31 Marzo 2023

F24 a saldo 0 tardivo non sempre conveniente in caso di ravvedimento

di Francesco Paolo Fabbri
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La scheda di FISCOPRATICO

È nota la possibilità di compensare i debiti tributari e contributivi con le somme vantate dal contribuente a proprio credito, in virtù di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, D.Lgs 241/1997, sia in compensazione “verticale” – con la stessa tipologia di imposta (e senza quindi la necessità di presentare il modello F24) – che tra diversi tributi e contributi, tramite la compensazione “orizzontale”, con obbligo di trasmissione del modello F24 che riepiloga i dati sui crediti e debiti.

A quest’ultimo fine occorre comunque tenere a mente (e rispettare) diversi limiti quantitativi, rappresentati:

oltre che dal divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti per imposte erariali per importi superiori a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, D.L. 78/2020).

Nell’ambito della compensazione orizzontale vi è poi l’ipotesi in cui le somme dovute dal contribuente siano esattamente pari a quelle compensate, nella quale ha luogo la compensazione a saldo 0; caso per cui l’articolo 19, comma 3 del citato D.Lgs 241/1997 stabilisce parimenti che il modello F24 debba obbligatoriamente essere presentato (nello specifico “nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate”).

Per quanto qui di interesse può capitare, come accade altresì in generale, che vengano perpetrate irregolarità proprio per il modello F24 a saldo 0, in particolar modo perché esso non viene presentato entro la scadenza.

L’articolo 15, comma 2-bis, D.Lgs 471/1997 stabilisce quindi che l’omessa presentazione di simile delega di versamento vede applicata la sanzione di euro 100, ridotta però ad euro 50 qualora il ritardo non sia superiore a 5 giorni lavorativi.

Per il ritardo nella trasmissione della delega di pagamento a saldo 0 (posto che, in sede di contestazione, non si può far valere la “compensazione ipotetica”, anche a saldo 0) viene quindi irrogata una sanzione fissa – che può a sua volta formare oggetto di compensazione, dato che l’articolo 15, comma 2-bis citato in precedenza non lo preclude espressamente – in luogo dell’ordinaria sanzione proporzionale, ex articolo 13, comma 1, D.Lgs 471/1997, per gli omessi/tardivi versamenti che risulta pari:

  • in linea generale al 30% dell’importo non versato (primo periodo del comma 1);
  • al 15% del medesimo importo se il ritardo è contenuto nei 90 giorni dalla scadenza (secondo periodo del comma 1);
  • all’1% di quanto non versato per ogni giorno di ritardo qualora il versamento avvenga entro i primi 14 giorni dalla scadenza (terzo periodo del comma 1).

Si può ora evidenziare che sia la sanzione per la tardività del modello F24 a saldo 0, pari ad euro 100 o 50 a seconda dei giorni di ritardo tra la trasmissione della delega di pagamento e l’originaria scadenza, sia quella per il versamento tardivo, appena richiamata, possono essere autonomamente regolarizzate tramite l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs 472/1997).

Ravvedimento che può ordinariamente avere luogo, fino alla decadenza dal potere di accertamento per il periodo d’imposta di riferimento, presentando il modello F24 (a saldo 0 o meno) e versando la sanzione applicabile in misura ridotta, da 1/10 per la regolarizzazione che avviene entro 30 giorni dalla scadenza e fino a 1/5 a seguito del rilascio di un PVC (con riguardo all’irregolarità con compensazione integrale si veda la risoluzione 36/E/2017).

A questo proposito si ricorda che risulta centrale distinguere tra il momento in cui ha luogo la violazione, che determina la sanzione applicabile, e quello (eventualmente diverso) in cui si perfeziona il ravvedimento – con l’integrale versamento dell’importo dato dalla sommatoria di imposta, sanzione e interessi dovuti a tal fine – in base al quale la stessa sanzione viene ridotta.

Per questo motivo, operativamente, se si considerano le due ipotesi viste in precedenza di ritardo nella presentazione della delega di pagamento a saldo 0, entro o oltre i 5 giorni dalla scadenza, per la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente si avrà:

  • riduzione della sanzione pari ad euro 50, se il modello F24 in esame viene presentato nei primi 5 giorni dalla scadenza normativamente prevista
  • a 1/9 in caso il ravvedimento abbia luogo entro 90 giorni dall’originaria scadenza, per complessivi euro 5,56 dovuti,
  • a 1/8 qualora la regolarizzazione avvenga entro l’anno dalla medesima scadenza di versamento, con versamento pari ad euro 6,25,
  • a 1/7 se il ravvedimento viene perfezionato entro due anni dalla scadenza, per euro 7,14,
  • a 1/6 con ravvedimento oltre due anni dalla scadenza, per euro 8,33,
  • a 1/5 se il ravvedimento viene perfezionato dopo il rilascio di un PVC, per complessivi euro 10;
  • riduzione della sanzione pari ad euro 100, nel caso in cui il modello F24 a saldo 0 venga presentato oltre 5 giorni dalla scadenza
  • a 1/9 se il ravvedimento ha luogo entro 90 giorni dall’originaria scadenza, per complessivi euro 11,11 dovuti,
  • a 1/8 qualora la regolarizzazione avvenga entro l’anno dalla medesima scadenza di versamento, con versamento pari ad euro 12,50,
  • a 1/7 in caso il ravvedimento venga perfezionato entro due anni dalla scadenza, per euro 14,29,
  • a 1/6 con ravvedimento oltre due anni dalla scadenza, per euro 16,67,
  • a 1/5 se il ravvedimento viene perfezionato dopo il rilascio di un PVC, per complessivi euro 20.

Si può però a questo punto ricordare come, per quanto di importo tutto sommato modico, la sanzione di cui sopra risulta in ogni caso fissa, diversamente da quella per il ritardato versamento senza compensazione a saldo 0, difatti variabile.

Pertanto, a livello di convenienza, si può constatare quanto segue:

Ritardo nella presentazione della delega rispetto alla scadenza Ravvedimento F24 a saldo 0 Ravvedimento non a saldo 0 conveniente fino a
1 giorno 5,56 5.564
(sanzione 1% = 55,64, ridotta a 1/10 = 5,56)
2 giorni 5,56 2.782
(sanzione 2% = 55,64, ridotta a 1/10 = 5,56)
3 giorni 5,56 1.854
(sanzione 3% = 55,62, ridotta a 1/10 = 5,56)
4 giorni 5,56 1.391
(sanzione 4% = 55,64, ridotta a 1/10 = 5,56)
5 giorni 5,56 1.112,80
(sanzione 5% = 55,64, ridotta a 1/10 = 5,56)
oltre 5 ed entro 90 giorni 11,11 666
(sanzione 15% = 99,90, ridotta a 1/9 = 11,10)
oltre 90 giorni ed entro 1 anno 12,50 333
(sanzione 30% = 99,90, ridotta a 1/8 = 12,49)
oltre 1 ed entro 2 anni 14,29 333
(sanzione 30% = 99,90, ridotta a 1/7 = 14,27)
oltre 2 anni 16,67 333
(sanzione 30% = 99,90, ridotta a 1/6 = 16,65)
dopo PVC 20 333
(sanzione 30% = 99,90, ridotta a 1/5 = 19,98)