7 Aprile 2018

Detrazioni relative a spese scolastiche e universitarie

di EVOLUTION
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Oggetto della detrazione al 19% sono le spese di istruzione relative alla frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, nonché master universitari presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo vuole sottolineare gli ultimi interventi che hanno apportato modifiche sulla detraibilità delle spese scolastiche e universitarie.

La distinzione tra l’istruzione scolastica e quella universitaria è stata introdotta con la Legge “buona scuola” (articolo 1, comma 151, della L. 107/2015).

Per le spese di istruzione non universitarie, indicate all’articolo 15, comma 1, lettera e-bis e lettera i-octies, è stata chiarita dalla circolare AdE 3/E/2016 la distinzione tra le spese da poter considerare come contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica. Tra queste, oltre alle spese relative a gite scolastiche e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto, comprende, altresì, la mensa scolastica (circolare AdE 3/E/2016 risposta 1.15) e i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (risoluzione AdE 68/E/2016). La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare AdE 3/E/2016, chiarisce quelli che sono i criteri per poter distinguere le spese per la frequenza scolastica e le erogazioni liberali, ammettendo una possibilità di detrazione senza limiti di importo.

La suddetta circolare chiarisce che sono, invece, escluse le spese sostenute per l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Mentre la risoluzione AdE 68/E/2016 indica l’esclusione delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.

Le misure sono state così modificate dalla legge di Stabilità 2017 e prevedono che la detrazione per le spese di istruzione scolastica è calcolata su un importo massimo di euro 717 euro per l’anno 2017 (di 786 euro per l’anno 2018 e di 800 euro a decorrere dall’anno 2019) per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

Come indicato dalla circolare AdE 7/E/2017, vanno comprese nel limite anche le spese indicate nella CU 2018.

Occorre sottolineare che la circolare AdE 7/E/2017 non afferma nulla in merito alla detrazione, ovvero se questa spetti esclusivamente ai genitori, oppure no. Il beneficio deve, pertanto, ritenersi spettante a chi ha sostenuto la spesa, anche se non è un genitore (ad esempio il nonno), fermo restando la condizione di familiare fiscalmente a carico (articolo 15, comma 2, Tuir).

La Legge di Bilancio 2018 inserisce la lettera e-ter) all’articolo 15 del Tuir, introducendo così una nuova detrazione del 19%. In particolare, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, sono detraibili le spese sostenute in favore di studenti (anche maggiorenni) a cui sia stato diagnosticato il disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (ex L. 170/2010) necessari per l’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Le spese detraibili sono quelle sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Ai fini della detrazione è richiesto che un certificato medichi attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

Si fa presente che l’Agenzia delle Entrate dovrebbe emanare un decreto nel quale vengono individuate le modalità attuative per fruire della detrazione.

L’articolo 1, comma 151, Legge n. 107/2015 ha inserito la nuova lettera e-bis) al citato comma 1 dell’articolo 15, Tuir. Contestualmente all’introduzione della nuova lettera e-bis), il comma 151 ha altresì “riscritto” la lettera e) dello stesso articolo 15, successivamente modificata dall’articolo 1, comma 954, L. 208/2015. A seguito di detti interventi, la lettera e) in esame dispone ora che le spese sostenute per la frequenza di:

  • università statali, sono detraibili nella misura del 19% dell’intero importo corrisposto (non è previsto un limite di spesa);
  • università non statali, sono detraibili nella misura del 19% dell’importo corrisposto, nel limite massimo di spesa individuato per il 2016 dal D.M. 993/2016.

I contribuenti che detraggono le spese universitarie, potrebbero essere interessati anche dalla detrazione del 19% per i canoni di locazione stipulati da studenti iscritti ad un’università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza (lettera i-sexies, articolo 15, Tuir). In particolare, è richiesto che l’immobile oggetto di locazione sia situato nello stesso comune dell’università e che disti almeno 100 Km dal comune di residenza e, comunque, in una diversa provincia.

Il limite massimo di spese su cui calcolare la detrazione è pari ad € 2.633,00.

Per i periodi di imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il requisito della distanza è rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate (lettera i-sexies.01, articolo 15, Tuir).

Considerate al pari delle università pubbliche e private, la detraibilità riguarda anche le spese riferite ad università telematiche, così come chiarito dalla circolare AdE 18/E/2016, alle quali si applicano i limiti del D.M. 23 dicembre 2016.

La circolare AdE 7/E/2017 ha, inoltre, precisato che rientrano nell’ambito oggettivo della detrazione anche le spese sostenute per la frequenza a Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie.

Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con la circolare AdE 17/E/2015, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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