11 Novembre 2015

Dalla voluntary indirizzi per la tassazione dei fondi pensione svizzeri

di Nicola Fasano
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Nell’ambito della produzione normativa e di prassi in tema di voluntary sono state affrontate anche alcune annose problematiche riguardanti le modalità di tassazione delle pensioni svizzere, in particolare l’AVS (c.d. primo pilastro) e la LPP (c.d. “secondo pilastro”).

Si deve premettere che l’art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia e Svizzera, prevede che le pensioni (diverse da quelle erogate a ex “dipendenti pubblici” disciplinate dal successivo articolo 19) siano tassate in modo esclusivo nel Paese di residenza del percettore: dal nostro punto di vista, pertanto, solo in Italia.

Per quanto concerne l’AVS, è noto come tali redditi conseguiti da residenti in Italia non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto, se riscossi in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 5% da parte dell’intermediario presso il quale sono accreditate, ai sensi dell’art. 76 della L. n. 413/1991.

Qualora, tuttavia, tali pensioni siano accreditate su conti esteri si pone il problema di capire il relativo regime di tassazione. L’Agenzia delle entrate con la C.M. 30/E/2015 ha chiarito, in modo del tutto condivisibile, che al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile debba essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5%. Ciò in quanto l’assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva.

A regime, pertanto, tale reddito può essere indicato nel quadro RM di Unico PF, riportando la causale residuale “I” ed indicando il codice della Svizzera (071), la somma imponibile, l’aliquota del 5% e l’imposta dovuta. Ai fini del versamento con il modello F24, inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che può essere utilizzato il codice tributo 1242.

Con riferimento invece al “secondo pilastro” il D.L. 153/2015, in fase di conversione, ha risolto al momento il problema solo in sede di voluntary, prevedendo che solo in tale ambito, su espressa opzione del contribuente, la LPP, in qualunque forma erogata, può essere assoggettata a imposta sostitutiva del 5%. Sarebbe stato utile però disciplinare il trattamento di tali redditi anche a regime, posto che il problema si pone già in sede di Unico 2015 relativo al periodo di imposta 2014.

Sul punto non è stata mai fatta sufficiente chiarezza da parte dell’Amministrazione finanziaria visto che ci sono anche risposte ad alcuni interpelli (mai trasfusi in risoluzioni ufficiali) che hanno dato indicazioni divergenti (talvolta ritenendo tassabile come redditi di capitale solo l’eccedenza rispetto ai versamenti effettuati, talvolta qualificando tali erogazioni come redditi da lavoro dipendente).

A parere di chi scrive, considerata la natura di tali redditi che in sostanza derivano da una forma di previdenza complementare (seppur obbligatoria), la relativa rendita LPP dovrebbe essere trattata alla stessa stregua di redditi da pensione complementare che tuttavia, in difetto di una previsione normativa o di una apertura ufficiale da parte delle Entrate, difficilmente può dirsi tassabile con l’imposta sostitutiva del 5% al pari dell’AVS.

Potrebbe però ritenersi applicabile, in luogo della tassazione ordinaria, l’imposizione sostitutiva prevista per la tassazione dei redditi derivanti dai fondi pensione dal d. lgs. 252/2005 (con applicazione dell’imposta sostitutiva per i montanti maturati dal 2007 in poi che piò oscillare dal 9 al 15% sulla quota parte imponibile ai sensi dell’art. 11, co. 6), se si valorizzasse il principio di non discriminazione e si considerasse che, fra l’altro, con la Svizzera vigono diversi accordi stipulati con la UE in materia previdenziale e al fine di assicurare la libera circolazione dei lavoratori. Con riferimento alla tassazione del secondo pilastro, tali accordi sarebbero difficilmente compatibili con un trattamento fiscale più oneroso rispetto a quello previsto per le prestazioni di fondi autorizzati ad operare in Italia.

Considerazioni simili potrebbero infine essere formulate anche per il c.d. “terzo pilastro” svizzero.

L’equiparazione sotto il profilo fiscale dei predetti fondi pensione svizzeri a quelli previsti dal D.Lgs. 252/2005 potrebbe inoltre applicarsi anche alla fase dell’accumulo, laddove il rendimento del fondo dovrebbe essere oggi assoggettato a tassazione con l’imposta sostitutiva del 20% quale reddito di capitale (da scomputare poi in sede di tassazione del reddito imponibile come rendita).

Sarebbe opportuno, tuttavia, che il legislatore, approfittando della grande attenzione che c’è sul tema in ottica voluntary, chiarisca una volta per tutte la disciplina fiscale di riferimento.