6 Agosto 2018

Deduzione dei costi delle autovetture assegnate ai dipendenti

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Nelle aziende la gestione del parco auto genera da sempre dei dubbi e delle criticità sulla modalità di concessione in uso dei mezzi ai soggetti coinvolti nelle diverse funzioni aziendali. In tale contesto, le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta consentono la deduzione del 70% dei relativi costi, anche per la parte degli stessi corrispondente al fringe benefit tassato in capo all’assegnatario.

Diversamente, se l’auto è concessa in uso promiscuo all’amministratore, si applica la limitazione “ordinaria” del 20%, salva la deduzione integrale dei costi fino a concorrenza del fringe benefit tassato in capo all’amministratore.

Sono questi i due aspetti più importanti da ricordare per una corretta deduzione dei costi afferenti le auto aziendali.

Si ricorda che la disciplina relativa alla deducibilità dei costi relativi ai veicoli a motore, di cui all’articolo 164 Tuir, si applica solamente ai mezzi ivi indicati, con esclusione quindi dei beni che per loro natura non possono che essere utilizzati per soli scopi aziendali, quali gli autocarri, camion, ecc.

Si tratta, in buona sostanza, dei veicoli adibiti al trasporto di persone, per i quali il predetto articolo 164, comma 1, Tuir prevede tre fattispecie di deducibilità dei costi (ammortamenti, canoni di leasing e di noleggio, carburanti e lubrificanti, manutenzioni, pedaggi, ecc.):

  • integrale quando il mezzo è destinato ad essere utilizzato esclusivamente quale bene strumentale nell’attività d’impresa (secondo la prassi dell’Amministrazione Finanziaria, si tratta di fattispecie molto ristrette quali ad esempio le auto possedute dalle scuole guida e dalle società di noleggio), ovvero quando si tratta di veicoli adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi);
  • limitata nella misura del 20% (elevata all’80% per agenti e rappresentanti di commercio) per i veicoli il cui utilizzo è diverso da quello illustrato in precedenza. Tale situazione subisce in realtà una doppia limitazione, poiché per quanto riguarda la deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing non si tiene conto della parte di costo eccedente euro 18.075,99 (euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori), ovvero euro 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio;
  • limitata nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

Relativamente a tale ultima ipotesi, la circolare AdE 48/E/1998 ha fornito alcune importanti indicazioni, precisando in primo luogo che la concessione in uso promiscuo (quindi anche per finalità personali) deve avvenire per la maggior parte del periodo d’imposta (metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro), e che tale utilizzo sia documentato (ad esempio nel contratto di lavoro).

Laddove l’utilizzo promiscuo avvenga per un periodo inferiore al predetto, si applicano le ordinarie regole di limitazione alla deduzione del 20%.

In presenza delle descritte condizioni, è bene ricordare che la deduzione del 70% si applica a tutti i costi afferenti il veicolo (ammortamenti, canoni di leasing o di noleggio e relative spese di impiego) senza alcuna limitazione di carattere assoluto.

Pertanto, a prescindere dal valore del veicolo, l’impresa assegnante può portare in deduzione il 70% delle spese sostenute, fermo restando l’obbligo di attribuire il reddito in natura al dipendente determinato nella misura convenzionale di cui all’articolo 51, comma 4, lett. a), Tuir (30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui calcolato in base alle tariffe Aci).

In tale ambito, è bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 47/E/2008, ha precisato che il suddetto limite del 70% si applica a tutti i costi relativi al veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente, e non solo per la parte eccedente il reddito attribuito allo stesso. In altre parole, non è possibile dedurre integralmente i costi dell’auto fino a concorrenza del reddito (sia pure convenzionale) attribuito al dipendente, ed il 70% solo per quelli eccedenti.

Si ricorda, infine, che nel caso di veicolo concesso in uso promiscuo all’amministratore, la limitazione applicabile ai costi è quella ordinaria della deduzione del 20%, ferma restando la deduzione integrale fino a concorrenza del benefit attribuito all’amministratore stesso (determinato con le stesse regole previste per i dipendenti).

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