9 Luglio 2020

Dal Consiglio nazionale del notariato indicazioni sugli aspetti costitutivi degli Ets

di Guido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

Con lo Studio n. 104 – 2020 il Consiglio Nazionale del Notariato fornisce importanti indicazioni in materia di atto costitutivo, statuto, riconoscimento della personalità giuridica e pubblicità degli enti del terzo settore.

In via preliminare chiarisce che i rapporti “civilistici” tra il primo libro del codice civile in materia di associazioni e fondazioni e il codice del terzo settore sono retti dal principio dei vasi comunicanti.

Infatti la disciplina, immutata, del codice del 1942 continuerà ad applicarsi per gli enti associativi e le fondazioni che non potranno accedere al terzo settore per l’attività svolta o che comunque, pur potendolo, decideranno di non volerlo fare e, per quanto compatibile, per gli ets in riferimento ai profili non disciplinati dal codice civile.

Evidenzia che, comunque, gli enti senza scopo di lucro “non Ets” potranno ispirarsi o riprendere la disciplina del codice del terzo settore che è “certamente compatibile con le regole e i principi del codice civile”.

Nel merito, poi, sono numerose le chiare e importanti prese di posizione che assume.

Ritiene, lo studio in esame, che si possa e si debba fare ricorso alla disciplina codicistica delle società di capitali in presenza di lacune nel codice del terzo settore.

Pertanto, ad esempio, viene ritenuto applicabile l’ultimo comma dell’articolo 2375 cod. civ., che espressamente consente la redazione del verbale dopo la chiusura della riunione assembleare, purché la stessa sia effettuata senza ritardo.

Viene ribadito che, fino all’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts), “non sarà possibile utilizzare l’espressione Ets o ente del terzo settore nella denominazione (salva la possibilità di approvare fin d’ora la modifica statutaria relativa condizionandola alla iscrizione)” al registro.

La definizione di interesse generale che deve costituire l’oggetto sociale esclude la possibilità che possano rientrare nel novero degli enti del terzo settore quelli la cui attività sia diretta “al soddisfacimento di interessi privati del fondatore o degli associati”.

Fornisce, il documento in esame, anche l’indicazione che nello statuto possa essere sufficiente, come sede, indicare solo il Comune, inserendo nello statuto la delega al Consiglio direttivo per la modifica dell’indirizzo della sede nell’ambito del Comune indicato.

Pur nel silenzio del Cts in materia, il Consiglio del Notariato ritiene che gli Ets costituiti in forma associativa privi di personalità giuridica debbano costituirsi almeno in “forma scritta” al fine di poter verificare i requisiti formali prescritti per l’ingresso nel terzo settore, lo statuto potrà essere inserito sia in “corpo unico” con l’atto costitutivo o costituire allegato di quest’ultimo.

Importanti chiarimenti vengono forniti anche in riferimento alle modalità previste dal codice del terzo settore per il riconoscimento della personalità giuridica (articolo 22 cts).

Se un ente del terzo settore volesse richiedere la personalità giuridica dovrà necessariamente adottare la procedura indicata dal citato articolo 22 e non potrà richiedere l’iscrizione al registro delle persone giuridiche della Prefettura o della regione o provincia autonoma; così come solo quest’ultima procedura sarà invece consentita all’ente che non sia iscritto al Runts.

Resta inteso che, comunque, siamo di fronte a due percorsi che conducono alla medesima natura giuridica.

Altra importante considerazione che chiarisce un aspetto fino ad oggi oggetto di interpretazioni contrastanti: per gli ets con personalità giuridica acquisita ai sensi dell’articolo 22 Cts, alla cancellazione dal Runts non consegue necessariamente la perdita della personalità giuridica ma semplicemente l’onere, per i tenutari del registro delle associazioni riconosciute, di verificare il possesso dei requisiti per il permanere dell’iscrizione anche fuori dal perimetro del terzo settore.

Il patrimonio minimo previsto per il riconoscimento dovrà essere versato in denaro al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo o, se identificato in beni diversi dal denaro, tramite il deposito contestuale di una relazione effettuata da revisore legale che dovrà essere allegata all’atto costitutivo.

Lo Studio del notariato esclude la possibilità di costituire un ets con personalità giuridicamediante conferimento d’opera o di servizi anche se garantiti da polizza assicurativa o fideiussione bancaria”. Nulla vieta, però, che durante la vita dell’ente la permanenza del requisito patrimoniale assuma un valore dinamico da valutarsi in relazione al netto patrimoniale.

Si conferma l’applicabilità agli ets dell’ultimo comma dell’articolo 31 cod. civ., laddove si prevede che i creditori dell’ente associativo in liquidazione che non abbiano fatto valere i loro crediti potranno chiedere il pagamento entro un anno dal ricevimento di quanto loro dovuto ai soggetti che percepissero la devoluzione dei beni dell’ets in liquidazione.

Lo Studio conclude che nel vigente periodo transitorio in corso sarà possibile costituire nuove Aps o Odv sulla base delle indicazioni del nuovo codice del terzo settore, iscriverle nei vecchi registri regionali del volontariato o della promozione sociale (dai quali poi trasmigreranno nel Runts) e godendo del vigente regime fiscale previsto per tali enti in attesa della operatività del titolo X del Cts.