30 Aprile 2019

Credito R&S 2019: il nuovo criterio di calcolo

di Debora Reverberi
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Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 alla disciplina del credito d’imposta R&S introducono un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante alle imprese, da applicarsi ai crediti maturati nel periodo d’imposta successivo al 31.12.2018.

L’articolo 1, comma 70, lett. d), Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) prevede un diverso approccio al calcolo della spesa incrementale agevolabile conseguente alla rimodulazione dell’intensità del beneficio fiscale in ragione della tipologia di investimenti ammissibili:

 

Tipologia di investimenti ammissibili Aliquota
a) Spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, impiegato direttamente in attività di R&S 50 %
a-bis) Spese del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal subordinato, impiegato direttamente in attività di R&S 25 %
b) quote d’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio; 25%
c)  spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start up innovative e Pmi innovative (eccetto imprese del medesimo gruppo) 50%
c-bis) spese per contratti di ricerca extra muros con altre imprese (eccetto imprese del medesimo gruppo) 25%
d) competenze tecniche e privative industriali 25%
d-bis) materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S 25%

La fonte di legge prevede che l’agevolazione si applichi nella misura del 50% dell’importo proporzionalmente riferibile alle spese per il personale dipendente, di cui all’articolo 3, comma 6, lett. a), D.L. 145/2013 e per i contratti di ricerca extra muros, di cui all’articolo 3, comma 6, lett. c), D.L. 145/2013, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile; sulla parte restante si applica l’aliquota del 25%.

La circolare Ade 8/E/2019 pubblicata il 10.04.2019 ha fornito opportuni chiarimenti sulla ratio della modifica e sulle modalità operative, corredandole da un esempio numerico.

Il nuovo metodo di quantificazione del credito R&S è finalizzato ad evitare il ricalcolo della media storica per effetto della differenziazione delle aliquote applicabili alle categorie di spese ammissibili.

Si rammenta che il parametro storico dovrà essere integrato qualora l’impresa opti per l’inclusione, dal periodo d’imposta 2019, delle spese per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi impiegati direttamente nelle attività di R&S, di cui all’articolo 3, comma 6, lett. d-bis), D.L. 145/2013, in virtù del principio di omogeneità dei valori.

Qualora l’inclusione della nuova tipologia di spese determini una riduzione della spesa incrementale agevolabile sarà possibile ed opportuno escluderla sia dal periodo di riferimento, sia dalla media del triennio.

Il nuovo criterio di calcolo preserva la natura incrementale del costo agevolabile, lascia inalterata la media di riferimento e opera direttamente e proporzionalmente sulla spesa incrementale agevolabile, come evidenzia il seguente esempio.

Ipotizzando che un’impresa effettui nel corrente periodo d’imposta 2019 spese ammissibili per complessivi € 500.000 tutte riferibili a costi del personale, di cui € 300.000 per lavoratori subordinati e € 200.000 per lavoratori autonomi o collaboratori, e che la media del triennio 2012-2014 ammonti a € 100.000, il credito a lei spettante ammonterà a € 160.000, come di seguito determinato:

  Di cui spese lett. a)  aliquota 50% Di cui spese lett. a-bis)  aliquota 25%
Investimenti effettuati nel 2019 (A) € 500.000 € 300.000 60% € 200.000 40%
Media di riferimento (2012-2014) (B) € 100.000    
Spesa incrementale complessiva

(A-B)

€ 400.000    
Spesa incrementale agevolabile   € 400.000 x 60% =

€ 240.000

€ 400.00 x 40% =

€ 160.000

Aliquota applicata   50% 25%
Credito R&S maturato nel 2019 € 160.000 € 240.000 x 50% =

€ 120.000

€ 160.000 x 25% =

€ 40.000

Il nuovo criterio di calcolo del credito d’imposta R&S per il periodo 2019 e seguenti comporta dunque la ripartizione della spesa incrementale agevolabile nella stessa proporzione della composizione degli investimenti ammissibili effettuati nel periodo in spese agevolabili al 50% (lett. a) e c)) e in spese agevolabili al 25%.

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