14 Aprile 2020

Decreto Liquidità: le disposizioni fiscali

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Si illustrano le disposizioni fiscali contenute nel Capo IV del D.L. 23/2020, cui è stato dedicato un vademecum schematico pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Si tratta, in particolare, dei seguenti articoli del Decreto liquidità:

  • articolo 18 Sospensione versamento per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato

L’articolo dispone la proroga dei versamenti in autoliquidazione di ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, e Iva, nonché la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e maggio.

In particolare, i titolari di reddito d’impresa, arte o professione, che hanno subito nei mesi di marzo e/ aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, una diminuzione di fatturato/corrispettivi:

  1. di almeno il 33% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro);
  2. di almeno il 50% (se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi/compensi superiori a 50 milioni di euro);

possono fruire della sospensione del versamento dell’Iva, di quelli relativi alle ritenute sul lavoro dipendente o assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti dell’Iva è valida anche, a prescindere dal reddito (ma con il riscontro sul calo di fatturato del 33%), per coloro che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sono sospesi anche per gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 30 giugno prossimo, in un’unica soluzione o rateizzando l’importo in 5 tranche mensili di pari importo, da versare a cominciare da giugno.

I versamenti sono sospesi anche per coloro che hanno iniziato l’attività d’impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019.

  • articolo 19 – Non effettuazione delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni

L’articolo prevede, per i titolari di reddito da lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari,  con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17 marzo, il non assoggettamento a ritenuta d’acconto – da parte del sostituto d’imposta – per i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Le ritenute non operate andranno versate entro il 31 luglio prossimo in unica soluzione o rateizzando l’importo in 5 rate mensili di pari importo, da pagare a cominciare da luglio.

  • articolo 20 Riduzione degli acconti Irpef, Ires ed Irap dovuti per l’anno 2020

L’articolo dispone che le sanzioni e gli interessi per il mancato o insufficiente versamento degli acconti Irpef, Ires ed Irap non si applichino se l’importo versato con il metodo previsionale, ossia in base all’imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risulti almeno pari all’80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.

  • articolo 21 Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo

L’articolo dispone che i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle Pa, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020), compresi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile prossimo.

  • articolo 22 Proroga dei termini di consegna e trasmissione telematica della CU 2020

L’articolo prevede che per il 2020 il termine per l’invio della Certificazione Unica da parte dei sostituti d’imposta all’Agenzia delle entrate è spostato al 30 aprile 2020 (entro questa data non si applica la sanzione per tardiva trasmissione).

L’articolo dispone che i certificati di sussistenza dei requisiti, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti, rilasciati dall’Agenzia delle entrate alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, di cui all’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, entro il 29 febbraio scorso, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

  • articolo 24 – Sospensione dei termini per ottenere i requisiti richiesti per le agevolazioni prima casa

L’articolo sospende dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per:

  1. trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata;
  2. acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall’acquisto;
  3. rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
  4. acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).
  5. articolo 25 – Assistenza fiscale a distanza per il modello 730

L’articolo prevede che per il 2019, i lavoratori dipendenti e assimilati possano inviare telematicamente ai Caf e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l’accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, insieme al proprio documento di identità.

Al termine dell’attuale situazione emergenziale, i contribuenti dovranno consegnare ai Caf e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente.

  • articolo 26 – Semplificazione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’articolo prevede, a decorrere dal 2020, allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia effettuato:

  1. per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il secondo trimestre;
  2. per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.

Pertanto, nei casi in cui l’importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

  • articolo 27 Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

L’articolo prevede, nei confronti degli esercenti attività d’impresa che cedono gratuitamente farmaci ad uso compassionevole, che:

  1. il valore normale dei farmaci ceduti non concorra alla formazione dei ricavi del cedente ai fini delle imposte dirette;
  2. non operi la presunzione di cessione (articolo 1 D.P.R. 441/1997) per le cessioni gratuite di farmaci.
  3. articolo 30 Credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione e sicurezza

L’articolo prevede che il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previsto dall’articolo 64 D.L. 18/2020 nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 20mila euro, è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. I criteri e le modalità per l’applicazione saranno stabiliti con un decreto in via di emanazione dal Mise, di concerto con il Mef.