16 Marzo 2018

Cooperative: controlli sulla composizione degli organi amministrativi

di Luca Dal Prato
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Il 2018 è un anno di allerta per i collegi sindacali delle cooperative – costituite sia sotto forma di Srl che Spa – chiamati a esaminare composizione e durata dell’organo amministrativo.

L’articolo 1, comma 936, L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) novella infatti il comma 2 dell’articolo 2542 cod. civ. prevedendo che: “L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma”.

In sintesi, con lo scopo di contrastare le c.d. “false cooperative”, dal 1° gennaio 2018 non è più possibile nominare un amministratore unico a cui affidare la gestione della cooperativa, tanto più senza scadenza di mandato o con mandato superiore a tre esercizi.

Di fatto l’entrata in vigore della nuova legge, seppure non preveda un periodo transitorio, sembra non comportare l’automatica decadenza di coloro che compongono l’organo in carica, ma “solo” l’obbligo di convocare l’assemblea dei soci per la nomina di un organo conforme alla legge.

Il notariato, nel suo recente Studio 9–2018/I ritiene infatti che, finché questo adattamento non sia avvenuto – ferma restando la non conformità delle regole organizzative alla legge – l’amministratore unico resterebbe in carica, in quanto non si sarebbe comunque verificata alcuna causa di cessazione del rapporto, non trattandosi di prorogatio di limitazione dei poteri spettanti all’amministratore unico.

Secondo il notariato, inoltre, “[…] l’espresso riferimento «ad un organo collegiale», sembrerebbe precludere anche la possibilità di ricorrere a forme di amministrazione diverse, appunto, da quella collegiale, con la conseguenza che sarebbe escluso anche il ricorso, nel caso di cooperative cui si applichino le norme sulla s.r.l., a forme di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva ai sensi degli artt. 2257 e 2258, c.c., come invece espressamente consentito dall’art. 2475, c.c., ferma restando la possibilità del ricorso alle deleghe […]”.

Le novità riguardanti invece la decorrenza dei 3 esercizi sembrano potersi calcolare a partire dall’inizio dell’esercizio in corso, al fine di evitare un effetto retroattivo della norma. Secondo questa interpretazione, sposata dal Notariato, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, gli amministratori oggi in carica – nominati a tempi indeterminato o superiore al triennio – scadrebbero alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2020.

Pare opportuno precisare che, in merito a quest’ultimo aspetto (legato alla durata dell’organo amministrativo) il recente studio del Notariato interpreta il termine dei 3 esercizi come un semplice limite di durata e non di rieleggibilità.

Di fatto, gli amministratori possono essere rieletti alla scadenza del terzo esercizio, salvo diversa previsione statutaria (si ricorda tuttavia che l’articolo 2542 cod. civ. prevedeva – al comma 3, poi soppresso dall’articolo 29 D.Lgs. 310/2004 – che “nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l’atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi”).

In merito a questi controlli è intervenuto anche il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha divulgato alcune istruzioni operative ai propri revisori precisando che le cooperative che continuano a essere amministrate da un organo monocratico o collegiale nominato fino a revoca versano in condizioni di irregolarità.

 

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