6 Giugno 2017

Detrazione da locazione per trasferimento per motivi di lavoro

di EVOLUTION
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L’articolo 16 del Tuir – “Detrazioni per canoni di locazione” – riconosce una detrazione dall’Irpef per la stipula di contratti di locazione dell’abitazione principale, a prescindere dalla durata del rapporto.
Al fine di approfondire i diversi aspetti dell’agevolazione, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Imposte dirette”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo tratta nello specifico la detrazione prevista per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro.

II comma 1-bis dell’articolo 16 del Tuir riconosce una detrazione Irpef specifica per i lavoratori dipendenti, “costretti” al trasferimento per lavoro, che stipulano contratti di locazione per unità abitative destinate ad abitazione principale. Il bonus è pari a:

  • 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
  • 495,80 euro, se il reddito complessivo è più alto ma non supera i 30.987,41 euro.

Il diritto sorge a partire dal giorno di trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in un comune confinante. Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque deve essere in una diversa regione. I due requisiti (distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni e ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza) devono essere rispettati contestualmente.

La detrazione spetta per i primi tre anni dal trasferimento di residenza, ed è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti. È ammessa anche la possibilità che il contratto stipulato sia un contratto a termine, mentre sono escluse altre categorie di lavoratori come per esempio i collaboratori coordinati e/o a progetto. Inoltre, occorre essere già titolari di un contratto di lavoro, anche appena stipulato, prima di trasferire la residenza.

La circolare AdE 7/E/2017 ha precisato che il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.

In caso di contratto di locazione cointestato tra più conduttori, la detrazione va divisa tra tutti gli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito, a patto che, ovviamente, abbiano tutti trasferito la residenza. Se, invece, uno solo dei titolari ha i requisiti per usufruirne, la detrazione spetterà solo a quest’ultimo al 100% se gli altri non hanno diritto alla detrazione spettante in base al reddito e all’età. Ancora, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50% ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi.

I tre anni dal trasferimento della residenza, per i quali spetta la detrazione, sono da considerare come tre periodi d’imposta e non come un periodo di 36 mesi. Quindi l’agevolazione può essere richiesta per i primi 3 anni da quello nel quale è avvenuto il cambio di residenza, ma non oltre. Per il primo anno la detrazione va calcolata a partire dal giorno in cui è stata trasferita la residenza e in base al numero dei giorni, compresi tra il giorno di trasferimento e la fine dell’anno, nei quali l’immobile locato è stato adibito ad abitazione principale. In sostanza chi si fosse trasferito il primo dicembre 2010 potrebbe beneficiare della detrazione d’imposta per 31 giorni dell’anno in questione e per 365 giorni per gli anni successivi e fino al 2012. A partire dal 2013 non ci sarà più il bonus in quanto trattasi del terzo anno successivo a quello di trasferimento. Da quella data in poi, però, rimanendo nel tetto annuale di reddito si potrà optare per una delle altre detrazioni contenute nell’articolo 16 del Tuir.

Chi fruisce della detrazione deve conservare la seguente documentazione attestante la spettanza del beneficio:

  • contratto di locazione registrato;
  • contratto di lavoro dipendente, ovvero CU attestante la qualifica di lavoratore dipendente;
  • autocertificazione nella quale si attesti la residenza, che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna