settore di riferimento della Op (limitazione rispetto alla rete è proprio la circostanza che le Organizzazioni di produttori possono essere esclusivamente costituite tra soggetti operanti nel medesimo settore merceologico, permettendo di fatto sinergie di tipo orizzontale), si deve garantire un numero minimo di produttori associati (come da Allegato I al decreto). A tal fine si considerano anche i produttori aderenti alle forme associate socie della persona giuridica richiedente;
  3. la Op deve garantire un volume minimo di affari in termini di produzione commercializzata, ceduta o conferita dai soci, non inferiore a determinati parametri alternativi tra:
  • i valori individuati, in ragione del settore in cui opera la Op, sempre nell’Allegato I;
  • al 2% della produzione regionale del settore di riferimento;
  1. l’oggetto sociale deve prevedere la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
  2. il valore della produzione commercializzata proveniente dalla cessione o dal conferimento dei soci deve essere superiore al 50% di quella complessivamente commercializzata dall’Op nonché
  3. garantire il corretto svolgimento delle attività, in termini di durata, efficienza e fornitura di assistenza ai propri soci.

Lo statuto deve prevedere alcuni obblighi espliciti per i soci, tra cui:

  1. cedere o conferire alla Op la prevalenza della propria produzione in termini di quantità o volume;
  2. rispettare le regole della Op in tema di conoscenza della produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale;
  3. aderire a una sola Op, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto. In deroga, è ammessa l’adesione a più Op quando, ad esempio, il produttore possieda più unità di produzione ubicate in aree geografiche distinte.

Lo statuto della Op deve ovviamente disciplinare la vita sociale quindi, ad esempio, consentire ai soci il controllo democratico delle decisioni prese nonché le relative modalità di adesione che, bisogna evidenziare, comportano l’obbligo di permanenza nella Op per un periodo minimo di 1 anno decorso il quale è possibile recedere.

La richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto con un termine di preavviso minimo di 30 giorni e massimo di 6 mesi.

In ragione della ratio stessa che sottende alle Op, lo statuto deve prevedere un meccanismo tale che le decisioni non possano essere prese da soci non produttori. A tal fine, tale categoria sociale non può rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto, non può assumere cariche sociali, nonché beneficiare di eventuali contributi derivanti dall’appartenenza alla Op.

Da ultimo, lo statuto deve prevedere le sanzioni per inosservanza da parte dei soci delle regole, nonché le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione.