23 Novembre 2022

Disciplina fiscale delle provvidenze U.N.I.R.E.

di Luigi Scappini
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L’attività di allevamento di animali, come noto, rientra a pieno titolo tra quelle che, se esercitate, qualificano, ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ., l’imprenditore quale agricolo.

Ne deriva che l’allevatore di cavalli è un imprenditore agricolo; tuttavia, si rendono necessarie alcune precisazioni. Infatti, il comma 2 dell’articolo 2135 cod. civ. qualifica tali attività come quelle “dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”, ragion per cui non si potrà mai qualificare, ad esempio, quale imprenditore agricolo il soggetto che si cura di alcuni cavalli presenti nel maneggio per poterli poi affittare per le passeggiate.

Infatti, la norma richiede la cura e lo sviluppo, ragion per cui si dovrà sempre manifestare o un incremento in termini di peso nel caso di animali allevati per l’ingrasso o un certificato tasso di natalità.

Da un punto di vista fiscale, il Legislatore, con l’articolo 32, comma 2, lettera b), Tuir, prevede, bene sapendo che l’attività di allevamento di animali in generale può essere esercitata in forma intensiva, ai fini della tassazione catastale, la disponibilità, in proprietà o affitto, di terreni potenzialmente in grado di produrre almeno 1/4 del mangime necessario per l’alimentazione dei capi presenti in stalla.

Nel caso specifico dei cavalli, a volte, non è sufficiente per rientrante nella tassazione su base catastale il rispetto dei parametri richiesti (da ultimo vedasi il D.M. 15.03.2019) ma occorre verificare lo scopo ultimo per il quale vengono allevati.

Come evidenziato dal Ministero delle finanze con la circolare n. 27 del 14.08.1981, la particolare “categoria” dei cavalli da corsa, intesi quali purosangue e trottatori, allevati secondo determinate regole rigorosamente controllate, viene specificatamente allenata per partecipare a corse ufficiali di galoppo, ostacoli o trotto e non può rientrare nel perimetro di “copertura” del reddito agrario.

Al contrario, si considerano “produttivi” di un reddito agrario “i puledri di cui non è ancora iniziata la preparazione specifica, né gli stalloni e le fattrici che, terminata l’attività agonistica, vengono utilizzati per l’allevamento”.

Tale impostazione discende dalla circostanza che per preparare alle corse i cavalli si rende necessario l’utilizzo di un insieme di tecniche e conoscenze che esulano dal perimetro agricolo.

Ne deriva che, come evidenziato dalla CTC con la decisione n. 153664/1977, il mero allevamento di cavalli, compresi purosangue e puledri, rientra in via ordinaria, al rispetto dei parametri richiesti dall’articolo 32 Tuir, nel reddito agrario.

È la successiva fase, in cui i puledri hanno raggiunto una maturità tale da poter essere preparati per le corse, che fuoriesce dalla attività agricola e dal regime catastale e si attesta tra quelle meramente commerciali.

Strettamente legate al mondo delle corse dei cavalli sono anche le c.d. provvidenze erogate da parte di U.N.I.R.E., che si possono suddividere in 2 differenti categorie:

  1. provvidenze erogate quale incentivo all’attività di allevamento, in favore degli allevatori. Tali somme corrispondono a un importo percentuale sui premi vinti dai cavalli allevati;
  2. premi al traguardo” erogati esclusivamente agli allevatori-proprietari di cavalli esercenti attività agonistica.

A prescindere dalla causa per la quale vengono erogati, che è unitaria (la vittoria in una corsa), differente è il loro trattamento fiscale.

Come affermato in occasione della risposta all’interpello parlamentare n. 5-05180 del 27.07.2011, la ritenuta che viene applicata in ossequio a quanto previsto dall’articolo 5 D.L. 417/1991 sarà da considerarsi a titolo di imposta nel caso degli allevamenti che si considerano quali attività agricole come sopra inquadrate, mentre nel caso in cui l’allevamento assuma la veste commerciale sarà a titolo di acconto.

Tale differenza di inquadramento deriva dalla natura che assumono le provvidenze, essendo, nel primo caso, “inglobate” nel reddito catastale.

Infine, per quanto riguarda i c.d. “premi al traguardo”, come affermato con la nota n. 8/317 del 13 aprile 1981, essendo erogati ad allevatori-proprietari di cavalli da corsa in quanto esercenti attività agonistica, sono estranei alla fase allevatoria (e, quindi, alla normale attività agraria) e costituiscono in ogni caso reddito autonomamente tassabile rispetto a quello fondiario.