14 Giugno 2024

Definibili a sanzioni ridotte anche i pvc contenenti rilievi relativi al recupero di crediti d’imposta

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, comma 1, lett.d), D.Lgs. 13/2024, ha reintrodotto l’adesione ai processi verbali di constatazione, per gli atti emessi dallo scorso 30.4.2024, sulla falsariga dell’articolo 83, comma 18, D.L. n. 112/2008 – norma che aveva inserito, nel D.Lgs. 218/1997, l’articolo 5-bis titolato “Adesione ai verbali di constatazione”, con sanzioni ridotte ad 1/6, in cambio della totale adesione ai rilievi (in vigore dal 22.8.2008 all’1.1.2015 e soppressa dall’articolo 1, comma 637, L. 190/2014); e che era stata oggetto di lettura da parte dell’Agenzia delle entrate con la circolare n. 55/E/2008.

Per effetto della novella normativa, il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione, redatti ai sensi dell’articolo 24, L. 4/1929, e l’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo, mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, indicato nello stesso verbale, e all’organo che ha redatto il verbale.

A differenza della precedente e soppressa formulazione, il contribuente può prestare adesione:

a) senza condizioni;

b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.

L’adesione senza condizioni può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale.

Nel caso di adesione condizionata, nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell’adesione condizionata, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Nel caso di adesione incondizionata, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale, recante le indicazioni previste dall’articolo 7, D.Lgs. 218/1997.

Nel caso di adesione condizionata, il predetto termine decorre dalla correttiva effettuata da parte dell’organo che ha redatto il verbale. Se l’organo che ha redatto il pvc non modifica la propria posizione, al contribuente è comunque attribuita la possibilità di aderire, senza condizioni, alla totalità dei rilievi definibili constatati nel pvc, presentando una nuova comunicazione, purché non siano ancora decorsi i 30 giorni dalla data di consegna del verbale.

I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e, comunque, non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.

L’adesione perfezionata dà diritto ad usufruire delle sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 5, D.Lgs. 218/1997 e nell’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 218/1997, ridotte alla metà, e le somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all’articolo 8, del medesimo D.Lgs. 218/1997.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme, a norma dell’articolo 14, D.P.R. 602/1973.

L’adesione al verbale deve riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia quelle funzionali all’evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono), constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Pertanto, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, non può essere scelto il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

Come si legge sul sito dell’Amministrazione finanziaria, è possibile definire le violazioni in materia di:

  • Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali Imposte sostitutive;
  • Iva;
  • contributi previdenziali;
  • Irap;
  • Ivie e Ivafe;
  • Imposta di registro;
  • Imposta ipotecaria/catastale;
  • Imposte sulle successioni e donazioni;
  • Imposta sulle assicurazioni.

Inoltre, sono così definibili, anche i crediti di imposta e agevolativi.  E ciò rappresenta una importante apertura, atteso che nel corso di questi anni l’attenzione dei verificatori è stata puntata proprio su tali strumenti di favore, pur se tali rilievi possono essere definiti senza possibilità di rateizzazione né di compensazione.

Restano escluse, invece, le segnalazioni non immediatamente trasferibili in atti di accertamento parziale. In particolare, in ordine alle “segnalazioni”, la circolare 55/E/2008 non riteneva definibili   eventuali fatti o altri elementi contenuti nel PVC, non ancora formalizzati in specifiche violazioni, in base ai quali la relativa “prognosi di sussistenza veniva rimessa, oltre che al vaglio del competente ufficio accertatore, anche all’espletamento, da parte del medesimo, di ulteriori attività istruttorie.